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Document 31987L0402

    Direttiva 87/402/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente

    GU L 220 del 8.8.1987, p. 1–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0167

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/402/oj

    31987L0402

    Direttiva 87/402/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente

    Gazzetta ufficiale n. L 220 del 08/08/1987 pag. 0001 - 0043
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 16 pag. 0153
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 16 pag. 0153


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1987 relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (87/402/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

    considerando che la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote(4), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, stabilisce che le disposizioni necessarie per istituire la procedura di omologazione CEE saranno definite, per ciascuno dei vari elementi o caratteristiche del trattore, mediante direttive particolari ; che le prescrizioni riguardanti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore e i relativi attacchi sono state adottate con le direttive 77/536/CEE(5) e 79/622/CEE(6), modificate da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ; che dette direttive, l'una relativa alle prove dinamiche e l'altra relativa alle prove statiche (per il momento la scelta è lasciata al costruttore), si applicano ai trattori standard, ossia ai trattori aventi un'altezza minima dal suolo non superiore a 1 000 mm ed una carreggiata fissa o regolabile di uno degli assi motori non inferiore a 1 150 mm, la cui massa sia compresa fra 1,5 e 4,5 tonnellate per i trattori contemplati dalla direttiva « prove dinamiche » e superiore o uguale a 800 kg per quelli contemplati dalla direttiva « prove statiche » ;

    considerando che i trattori contemplati dalla presente direttiva hanno un'altezza minima dal suolo non superiore a 600 mm, una carreggiata minima, fissa o variabile, dell'asse munito di pneumatici di maggiori dimensioni, inferiore a 1 150 mm ed una massa compresa tra 600 e 3 000 kg ; che i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento di questi trattori, i quali vengono impiegati per lavori specifici, possono essere oggetto di prescrizioni particolari in alternativa a quelle previste dalle direttive 77/536/CEE e 79/622/CEE ;

    considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono rispondere questi trattori - detti a carreggiata stretta - ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, tra l'altro, i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore e i relativi attacchi ; che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che ne risulta la necessità che le medesime prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali normative di tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 74/150/CEE ;

    considerando che i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento di cui alla presente direttiva sono quelli del tipo a due montanti installati davanti al sedile del conducente, caratterizzati da una zona libera più ridotta, dati i limiti della sagoma del trattore, per cui è opportuno non ostacolare l'accessibilità al posto di guida in qualsiasi circostanza, pur mantenendo questi dispositivi (ribaltabili o meno) tutto sommato di facile uso ; che i dispositivi di protezione del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta sono stati oggetto della direttiva 86/298/CEE(1) ;

    considerando che, nell'ambito di una procedura armonizzata di omologazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore, nonché dei relativi attacchi, ogni Stato membro ha la possibilità di constatare l'osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della constatazione fatta mediante invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, e relativi attacchi ; che l'apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli Stati membri ; che saranno stabilite in un secondo tempo le prescrizioni comuni riguardanti altri elementi e caratteristiche del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore ;

    considerando che le disposizioni armonizzate hanno principalmente lo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nonché la sicurezza sul lavoro in tutta la Comunità ; che a tal fine, per quanto riguarda i trattori di cui alla presente direttiva, è necessario introdurre l'obbligo di munirli di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore ;

    considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai predetti trattori comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi in base a prescrizioni comuni,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    La presente direttiva si applica ai trattori definiti dall'articolo 1 della direttiva 74/150/CEE aventi le caratteristiche seguenti :

    -altezza minima dal suolo, misurata nel punto più basso sotto gli assi anteriore o posteriore, tenendo conto del differenziale : non superiore a 600 mm ;

    -carreggiata minima, fissa o variabile, dell'asse munito di pneumatici di maggiori dimensioni : inferiore a 1 150 mm ; supponendo che l'asse munito dei pneuma- tici più larghi sia regolato su una carreggiata di 1 150 mm al massimo, la carreggiata dell'altro asse deve poter essere regolata in modo che i bordi esterni dei pneumatici più stretti non superino i bordi esterni dei pneumatici dell'altro asse ; qualora i due assi siano muniti di cerchioni e di pneumatici delle stesse dimensioni, la carreggiata fissa o variabile dei due assi deve essere inferiore a 1 150 mm ;

    -massa : compresa tra 600 e 3 000 kg, corrispondente al peso a vuoto del trattore di cui al punto 2.4 dell'allegato I della direttiva 74/150/CEE, compreso il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, montato in conformità della presente direttiva, munito dei pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore.

    Articolo 2

    1. Ciascuno Stato membro procede all'omologazione di ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, nonché dei relativi attacchi, che risulti conforme alle prescrizioni di costruzione e di prova di cui agli allegati da I a IV.

    2. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le competenti autorità degli altri Stati membri. Tale controllo si effettua per sondaggio.

    Articolo 3

    Gli Stati membri rilasciano al fabbricante di un trattore o al costruttore di un dispositivo di produzione in caso di capovolgimento, ovvero ai rispettivi mandatari, un marchio di omologazione CEE conforme al modello di cui all'allegato VII per ciascun tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, nonché per i relativi attacchi al trattore, da essi omologato a norma dell'articolo 2.

    Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra questi dispositivi, il cui tipo sia stato omologato a norma dell'articolo 2, ed altri dispositivi.

    Articolo 4

    1. Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, nonché dei relativi attacchi al trattore cui sono destinati, per motivi concernenti la loro costruzione, se questi dispositivi recano il marchio di omologazione CEE.

    2. Uno Stato membro può tuttavia vietare la commercializzazione di dispositivi recanti il marchio di omologazione CEE che risultino sistematicamente non conformi al tipo omologato.

    Tale Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure attuate, precisando i motivi della decisione.

    Articolo 5

    Entro il termine di un mese, le autorità competenti di ciascuno Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione, il cui modello figura nell'allegato VIII, compilate per ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento che esse omologano o rifiutano di omologare.

    Articolo 6

    1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE constata che vari dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore e relativi attacchi, muniti dello stesso marchio di omologazione CEE, non sono conformi al tipo che detto Stato ha omologato, esso adotta i provvedimenti necessari per garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le competenti autorità di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri circa le misure adottate le quali, quando la non conformità è grave e ripetuta, possono giungere fino alla revoca dell'omologazione CEE. Dette autorità attuano le stesse disposizioni qualora siano informate dalle competenti autorità di un altro Stato membro dell'esistenza di tale mancanza di conformità.

    2. Le competenti autorità degli Stati membri si comunicano reciprocamente, entro un mese, la revoca di un'omologazione CEE nonché i motivi di tale misura.

    Articolo 7

    Qualsiasi decisione di rifiuto o revoca di omologazione, ovvero di divieto di commercializzazione o di utilizzazione, presa in virtù delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, va motivata in maniera precisa. Essa è notificata all'interessato con l'indicazione dei mezzi di ricorso offerti dalle legislazioni vigenti negli Stati membri e del termine entro il quale i ricorsi possono essere presentati.

    Articolo 8

    Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un trattore per motivi concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore, nonché i relativi attacchi, se questi dispositivi ed attacchi recano il marchio di omologazione CEE e se sono state osservate le prescrizioni di cui all'allegato IX.

    Articolo 9

    1. Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione dei trattori per motivi concernenti i dispo- sitivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore, nonché i relativi attacchi, se questi dispositivi ed attacchi recano il marchio di omologazione CEE e se sono state osservate le prescrizioni di cui all'allegato IX.

    Tuttavia gli Stati membri possono, nel rispetto del trattato, imporre restrizioni all'impiego locale dei trattori di cui alla presente direttiva, ove sia richiesto da motiv di sicurezza a causa delle specificità di taluni terreni o colutre. Gli Stati membri informano la Commissione di tali restrizioni,

    prima di applicarle, precisando i motivi alla base delle misure.

    2. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, quanto ritengono necessario per garantire la protezione dei lavoratori che utilizzano i trattori in questione, purché ciò non implichi modifiche di tali dispositivi rispetto a quanto prescritto dalla direttiva.

    Articolo 10

    1. Ai fini dell'omologazione CEE, qualsiasi trattore di cui all'articolo 1 deve essere munito di un dispositivo di protezione del conducente in caso di capovolgimento del trattore.

    2. Il dispositivo di cui al paragrafo 1, se non si tratta di un dispositivo di protezione montato posteriormente, deve rispondere alle prescrizioni o degli allegati da I a V della presente direttiva, o della direttiva 77/536/CEE, o della direttiva 79/622/CEE.

