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Document 31987R1442

    Regolamento (CEE) n. 1442/87 della Commissione del 26 maggio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 3153/85 che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari

    GU L 137 del 27.5.1987, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1442/oj

    31987R1442

    Regolamento (CEE) n. 1442/87 della Commissione del 26 maggio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 3153/85 che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari

    Gazzetta ufficiale n. L 137 del 27/05/1987 pag. 0013 - 0013


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1442/87 DELLA COMMISSIONE

    del 26 maggio 1987

    che modifica il regolamento (CEE) n. 3153/85 che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 90/87 (2), in particolare l'articolo 12,

    considerando che le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 966/87 (4);

    considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3153/85 prevede i sistemi applicabili in sede di raffronto dei prezzi d'offerta con i prezzi limite comunitari per determinati prodotti agricoli importati dai paesi terzi per tener conto dell'incidenza della situazione monetaria; che per motivi di ordine tecnico-economico occorre assimilare il sistema previsto per i settori delle uova, del pollame e delle albumine a quello applicabile al settore delle carni suine;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3153/85 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 9

    All'atto dell'importazione in provenienza dai paesi terzi dei prodotti:

    a) dei settori delle carni suine, delle uova, del pollame e delle albumine, i prezzi limiti si considerano rispettati quando il prezzo d'offerta:

    i) maggiorato, in caso di applicazione di importi compensativi monetari positivi da parte dello Stato membro importatore,

    ii) diminuito, in caso di applicazione di importi compensativi monetari negativi da parte dello Stato membro importatore,

    dell'importo di cui al comma seguente, non è inferiore al prezzo limite.

    Detto importo si ottiene moltiplicando il prezzo limite per un coefficiente pari alla percentuale di rivalutazione o di deprezzamento della moneta dello Stato membro importatore;

    b) del settore del vino, i prezzi franco frontiera di riferimento si considerano rispettati quando il prezzo d'offerta:

    i) aumentato dell'importo compensativo monetario positivo,

    ii) diminuito dell'importo compensativo monetario negativo,

    non è inferiore al prezzo franco frontiera di riferimento ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1987.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1987.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

    (2) GU n. L 13 del 15. 1. 1987, pag. 12.

    (3) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

    (4) GU n. L 91 del 3. 4. 1987, pag. 11.

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