    Articolo 11

    Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni degli allegati della presente direttia sono adottate conformemente alla procedura prevista dall'articolo 13 della direttiva 74/150/CEE.

    Articolo 12

    Entro diciotto mesi dalla notifica della presente direttiva, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, in base alle disposizioni del trattato, adotta una direttiva che completi la presente con disposizioni che introducano, nella procedura delle prove dinamiche, le prove d'urto supplementari.

    Articolo 13

    1. Gli Stati membri attuano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ventiquattro mesi dalla sua notifica(1) e ne informano immediatamente la Commissione.

    2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi emanano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 14

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Per il ConsiglioIl PresidenteH. DE CROO

    (1)GU n. C 222 del 2. 9. 1985, pag. 1.

    (2)Parere reso il 19 giugno 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3)GU n. C 169 dell'8. 7. 1985, pag. 5.

    (4)GU n L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

    (5)GU n L 220 del 29. 8. 1977, pag. 1.

    (6)GU n L 179 del 17. 7 1979, pag. 1.

    (1)GU n. L 186 dell'8. 7. 1986, pag. 26.

    (1)La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 26 giugno 1987.

    ALLEGATO I CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CEE

    1.DEFINIZIONE 1.1.Per « dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore », qui di seguito denominato « dispositivo di protezione », si intende la struttura installata sui trattori avente essenzialement lo scopo di evitare o limitare i rischi per il conducente in caso di capovolgimento del tratore durante un'utilizzazione normale.

    1.2.I dispositivi di cui al punto 1.1 sono caratterizzati come segue :

    -i dispositivi principali sono disposti anteriormente rispetto al centro del volante ;

    -i dispositivi presentano una zona libera quale definita nell'allegato IV A, punto 2.

    2.PRESCRIZIONI GENERALI 2.1.Tutti i dispositivi di protezione, nonché i loro attacchi al trattore, devono essere progettati e costruiti in funzione dello scopo essenziale di cui al punto 1.1.

    2.2.Questa condizione si ritiene soddisfatta se sono rispettate le prescrizioni degli allegati II, III e IV.

    3.DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE 3.1.La domanda di omologazione CEE per quanto riguarda la resistenza dei dispositivi di protezione e dei loro attacchi al trattore deve essere presentata dal fabbricante del trattore o dal costruttore del dispositivo di protezione o dai rispettivi mandatari.

    3.2.Essa deve essere accompagnata dai seguenti documenti in triplice copia e corredata dalle seguenti indicazioni :

    -disegno complessivo in scala o con l'indicazione delle dimensioni principali del dispositivo di protezione ; in particolare, il disegno deve riprodurre in dettaglio le parti degli attacchi ;

    -fotografie laterali e della parte anteriore da cui risultino i dettagli degli attacchi ;

    -breve descrizione del dispositivo di protezione, che indichi il tipo di costruzione, i sistemi di attacco al trattore e, se necessario, il dettaglio del rivestimento e precisazioni sull'imbottitura interna ;

    -dati sui materiali usati per le strutture e per gli elementi di fissaggio del dispositivo di protezione (vedi allegato IV).

    3.3.Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione è presentato un trattore rappresentativo del tipo di trattore al quale è destinato il dispositivo di protezione da omologare. Tale trattore è munito del dispositivo di protezione.

    Inoltre le dimensioni dei pneumatici che sono o possono essere montati sugli assi anteriore e posteriore devono essere indicate dal costruttore.

    3.4.Il detentore dell'omologazione CEE può chiederne l'estensione ad altri tipi di trattori. Le competenti autorità che hanno concesso l'omologazione CEE iniziale concedono l'estensione richiesta se il dispositivo di protezione e il tipo o i tipi di trattore per i quali è richiesta l'estensione dell'omologazione CEE iniziale rispondono alle condizioni seguenti :

    -la massa del trattore non zavorrato definita nell'allegato III, punto 1.4, non supera di oltre 5 % la massa di riferimento utilizzata per la prova ;

    -il sistema di attacco ed i punti di fissaggio sul trattore sono identici ;

    -i componenti, quali parafanghi e cofani, che possono servire da sostegno al dispositivo di protezione, devono avere la stessa resistenza ed identica posizione rispetto al dispositivo di protezione ;

    -la posizione e le dimensioni critiche del sedile e del volante rispetto al dispositivo di protezione nonché la posizione rispetto al dispositivo di protezione dei punti supposti rigidi e presi in considerazione ai fini della verifica della protezione della zona libera devono essere tali che detta zona libera rimanga protetta dal dispositivo dopo la deformazione di quest'ultimo a seguito delle varie prove.

    4.ISCRIZIONI 4.1.Ogni dispositivo di protezione conforme al tipo omologato deve recare le seguenti iscrizioni :

    4.1.1.marchio di fabbrica o commerciale ;

    4.1.2.marchio di omologazione conforme al modello di cui all'allegato VII ;

    4.1.3.numero di serie del dispositivo di protezione ;

    4.1.4.marchio e tipo, o tipi, dei trattori ai quali il dispositivo di protezione è destinato.

    4.2.Tutte queste indicazioni devono essere riportate su una targhetta.

    4.3.Le iscrizioni devono essere apposte in modo da essere visibili, leggibili ed indelebili.

    ALLEGATO II CONDIZIONI PRELIMINARI PER LE PROVE DI RESISTENZA DI CUI AGLI ALLEGATI III E IV

    1.PREPARAZIONE PER LA PROVA PRELIMINARE Il trattore deve essere munito del dispositivo di protezione in posizione di sicurezza. Il trattore deve essere munito di pneumatici aventi il massimo diametro indicato dal costruttore e la minima sezione trasversale per detto diametro. I pneumatici non devono essere zavorrati con liquido e devono essere gonfiati alla pressione raccomandata per il lavoro su terreno agricolo. Le ruote posteriori devono essere regolate sulla carreggiata più stretta ; le ruote anteriori devono essere regolate per quanto possibile, sulla stessa carreggiata. Qualora fossero possibili due regolazioni della carreggiata anteriore che differissero della stessa misura dalla regolazione della carreggiata posteriore più stretta, si sceglie la più grande di queste due regolazioni della carreggiata anteriore. Tutti i serbatoi del trattore debbono essere pieni, i liquidi possono essere sostituiti da una massa equivalente posta nella posizione corrispondente.

    2.PROVA DI STABILITÀ LATERALE Il trattore preparato come detto sopra è sistemato su un piano orizzontale in modo che il punto di articolazione dell'asse anteriore oppure, nel caso di un trattore articolato, il punto di articolazione orizzontale tra i due assi possa muoversi liberamente.

    Con un mezzo qualsiasi quale un martinetto o un paranco si inclina la parte del trattore collegata rigidamente all'asse che sopporta oltre il 50 % della massa del trattore stesso, misurando constantemente l'angolo d'inclinazione. Questo angolo deve raggiungere un valore minimo di 38 gradi al momento in cui il trattore viene a trovarsi in equilibrio instabile sulle due ruote a contatto col suolo.

    Si esegue la prova in posizione di massima sterzatura, una volta a destra e una volta a sinistra.

    3.PROVA DI NON CONTINUITÀ DEL ROTOLAMENTO 3.1.Osservazioni generali Lo scopo della prova è quello di determinare se un dispositivo fissato al trattore e progettato per proteggere il conducente sia in grado di impedire in modo efficace un rotolamento continuato del trattore stesso che si capovolga lateralmente su una pendenza 1/1,5.

    Le prova della non continuità del rotolamento è fornita con uno dei due metodi di prova descritti ai successivi punti 3.2 e 3.3.

    3.2.Dimostrazione pratica delle caratteristiche di non continuità del rotolamento La prova di capovolgimento deve essere eseguita su un pendio di prova lungo almeno 4 metri (vedi figura 1 dell'allegato V). La superficie deve essere ricoperta con un strato di 18 cm di materiale che, misurato conformemente alla raccomandazione ASAE n. R 313, punto 1, abbia un indice di penetrazione del cono di A (235 ± 20) oppure B (335 ± 20).

    Il trattore è ribaltato lateralmente con velocità iniziale nulla ; a tal fine esso è disposto sulla sommità del pendio di prova in modo che le ruote del lato rivolto verso il basso poggino sul pendio e il piano di simmetria del trattore sia parallelo alle linee di livello.

    Dopo aver urtato la superficie del pendio di prova, il trattore può sollevarsi dalla superficie ruotando attorno allo spigolo superiore del dispositivo di protezione ma non deve capovolgersi ; esso deve ricadere sul pendio con il lato che lo ha urtato inizialmente.

    3.3.Dimostrazione teorica delle caratteristiche di non continuità del rotolamento 3.3.1.Per verificare le caratteristiche di non continuità del rotolamento è necessario conoscere i seguenti valori del trattore (vedi figure dell'appendice 2) :

    H 1(m) :Altezza del baricentro.

    L 3(m) :Distanza orizzontale tra il baricentro e l'asse posteriore.

    L 2(m) :Distanza orizzontale tra il baricentro e l'asse anteriore.

    D 3(m) :Altezza del pneumatico (posteriore).

    D 2(m) :Altezza del pneumatico (anteriore).

    H 6(m) :Altezza totale (altezza del punto d'urto).

    L 6(m) :Distanza orizzontale tra il baricentro e il punto di intersezione anteriore del dispositivo di protezione (con segno negativo se tale punto anteriore si trova davanti al baricentro).

    B 6(m) :Larghezza del dispositivo di protezione.

    H 7(m) :Altezza del cofano motore.

    B 7(m) :Larghezza del cofano motore.

    L 7(m) :Distanza orizzontale tra il baricentro e lo spigolo anteriore del cofano motore.

    H 0(m) :Altezza del punto di articolazione dell'asse anteriore.

    S(m) :Carreggiata (posteriore).

    B 0(m) :Larghezza del pneumatico (posteriore).

    D 0(raggio) :Angolo di oscillazione dell'asse anteriore (dalla posizione zero sino all'arresto).

    M(kg) :Massa del trattore.

    Q(kgm²) :Momento d'inerzia attorno all'asse longitudinale passante per il baricentro.

    In questo contesto la somma della larghezza della carreggiata S e della larghezza del pneumatico B 0 deve essere maggiore della larghezza B 6 del dispositivo di protezione.

    3.3.2.Ai fini del calcolo si fanno le seguenti ipotesi semplificative :

    -il trattore fermo si capovolge sul piano inclinato di 1/1,5 con un asse anteriore oscillante quando il baricentro si trova sulla verticale dell'asse di rotazione ;

    -l'asse di rotazione è parallelo all'asse longitudinale del trattore e passa per il centro delle superfici di contatto tra le ruote anteriori e posteriori e il piano inclinato ;

    -il trattore non scivola a valle ;

    -l'urto contro il piano inclinato è parzialmente elastico con un coefficiente di elasticatà U = 0,2 ;

    -la profondità di penetrazione nel piano inclinato e la deformazione del dispositivo di protezione danno complessivamente T = 0,2 m ;

    -nessun altro componente del trattore penetra nel piano inclinato.

    4.CONDIZIONI RELATIVE ALLE PROVE DI RESISTENZA Il dispositivo di protezione deve essere sottoposto alle prove di resistenza di cui agli allegati III e IV soltanto se le due prove descritte ai punti 2 e 3 del presente allegato hanno dato risultati soddisfacenti.

    Appendice 1 Diagramma di flusso del rotolamento continuato di un trattore che ribalta lateralmente, munito di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (DPC) fissato sul lato anteriore, al centro o sul lato posteriore del trattore

    Versione B1 : Punto di impatto del DPC fissato dietro al punto di equilibrio longitudinale instabile Versione B2 : Punto di impatto del DPC fissato vicino al punto di equilibrio longitudinale instabile Versione B3 : Punto di impatto del DPC fissato davanti al punto di equilibrio longitudinale instabile >INIZIO DI UN GRAFICO>

    B2>FINE DI UN GRAFICO>

    Appendice 2 Figure relative al mancato capovolgimento di un trattore

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    <?aeFN15,><?aa8G><?aeIB9,>Massa M<?aa0L><?aa0L> <?aa5L>.... kg <?aa8G><?aeIB9,>Pneumatici anteriori<?aa0L><?aa0L><?aa5L>.... v <?aa8G><?aeIB9,>Pneumatici posteriori<?aa0L><?aa0L><?aa5L>.... h <?aa8G><?aeIB9,>Momento d'inerzia Q<?aa0L><?aa0L><?aa5L>.... kgm² >FINE DI UN GRAFICO>

    Dati necessari per il calcolo del capovolgimento di un trattore che ribalta nello spazio.

    ALLEGATO III CONDIZIONI PER LE PROVE DI RESISTENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E DEI RELATIVI ATTACCHI AL TRATTORE

    1.PRESCRIZIONI GENERALI 1.1.Scopo delle prove Le prove vengono eseguite mediante apposite apparecchiature e servono a simulare le sollecitazioni cui è sottoposto il dispositivo di protezione al momento del capovolgimento del trattore. Tali prove, descritte nell'allegato IV, consentono di verificare la resistenza del dispositivo di protezione e dei suoi attacchi al trattore, nonché di tutte le parti di quest'ultimo che trasmettono la sollecitazione di prove.

    1.2.Metodi di prova Le prove possono essere eseguite conformemente alla procedura dinamica (vedi allegati III A e IV A) oppure alla procedura statica (vedi allegati III B e IV B), a scelta del costruttore.

    I due metodi sono equivalenti.

    1.3.Norme generali per la preparazione delle prove 1.3.1.Il dispositivo di protezione deve essere conforme alle specifiche della produzione di serie. Deve essere montato, secondo le modalità prescritte dal fabbricante, su uno dei trattori per i quali è stato progettato.

    Per una prova statica non è necessario disporre di un trattore completo per la prova di resistenza ; tuttavia, il dispositivo di protezione e le parti del trattore alle quali esso è fissato devono costituire un insieme funzionale, qui di seguito denominato « complesso ».

    1.3.2.Per la prova statica o dinamica di resistenza, vengono montate sul trattore tutte le parti strutturali di serie che possono incidere sulla resistenza del dispositivo di protezione o essere necessarie per la prova di resistenza.

    Anche le parti che possono costituire un rischio all'interno della zona libera devono essere montate sul trattore in modo che se ne possa accertare la conformità alle prescrizioni dei punti 3.1 e 3.2.

    Tutte le parti strutturali del trattore o del dispositivo di protezione, comprese le protezioni contro le intemperie, devono essere fornite od indicate sui disegni.

    1.3.3.Per le prove di resistenza devono essere rimossi pannelli e parti amovibili non strutturali, in modo che non contribuiscano alla resistenza del dispositivo di protezione.

    1.3.4.Carreggiata La carreggiata deve essere regolata in modo da evitare, per quanto possibile, che, durante le prove di resistenza, il dispositivo di protezione sia sopportato dai pneumatici. Se queste prove sono eseguite con la procedura statica, le ruote potranno essere smontate.

    1.4.Massa di riferimento del trattore La massa di referimento del trattore mt impiegata nelle formule (vedi allegati IV A e IV B) per calcolare l'altezza di caduta della massa pendolare, le energie trasmesse e le forze di schiacciamento, deve essere almeno uguale a quella definita al punto 2.4 dell'allegato I della direttiva 74/150/CEE del Consiglio (cioè senza accessori forniti a richiesta, ma con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente), più il dispositivo di protezione, meno 75 kg. Sono esclusi le zavorre anteriori o posteriori facoltative, la zavorratura dei pneumatici, gli accessori o apparecchi montati sul trattore o qualsiasi altro componente speciale.

    2.PROVE 2.1.Sequenza delle prove Fatte salve le prove complementari di cui ai punti 1.6 dell'allegato IV A e 1.6 e 1.7 dell'allegato IV B, la sequenza delle prove è la seguente :

    2.1.1.urto (prove dinamiche) oppure carico (prove statiche) posteriormente al dispositivo (vedi punto 1.1 degli allegati IV A e IV B) ;

    2.1.2.prova di schiacciamento posteriore (prove dinamiche o statiche) (vedi punto 1.4 degli allegati IV A e IV B) ;

    2.1.3.urto (prove dinamiche) o carico (prove statiche) frontale sul dispositivo di protezione (vedi punto 1.2 degli allegati IV A e IV B) ;

    2.1.4.urto (prove dinamiche) o carico (prove statiche) laterale sul dispositivo di protezione (vedi punto 1.3 degli allegati IV A e IV B) ;

    2.1.5.schiacciamento frontale del dispositivo di protezione (prove dinamiche o statiche) (vedi punto 1.5 degli allegati IV A e IV B).

    2.2.Disposizioni generali 2.2.1.Se un elemento qualsiasi dell'apparecchiatura di ancoraggio si sposta o si spezza durante la prova, questa via ripetuta.

    2.2.2.Durante la prova non si può procedere a riparazioni o registrazioni del trattore o del dispositivo di protezione.

    2.2.3.Durante la prova il cambio del trattore deve essere in folle ed i freni abloccati.

    2.2.4.Se il trattore è munito di un sistema di sospensione tra il telaio e le ruote, questo sistema deve essere bloccato durante le prove.

    2.2.5.Il lato scelto per l'applicazione del primo urto (in caso di prove dinamiche) o del primo carico (in caso di prove statiche) sul retro del dispositivo di protezione deve essere quello che, a parere delle autorità addette alla prova, risulterà più sfavorevole per il dispositivo di protezione per l'applicazione di una serie di impatti o di carichi. L'urto o il carico laterale e l'urto o il carico posteriore devono essere applicati da una parte e dall'altra rispetto al piano longitudinale mediano del dispositivo di protezione. L'urto o il carico frontale deve essere applicato dalla stessa parte del piano mediano longitudinale del dispositivo di protezione alla quale è applicato l'urto o il carico laterale.

    2.3.Tolleranze di misura 2.3.1.Dimensioni lineari: ± 3 mm Eccezioni :

    -deformazione dei pneumatici : ± 1 mm -deformazione del dispositivo di protezione durante le sollecitazioni orizzontali : ± 1 mm -ciascuna delle due misure dell'altezza di caduta della massa pendolare : ± 1 mm 2.3.2.Masse : ± 1 %,

    2.3.3.Forze : ± 2 %,

    2.3.4.Angoli : ± 2 gradi.

    3.CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE 3.1.Un dispositivo di protezione presentato all'omologazione CEE è considerato conforme alle prescrizioni relative alla resistenza se risultano rispettate le seguenti condizioni :

    3.1.1.dopo ciascuna fase della prova non si sono verificate le rotture e le incrinature di cui al punto 3.1 dell'allegato IV A e IV B. Se durante una delle prove si riscontrano rotture o incrinature non trascurabili, deve essere effettuata un'altra prova, conformemente all'allegato IV A o IV B, immediatamente dopo la prova che ha originato le rotture o le incrinature ;

    3.1.2.durante le prove non si devono verificare interferenze tra un elemento del dispositivo di protezione e la zona libera definita al punto 2 degli allegati IV A e IV B.

    3.1.3.durante le prove, tutte le parti della zona libera devono risultare protette dal dispositivo, conformemente al punto 3.2 degli allegati IV A e IV B ;

    3.1.4.la deformazione elastica, misurata come prescritto al punto 3.3 degli allegati IV A e IV B, deve essere inferiore a 250 mm.

    3.2.Nessun accessorio deve presentare un pericolo per il conducente. Non devono esservi parti od accessori sporgenti in grado di ferire il conducente in caso di capovolgimento del trattore e nessun elemento o accessorio deve poterlo imprigionare, bloccandogli ad esempio una gamba o un piede, a seguito delle deformazioni della struttura.

    4.VERBALE DI PROVA 4.1.Il verbale di prova deve essere accluso alla scheda di omologazione CEE di cui all'allegato VIII.

    Un modello di presentazione è riportato nell'allegato VI.

    Nel verbale deve figurare quanto segue :

    4.1.1.una descrizione generale della forma e della costruzione del dispositivo di protezione, compresi i materiali o gli attacchi (con disegni di solito in scala di almeno 1:20 per gli schemi generali e 1:2,5 per i dettagli degli attacchi), le dimensioni esterne del trattore munito del dispositivo di protezione, le principali dimensioni interne e la descrizione dettagliata dei dispositivi per l'accesso e l'uscita normali e per l'eventuale uscita in caso di emergenza nonché, se del caso, dettagli del sistema di riscaldamento e di ventilazione.

    4.1.2.una breve descrizione dell'imbottitura interna.

    4.2.Il verbale deve permettere di identificare chiaramente il tipo di trattore (marca, tipo e denominazione commerciale, ecc.) usato per le prove, e gli altri tipi di trattori ai quali il dispositivo di protezione è destinato.

    4.3.Se l'omologazione CEE viene estesa ad altri trattori, il verbale deve citare esattamente gli estremi del verbale dell'omologazione CEE iniziale e contenere precise indicazioni relative alle prescrizioni di cui al punto 3.4 dell'allegato I.

    A. Apparecchiature ed attrezzature per le prove dinamiche 1.ARIETE A PENDOLO 1.1.Un ariete a pendolo viene sospeso, mediante due catene o funi metalliche, a dei perni situati a non meno di 6 m dal suolo. Deve essere previsto un dispositivo per regolare separatamente l'altezza di sospensione dell'ariete e l'angolo fra l'ariete e le catene o funi metalliche.

    1.2.La massa dell'ariete deve essere di 2 000 ± 20 kg, esclusa la massa delle catene o funi metalliche che dal canto suo non deve superare 100 kg. La lunghezza dei lati della superficie d'urto deve essere di 680 ± 20 mm (vedi allegato V, figura 4). L'ariete deve essere zavorrato in modo che la posizione del baricentro sia costante e coincida con il centro geometrico del parallelepipedo.

    1.3.Il parallelepipedo deve essere collegato con il sistema che lo tira all'indietro per mezzo di un dispositivo di sganciamento istantaneo, concepito e disposto in modo tale da permettere di sganciare l'ariete a pendolo senza provocare oscillazioni del parallelepipedo rispetto al proprio asse orizzontale perpendicolare al piano di oscillazione del pendolo.

    2.SOSTEGNI DEL PENDOLO I perni del pendolo devono essere rigidamente fissati in modo che il loro spostamento in qualsiasi direzione non superi l'1 % dell'altezza di caduta.

    3.ANCORAGGIO 3.1.Le rotaie di ancoraggio, opportunamente distanziate tra loro e di lunghezza sufficiente per permettere l'ancoraggio del trattore in tutti i casi illustrati (vedi figure 5, 6 e 7 dell'allegato V) devono essere fissate rigidamente a un robusto basamento posto sotto il pendolo.

    3.2.Il trattore deve essere ancorato alle rotaie mediante una fune d'acciaio da 6 × 19 a trefoli tondi conforme alla norma ISO 2408, avente un diametro nominale di 13 mm. I trefoli metallici devono avere un carico di rottura di 1 770 MPa.

    3.3.Il perno centrale di un trattore articolato deve essere sostenuto a ancorato al suolo in modo adeguato per tutte le prove. Per la prova di urto laterale, il perno deve essere puntellato sul lato opposto a quello dell'urto. Non occorre che le ruote anteriori e posteriori siano allineate, se questo può facilitare l'opportuna sistemazione delle funi metalliche.

    4.BLOCCAGGIO DELLE RUOTE E TRAVE 4.1.Per bloccare le ruote durante le prove d'urto, si usa una trave di legno tenero di sezione quadrata e con lato di 150 mm (vedi figure 5, 6 e 7 dell'allegato V).

    4.2.Per la prova d'urto laterale, una trave di legno tenero deve essere fissata al besamento per bloccare il cerchione della ruota dal lato opposto a quello dell'urto, conformemente alla figura 7 dell'alle- gato V.

    5.CEPPI E FUNDI DI ANCORAGGIO PER TRATTORI ARTICOLATI 5.1.Per i trattori articolati devono essere utilizzati ceppi e funi di ancoraggio supplementari. Questi hanno lo scopo di garantire alla sezione del trattore sulla quale è fissato il dispositivo di protezione una rigidità equivalente a quella di un trattore non articolato.

    5.2.Per le prove di urto e di schiacciamente sono forniti altri particolari nell'allegato IV A.

    6.PRESSIONE E DEFORMAZIONE DEI PNEUMATICI 6.1.I pneumatici del trattore non devono essere muniti di zavorra liquida e devono essere gonfiati alla pressione prescritta dal fabbricante del trattore per i lavori agricoli.

    6.2.Le funi di ancoraggio devono essere tese in ciascun caso in modo che i pneumatici siano soggetti ad una deformazione pari al 12 % dell'altezza del loro fianco (distanza fra il suolo e il punto più basso del cerchione) prima della tensione delle funi.

    7.APPARECCHIO DI SCHIACCIAMENTO Un apparecchio del tipo illustrato nella figura 8 dell'allegato V deve poter esercitare sul dispositivo di protezione una forza verso il basso mediante una trave rigida, larga circa 250 mm, collegata al meccanismo di applicazione del carico da giunti universali. Appositi supporti disposti sotto gli assali devono impedire che i pneumatici del trattore assorbano la forza di schiacciamento.

    8.APPARECCHIATURE DI MISURA 8.1.Un'apparecchiatura del tipo illustrato nella figura 9 dell'allegato V per la misurazione della deformazione elastica (differenza fra deformazione massima istantanea e deformazione perma- nente).

    8.2.Un'apparecchiatura per controllare che il dispositivo di protezione non abbia interferito nella zona libera e che quest'ultima sia rimasta protetta dal dispositivo durante la prova (vedi punto 3.2 dell'allegato IV A).

    B. Apparecchiature ed attrezzature per le prove statiche 1.ATTREZZATURA PER LA PROVA STATICA 1.1.Questa attrezzatura deve permettere di applicare spinte o sollecitazioni al dispositivo di prote- zione.

    1.2.Si deve provvedere affinché la sollecitazione possa essere distribuita in modo uniforme, perpendicolarmente alla direzione di sollecitazione, lungo una trave la cui lunghezza è un multiplo esatto di 50 compreso tra 250 e 700 mm. La dimensione verticale della sezione della trave rigida deve essere di 150 mm. Gli spigoli della trave a contatto con il dispositivo di protezione devono essere convessi e presentare un raggio di raccordo di 50 mm al massimo.

    1.3.Il supporto deve essere regolabile per adeguarsi a qualsiasi angolo in relazione alla direzione della sollecitazione, al fine di poter seguire le variazioni angolari della superficie del dispositivo di protezione sottoposta a sollecitazione quando il dispositivo stesso si deforma.

    1.4.Direzione della sollecitazione (deviazione rispetto all'orizzontale e alla verticale) :

    -all'inizio della prova, senza sollecitazione : ± 2 gradi,

    -durante la prova, con sollecitazione : 10 gradi sopra e 20 gradi sotto l'orizzontale.

    1.5.La velocità di deformazione deve essere ridotta al minimo (inferiore a 5 mm/s) in modo che la sollecitazione si possa ritenere « statica » in qualsiasi momento.

    2.APPARECCHIATURA PER LA MISURAZIONE DELL'ENERGIA ASSORBITA DAL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE 2.1.Per determinare l'energia assorbita dal dispositivo di protezione, si deve tracciare il diagramma « forza/deformazione ». Non è necessario misurare la forza e la deformazione del punto di applicazione della sollecitazione al dispositivo ; tuttavia la « forza » e la «deformazione » devono essere misurate simultaneamente e sulla stessa linea.

    2.2.Il punto di origine delle misure di deformazione deve essere scelto in modo da tener conto soltanto dell'energia assorbita dal dispositivo di protezione e/o della deformazione di taluni elementi del trattore. Non si tiene conto dell'energia assorbita dalla deformazione e/o dallo slittamento dell'ancoraggio.

    3.MEZZI PER L'ANCORAGGIO DEL TRATTORE AL SUOLO 3.1.Le rotale di ancoraggio, opportunamente distanziate tra loro e di lunghezza sufficiente per permettere l'ancoraggio del trattore in tutti i casi illustrati, devono essere fissate rigidamente ad un basamento resistente posto in prossimità dell'attrezzatura di prova.

    3.2.Il trattore deve essere ancorato alle rotaie con qualsiasi mezzo adatto (piastre, ceppi, funi metalliche, sostegni, ecc.) in modo che non si possa muovere durante le prove. Questo requisito di immobilità deve essere verificato durante lo svolgimento della prova utilizzando gli strumenti classici per le misure di lunghezza. Se il trattore si sposta, occorre ripetere tutta la prova, a meno che al trattore sia collegato il sistema per la misurazione delle deformazioni utilizzato per tracciare il diagramma « forza/deformazione ».

    4.APPARECCHIO DI SCHIACCIAMENTO 4.1.Un apparecchio del tipo illustrato nella figura 8 dell'allegato V deve esercitare sul dispositivo di protezione una forza verso il basso mediante una trave rigida, larga circa 250 mm, collegata al meccanismo di applicazione del carico da giunti universali. Appositi supporti disposti sotto gli assali devono impedire che i pneumatici del trattore assorbano la forza di schiacciamento.

    5.ALTRE APPARECCHIATURE DI MISURA 5.1.Un'apparecchiatura del tipo illustrato nella figura 9 dell'allegato V per la misurazione della deformazione elastica (differenza tra deformazione massima istantanea e deformazione perma- nente).

    5.2.Un'apparecchiatura per verificare che durante la prova il dispositivo di protezione non abbia interferito nella zona libera e che quest'ultima sia rimasta protetta dal dispositivo di protezione (vedi punto 3.2 dell'allegato IV-B).

    C. Simboli mt (kg) :Massa di riferimento del trattore definita al punto 1.4 del presente allegato.

    D(mm) :De formazione del dispositivo di protezione nel punto d'impatto (prove dinamiche) o nel punto di applicazione della sollecitazione lungo l'asse di applicazione (prove statiche).

    H(mm) :Altezza di caduta dell'ariete a pendolo.

    F (N) (Newton) :Forza di carico statico.

    Fmax :Massima forza di carico statico sviluppata durante l'applicazione della sollecitazione (N), sovraccarico escluso.

    Fm (N) :Forza di carico corrispondente a Emi.

    F-D :Diagramma forza/deformazione.

    Eis (J) (Joule) :Energia immessa, da assorbire durante l'applicazione della sollecitazione laterale.

    Eil (J) :Energia immessa, da assorbire durante l'applicazione della sollecitazione longitudinale.

    Fv (N) :Forza verticale di schiacciamento.

    Ei (J) :Energia di deformazione assorbita. Area situata sotto la curva F-D (vedi figura 10a dell'allegato V).

    Emi (J) :Energia di deformazione assorbita dopo l'applicazione di una sollecitazione complementare, in seguito a rottura o incrinatura (vedi figure 10b e 10c dell'allegato V).

    Ea (J) :Energia di deformazione assorbita nel punto in cui cessa la sollecitazione. Area iscritta all'interno della curva F-D (vedi figura 10b dell'allegato V).

    Emmi (J) :Energia di deformazione assorbita durante la prova di sovraccarico nel caso in cui la sollecitazione sia cessata prima dell'inizio della prova di sovraccarico. Area situata al disotto della curva F-D (vedi figura 10c dell'allegato V).

    ALLEGATO IV PROCEDURE DI PROVE

    A. Prove dinamiche 1.PROVE D'URTO E DI SCHIACCIAMENTO 1.1.Urto posteriore 1.1.1.Il trattore viene sistemato, rispetto all'ariete a pendolo, in modo che quest'ultimo colpisca il dispositivo di protezione nel momento in cui la superficie di impatto e le catene o le funi di supporto formano con il piano verticale un angolo pari a 100mt,

    non superiore a 20 gradi, a meno che durante la deformazione, il dispositivo di protezione formi con la verticale, nel punto di contatto, un angolo maggiore. In questo caso la superficie di impatto dell'ariete a pendolo deve essere regolata mediante un supporto supplementare in modo da essere parallela al dispositivo di protezione nel punto di impatto e nell'istante di deformazione massima, mentre le catene o le funi di supporto mantengono l'angolo definito sopra.

    È necessario regolare l'altezza di sospensione dell'ariete a pendolo e prendere ogni altra misura atta ad evitare che l'ariete stesso ruoti intorno al punto di contatto.

    Il punto d'impatto è situato sulla parte del dispositivo di protezione che si presume tocchi per primo il terreno in caso di capovolgimento all'indietro, ossia normalmente sul bordo superiore. Il baricentro dell'ariete a pendolo si trova a 1/6 della larghezza della parte superiore del dispositivo di protezione all'interno di un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore che tocca l'estremità superiore del dispositivo di protezione.

    Se in questo punto il dispositivo è curvo o sporgente, si devono aggiungere dei cunei che consentano l'applicazione dell'urto in questo punto, senza peraltro rinforzare il dispositivo.

    1.1.2.Il trattore deve essere ancorato al suolo con quattro funi metalliche, una a ciascuna estremità dei due assali, disposte come indicato nella figura 5 dell'allegato V. I punti di ancoraggio anteriori e posteriori devono trovarsi a distanza tale che le funi metalliche formino un angolo inferiore a 30 gradi con il suolo. Gli ancoraggi posteriori devono inoltre essere regolati in modo che il punto di convergenza delle due funi metalliche si trovi sul piano verticale nel quale si sposta il baricentro della massa pendolare.

    Le funi metalliche devono essere tese in modo che le deformazioni dei pneumatici corrispondano alle indicazioni del punto 6.2 dell'allegato III A.

    Messe le funi metalliche in tensione, si dispone davanti alle ruote posteriori e a stretto contatto con esse, fissandola al suolo, una trave che funga da zeppa.

    1.1.3.Nel caso di un trattore articolato, il punto di articolazione deve inoltre essere sostenuto da un blocco di legno di sezione quadrata, con lato di almeno 100 mm, fissato saldamente al suolo.

    1.1.4.L'ariete a pendolo è tirato indietro in modo che l'altezza del suo baricentro superi quella che avrà nel punto d'urto di un valore dato da uno delle due seguenti formule da scegliersi a seconda della massa di riferimento del complesso sottoposto alle prove :

    H =25 + 0,07 mt per i complessi con massa di riferimento inferiore a 2 000 kg;

    H =125 + 0,02 mt per i complessi con massa di riferimento superiore a 2 000 kg.

    L'ariete è quindi sganciato ed urta il dispositivo di protezione.

    1.2.Urto frontale 1.2.1.Il trattore viene sistemato, rispetto all'ariete a pendolo, in modo che quest'ultimo colpisca il dispositivo di protezione nel momento in cui la superficie di impatto e le catene o le funi di supporto formano con il piano verticale un angolo pari a 100mt,

    non superiore a 20 gradi, a meno che durante la deformazione il dispositivo di protezione formi con la verticale, nel punto di contatto, un angolo maggiore. In questo caso la superficie di impatto dell'ariete deve essere regolata mediante un supporto supplementare in modo da essere parallela al dispositivo di protezione nel punto di impatto e nell'istante di deformazione massima, mentre le catene o le funi di supporto mantengono l'angolo definito sopra.

    È necessario regolare l'altezza di sospensione dell'ariete a pendolo e prendere ogni altra disposizione atta ad evitare che l'ariete stesso ruoti attorno al punto di contatto.

    Il punto d'impatto è il punto del dispositivo di protezione che si presume tocchi per primo il terreno in caso di capovolgimento laterale durante la marcia aventi, ossia normalmente il bordo superiore. Il baricentro della massa pendolare si trova ad 1/6 della larghezza della parte superiore del dispositivo di protezione, all interno di un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore che tocca l'estremità superiore esterna del dispositivo di protezione.

    Se in questo punto la struttura è curva o sporgente, devono essere aggiunti dei cunei che consentano di applicarvi l'urto, senza peraltro rinforzare il dispositivo di protezione.

    1.2.2.Il trattore deve essere ancorato al suolo con quattro funi metalliche, una a ciascuna estremità dei due assali, disposte come indicato nella figura 6 dell'allegato V. I punti di ancoraggio anteriori e posteriori devono essere disposti a distanza tale che le funi metalliche formino un angolo inferiore a 30 gradi con il suolo. Gli ancoraggi posteriori devono inoltre essere disposti in modo che il punto di convergenza delle due funi metalliche si trovi sul piano verticale nel quale si sposta il baricentro della massa pendolare. Le funi metalliche devono essere tese in modo che le deformazioni dei pneumatici corrispondano alle indicazioni del punto 6.2 all'allegato III A. Messe le funi metalliche in tensione, si dispone dietro alle ruote posteriori e a stretto contatto con esse, fissandola al suolo, una trave che funga da zeppa.

    1.2.3.Nel caso di trattore articolato, il punto di articolazione deve inoltre essere sostenuto da un blocco di legno di sezione quadrata, con lato di almeno 100 mm, fissato saldamente al suolo.

    1.2.4.L'ariete a pendolo è tirato indietro in modo che l'altezza del suo baricentro superi qualla che avrà nel punto d'urto di un valore dato da una delle due seguenti formule da scegliersi a seconda della massa di riferimento del complesso sottoposto alle prove:

    H =25 + 0,07 mt, per complessi con massa di riferimento inferiore a 2 000 kg ;

    H =125 + 0,02 mt, per complessi con massa di riferimento superiore a 2 000 kg.

    La massa è quindi sganciata ed urta il dispositivo di protezione.

    1.3.Urto laterale 1.3.1.Il trattore viene sistemato, rispetto all'ariete a pendolo, in modo che quest'ultimo colpisca il dispositivo di protezione nel momento in cui la superficie di impatto e le catene o le funi di supporto sono verticali, a meno che durante la deformazione, il dispositivo di protezione formi, con la verticale, nel punto di contatto, un angolo inferiore a 20 gradi.

    In questo caso la superficie di impatto deve essere regolata mediante un supporto supplementare in modo da essere parallela al dispositivo di protezione nel punto d'urto al momento della deformazione massima ; le catene o le funi metalliche devono rimanere verticali nel punto di contatto.

    È necessario regolare l'altezza di sospensione dell'ariete a pendolo e prendere ogni altra disposizione atta ad evitare che l'ariete stesso ruoti attorno al punto di contatto.

    Il punto d'impatto è il punto del dispositivo di protezione che si presume tocchi per primo il terreno in caso di capovolgimento laterale del trattore.

    1.3.2.Le ruote del trattore dalla parte che deve ricevere l'urto devono essere ancorate al suolo mediante funi metalliche che passano sulle corrispondenti estremità degli assi anteriori e posteriori. Le funi metalliche devono essere tese in modo da sottoporre i pneumatici alle deformazioni di cui al punto 6.2 dell'allegato III A.

    Messe le funi metalliche in tensione, sul lato opposto a quello che riceve l'urto si dispone davanti alle ruote e a stretto contatto con esse, fissandola al suolo, una trave che funge da zeppa. Può sorgere la necessità di usare due travi o zeppe se i lati esterni dei pneumatici anteriori e posteriori non si trovano nello stesso piano verticale.

    Si dispone il puntella come indicato nella figura 7 dell'allegato V, spingendolo a stretto contatto contro il cerchione della ruota maggiormente sollicitata, dal lato opposto a quello dell'urto e bloccandolo alla sua base.

    La lunghezza del puntello deve essere scelta in modo da formare un angolo di 30 ± 3 gradi con il suolo quando è posto contro il cerchione. Inoltre, se possibile, il suo spessore deve essere 20-25 volte inferiore alla lunghezza e 2-3 volte inferiore alla larghezza. La forme delle due estremità dei puntelli deve essere quella illustrata nei particolari della figura 7 dell'allegato V.

    1.3.3.Nel caso di trattore articolato, il punto di articolazione deve inoltre essere sostenuto da un blocco di legno di sezione quadrata con lato di almeno 100 mm e lateralmente da un dispositivo analogo al puntello spinto contro la ruota posteriore. Il punto di articolazione deve poi essere saldamente ancorato al suolo.

    1.3.4.L'ariete a pendolo è tirato indietro in modo che l'altezza del suo baricentro superi quella che avrà nel punto d'urto di un valore dato da una delle due seguenti formule da scegliersi a seconda della massa di riferimento del complesso sottoposto alle prove :

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ove Bb è la massima larghezza esterna del dispositivo di protezione e B è la larghezza fuoritutto minima del trattore.

    1.4.Schiacciamento posteriore La trave deve essere sistemata sulla traversa o sulle traverse superiori più arretrate del dispositivo di protezione : la risultante delle forze di schiacciamento si troverà nel piano mediano del trattore.

    Viene applicata la forza Fv = 20 mt.

    Se la parte posteriore del tetto del dispositivo di protezione non regge tutta la forza di schiacciamento, la forza viene applicata finché il tetto si inflette tanto da coincidere con il piano che congiunge la parte superiore del dispositivo di protezione con la parte posteriore del trattore atta a sostenere la massa del veicolo in caso di ribaltamento. La forza viene quindi soppressa e il trattore od il congegno di applicazione della forza di carico vengono rimessi in posizione in modo che la trave venga a trovarsi sopra il punto del dispositivo di protezione che sopporterebbe il trattore completamente capovolto.

    Si applica quindi la forza Fv. La forza si applica per almeno 5 secondi dopo la scomparsa di qualsiasi deformazione percettibile a vista.

    1.5.Schiacciamento frontale La trave viene sistemata sulla traversa o sulle traverse superiori più avanzate del dispositivo di protezione ; la risultante delle forze di schiacciamento verrà a trovarsi nel piano mediano del trattore.

    Si applica la forza Fv = 20 mt.

    Se la parte frontale del tetto del dispositivo di protezione non sopporta tutta la forza di schiacciamento, la forza deve essere applicata fino a quando il tetto si inflette in modo da coincidere con il piano che unisce la parte superiore del dispositivo di protezione con la parte anteriore del trattore che può sopportare la massa del veicolo in caso di ribaltamento. La forza viene quindi soppressa e il trattore od il congegno di applicazione della forza di carico vengono rimessi in posizione in modo che la trave venga a trovarsi sopra il punto del dispositivo di protezione che sopporterebbe il trattore completamente capovolto.

    Viene applicata la forza Fv. La forza si applica per almeno 5 secondi dopo la scomparsa di qualsiasi deformazione percettibile a vista.

    1.6.Prova complementare Qualora durante una prova di schiacciamento si verificassero rottute o incrinature che non possono essere ritenute trascurabili, deve essere effettuata, immediatamente dopo il carico di chiacciamento che ha provocato l'apparizione delle rotture o delle incrinature, una seconda prova analoga di schiacciamento ma con una forza di 1,2 FFv.

    2.ZONA LIBERA 2.1.La zona libera è illustrata nelle figure 2a, 2b, 2c, 2d e 2e dell'allegato V.

    Essa è definita in relazione a :

    2.1.1.un piano di riferimento verticale, generalmente longitudinale rispetto al trattore, che passa per il punto di riferimento del sedile e per il centro del volante ; questo piano deve potersi spostare orizzontalmente con il sedile e col volante durante gli urti, ma rimanere perpendicolare alla base del trattore o del dispositivo di protezione se questo dispositivo è montato in modo elastico ;

    2.1.2.una linea di riferimento contenuta nel piano di riferimento, che passa per il punto di riferimento del sedile e per il primo punto che essa interseca sul bordo del volante quando viene portata sull'orizzontale.

    2.2.La zona libera è delimitata dai seguenti piani, con il trattore disposto su una superficie orizzontale e con il volante, se regolabile, posto nella posizione di guida intermedia per un conducente seduto :

    2.2.1.due piani verticali situati sui due lati a 250 mm dal piano di riferimento, che si estendono verso l'alto 300 mm sopra il piano orizzontale che passa per il punto di riferimento del sedile, e longitudinalmente almeno 550 mm davanti al piano verticale perpendicolare al piano di riferimento che passa 350 mm davanti al punto di riferimento del sedile ;

    2.2.2.due piani verticali situati sui due lati a 200 mm dal piano di riferimento, che si estendono verso l'alto 300 mm sopra il piano orizzontale che passa per il punto di riferimento del sedile, e longitudinalmente alla superficie definita al 2.2.11 rispetto al piano verticale perpendicolare al piano di riferimento che passa 350 mm davanti al punto di riferimento del sedile ;

    2.2.3.un piano inclinato, perpendicolare al piano di riferimento, parallelo alla linea di riferimento e posto 400 mm sopra la stessa, che si estende posteriormente verso il punto in cui esso interseca il piano verticale perpendicolare al piano di riferimento e passante per il punto di riferimento del sedile ;

    2.2.4.un piano inclinato, perpendicolare al piano di riferimento e tangente all'estremità superiore dello schienale del sedile, che incontra il piano precedente alla sua estremità posteriore ;

    2.2.5.un piano verticale perpendicolare al piano di riferimento, che passa almeno 40 mm davanti al volante ed almeno 900 mm davanti al punto di riferimento del sedile ;

    2.2.6.una superficie curva con asse perpendicolare al piano di riferimento, avente raggio di 150 mm e tangente ai piani definiti ai punti 2.2.3 e 2.2.5 ;

    2.2.7.due piani paralleli obliqui che passano per i bordi superiori dei piani definiti al punto 2.2.1 ; il piano obliquo sul lato che riceve l'urto si trova a non meno di 100 mm dal piano di riferimento al di sopra della zona libera ;

    2.2.8.un piano orizzontale che passa per il punto di riferimento del sedile ;

    2.2.9.due parti del piano verticale perpendicolare al piano di riferimento situato 350 mm davanti al punto di riferimento del sedile ; queste due parti del piano uniscono rispettivamente i limiti più arretrati dei piani definiti al punto 2.2.1 ai limiti più avanzati dei piani definiti al punto 2.2.2 ;

    2.2.10.due parti del piano orizzontale situato 300 mm sopra il punto di riferimento del sedile ; queste due parti del piano uniscono rispettivamente i limiti superiori dei piani verticali definiti al punto 2.2.2 ai limiti inferiori dei piani obliqui definiti al punto 2.2.7 ;

    2.2.11.una superficie curva con generatrice perpendicolare al piano di riferimento e tangente posterior- mente allo chienale del sedile.

    2.3.Posizione del sedile e punto di riferimento del sedile 2.3.1.Punto di riferimento del sedile 2.3.1.1.Il punto di riferimento è ottenuto con l'apparecchiatura di cui alle figure 3a e 3b dell'allegato V. L'apparecchiatura consiste in un pannello d'appoggio del sedile e di pannelli dello schienale. Il pannello inferiore dello schienale è munito di un'articolazione in corrispondenza della cresta iliaca (A) e della regione lombare (B) e l'altezza del punto di tale articolazione (B) è regolabile.

    2.3.1.2.Per punto di riferimento si intende il punto in cui il piano longitudinale di simmetria del sedile interseca il piano tangenziale del pannello inferiore dello schienale ed un piano orizzontale. Il piano orizzontale interseca la superficie inferiore del pannello di appoggio del sedile in un punto situato 150 mm davanti a detto piano tangenziale.

    2.3.1.3.L'apparecchiatura viene posta sul sedile. Ad essa è quindi applicata una forza di 550 N in un punto situato 50 mm davanti all'articolazione (A), e i due pannelli dello schienale vengono premuti leggermente e tangenzialmente contro lo schienale.

    2.3.1.4.Se non è possibile tracciare le tangenti di ciascuna zona dello schienale (sotto e sopra la regione lombare), si procede come segue :

    2.3.1.4.1.se non è possibile tracciare alcuna tangente alla regione inferiore, il pannello inferiore dello schienale viene premuto verticalmente contro lo schienale ;

    2.3.1.4.2.se non è possibile tracciare alcuna tangente alla regione superiore, l'articolazione (B) viene fissata 230 mm sopra la superficie inferiore del pannello che funge da sedile e il pannello dello schienale è perpendicolare al pannello del sedile. I due pannelli vengono quindi premuti leggermente contro lo schienale in direzione tangenziale.

    2.3.2.Posizione e regolazione del sedile per determinare la posizione del punto di riferimento del sedile 2.3.2.1.Se la posizione del sedile è regolabile, il sedile deve essere regolato nella sua posizione più arretrata.

    2.3.2.2.Se è possibile regolare l'inclinazione, il pannello dello schienale ed il piano del sedile devono essere regolati in modo che il punto di riferimento si trovi nella sua posizione più arretrata.

    2.3.2.3.Se il sedile è munito di sospensione, essa deve essere fissata nella posizione intermedia, tranne il caso di esplicite istruzioni contrarie del produttore, che devono essere rispettate.

    3.MISURAZIONI DA EFFETTARE 3.1.Rotture e incrinature Dopo ciascuna prova, tutte le parti strutturali, le giunzioni e i dispositivi di fissaggio vengono esaminati a vista per individuare eventuali rotture o incrinature, trascurando però le eventuali piccole incrinature dei componenti non importanti.

    Si trascurano eventuali incrinature provocate dagli spigoli della massa del pendolo.

    3.2.Zona libera 3.2.1.Durante ciascuna prova si verifica se una parte qualisiasi del dispositivo di protezione ha interferito con la zona libera intorno al sedile di guida conformemente alla definizione di cui al punto 2 del presente allegato.

    3.2.2.Si procede, inoltre, all'esame del dispositivo di protezione onde verificare se una parte qualsiasi della zona libera risulta non più difesa dal dispositivo stesso. A questo scopo è considerata esterna alla zona protetta dal dispositivo qualsiasi parte di tale zona che sarebbe entrata in contatto con il terreno piano, qualora il trattore si fosse capovolto nella direzione dell'urto. In pneumatici anteriori e posteriori e la carreggiata sono presi in considerazione con le dimensioni minime indicate dal costruttore. Inoltre, se il trattore è munito di un pezzo rigido, di un carter o di altro elemento duro posto dietro il sedile del conducente, si ritiene che tale elemento costituisce un punto d'appoggio in caso di capovolgimento dall'indietro o laterale. Tuttavia questa struttura posteriore deve avere un'altezza rispetto al punto di riferimento del sedile inferiore a 500 mm (vedi allegato V, fig. 2f).

    Inoltre deve essere sufficientemente rigida e fissata solidamente alla parte posteriore del trattore. Detta struttura, fissata sul trattore, dovrebbe sopportare, senza rottura, un carico che sarà definito 6 mesi prima dell'entrata in vigore della direttiva, con le modalità eventuali della prova da eseguire, nell'ambito della procedura di adeguamento al progresso tecnico ; detto carico sarà applicato orizzontalmente al punto suscettibile di urtare il terreno per primo qualora il trattore si impenni.

    3.3.Deformazione elastica La deformazione elastica deve esseree misurata 900 mm sopra il punto di riferimento del sedile, sul piano verticale che passa per il punto d'urto. Per questa misurazione si utilizza un'apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 9 dell'allegato V.

    3.4.Deformazione permanente Dopo le prove finali di schiacciamento si misure la deformazione permanente del dispositivo di protezione. A tale scopo, prima di iniziare la prova si registra la posizione delle principali del dispositivo di protezione rispetto al punto di riferimento del sedile.

    B. Prove statiche 1.PROVE DI CARICO E DI SCHIACCIAMENTO 1.1.Carico posteriore 1.1.1.Il carico viene applicato orizzontalmente, in un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore.

    Il punto di applicazione del carico si trova sulla parte del dispositivo di protezione che si presume urti per prima il suolo in caso di ribaltamento all'indietro, normalmente sul bordo superiore. Il piano verticale nel quale è applicato il carico è situato alla distanza di un terzo della larghezza esterna della parte superiore del dispositivo di protezione dal piano mediano.

    Se il dispositivo è curvo o sporgente in questo punto, si aggiungono dei cunei che consentano l'applicazione del carico, senza peraltro rinforzare la struttura.

    1.1.2.Il complesso deve essere ancorato al suolo come discritto al punto 3 dell'allegato III B.

    1.1.3.L'energia assorbita dal dispositivo di protezione durante la prova non deve essere inferiore aEil = 500 + 0,5 mt 1.2.Carico frontale 1.2.1.Il carico viene applicato orizzontalmente, in un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore e situato alla distanza di un terzo della larghezza esterna della parte superiore del dispositivo di protezione dallo stesso piano.

    Il punto di applicazione del carico si trova sulla parte del dispositivo di protezione che si presume urti per prima il suolo se il trattore si capovolge lateralmente durante la marcia in avanti, normalmente sul bordo superiore.

    Se il dispositivo è curvo o sporgente in questo punto, si aggiungono dei cunei che consentano l'applicazione del carico, senza peraltro rinforzare la struttura.

    1.2.2.Il complesso deve essere ancorato al suolo come descritto al punto 3 dell'allegato III B.

    1.2.3.L'energia assorbita dal dispositivo di protezione durante la prova non deve essere inferiore a Eil = 500 + 0,5 mt 1.3.Carico laterale 1.3.1.Il carico laterale viene applicato orizzontalmente, in un piano verticale perpendicolare al piano mediano del trattore.

    Il punto di applicazione del carico si trova sulla parte del dispositivo di protezione che si presume urti per prima il suolo in caso di capovolgimento laterale, normalmente sul bordo superiore.

    1.3.2.Il complesso viene ancorato al suolo come descritto al punto 3 dell'allegato III B.

    1.3.3.L'energia assorbita dal dispositivo di protezione durante la prova non deve essere inferiore a Eis = 1,75 mt Bb + B2B dove Bb è la larghezza esterna massima del dispositivo di protezione e B è la larghezza totale minima del trattore.

    1.4.Schiacciamento posteriore Tutte le prescrizioni sono identiche a quelle indicate al punto 1.4 dell'allegato IV A.

    1.5.Schiacciamento frontale Tutte le prescrizioni sono identiche a quelle indicate al punto 1.5 dell'allegato IV A.

    1.6.Prova di sovraccarico (prova complementare) 1.6.1.La prova di sovraccarico deve comunque essere richiesta se la forza descresce di oltre il 3 % nel corso dell'ultimo 5 % della deformazione raggiunta durante l'assorbimento dell'energia prescritta (vedi figura 10b).

    1.6.2.La prova di sovraccarico consiste nel continuare il carico orizzontale con successivi aumenti del 5 % dell'energia iniziale prescritta sino ad un massimo del 20 % dell'energia aggiunta (vedi figura 10c).

    1.6.2.1.La prova di sovraccarico è considerata soddisfatta se, dopo ciascun aumento del 5 %, del 10 % o del 15 % dell'energia prescritta, la forza diminuisce meno del 3 % per ciascun aumento del 5 % e se la forza resta superiore a 0,8 F max.

    1.6.2.2.La prova di sovraccarico è considerata soddisfatta se, dopo l'assorbimento del 20 % dell'energia supplementare, la forza risulta superiore a 0,8 F max.

    1.6.2.3.Le rotture e incrinature supplementari e/o la penetrazione nella zona libera o la mancanza di protezione nella zona libera in seguito ad una deformazione elastica sono autorizzate nel corso della prova di sovraccarico. Dopo la cessazione del carico, la struttura non deve trovarsi nella zona libera e questa deve essere interamente protetta.

    1.7.Sovraccarico di schiacciamento Se durante una prova di schiacciamento si riscontrano rotture o incrinature che non si possono ritenere trascurabili, si deve eseguire, immediatamente dopo la prova che ha provocato le rotture o le incrinature, una seconda prova analoga di schiacciamento ma con una forza di 1,2 Fv.

    2.ZONA LIBERA È identica alla zona libera descritta al punto 2 dell'allegato IV A, basta sostituire la parola « urto » col termine « carico » nella terza riga al punto 2.2.7.

    3.MISURAZIONI DA ESEGUIRE 3.1.Rotture e incrinature Dopo ciascuna prova, tutti gli elementi strutturali, le giunzioni ed i sistemi di fissaggio dovranno essere esenti da rotture o incrinature visibili ad occhio nudo trascurando le piccole incrinature sulle parti poco importanti.

    3.2.Zona libera 3.2.1.Durante ciascuna prova si verifica se una parte qualsiasi del dispositivo di protezione ha interferito con la zona libera definita al precedente punto 2.

    3.2.2.Si procede, inoltre, all'esame del dispositivo di protezione onde verificare se una parte qualsiasi della zona libera risulta non più difesa dal dispositivo stesso. A questo scopo è considerata esterna alla zona protetta dal dispositivo qualsiasi parte di tale zona che sarebbe entrata in contatto con il terreno piano, qualora il trattore si fosse capovolto nella direzione dell'urto. Il pneumatici anteriori e posteriori e la carreggiata sono presi in considerazione con le dimensioni minime indicate dal costruttore. Inoltre, se il trattore è munito di un pezzo rigido, di un carter o di altro elemento duro posto dietro il sedile del conducente, si ritiene che tale elemento costituisca un punto d'appoggio in caso di capovolgimento all'indietro o laterale. Tuttavia questa struttura posteriore deve avere un'altezza rispetto al punto di riferimento del sedile inferiore a 500 mm (vedi allegato V,

    figure 2f).

    Inoltre deve essere sufficientemente rigida e fissata solidamente alla parte posteriore del trattore. Detta struttura, fissata sul trattore, dovrebbe sopportare, senza rottura, un carico che sarà definito 6 mesi prima dell'entrata in vigore della direttiva, con le modalità eventuali della prova da eseguire, nell'ambito della procedura di adeguamento al progresso tecnico ; detto carico sarà applicato orizzontalmente al punto suscettibile di urtare il terreno per primo qualora il trattore si impenni.

    3.3Deformazione elastica (sotto carico laterale) La deformazione elastica deve essere misurata 900 mm sopra il punto di riferimento del sedile, nel piano verticale nel quale è applicato il carico. Per questa misurazione si utilizza un'apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 9 dell'allegato V.

    3.4.Deformazioni permanenti Dopo la prova finale di schiacciamento si misurano le deformazioni permanenti del dispositivo di protezione. A questo scopo, prima di iniziare la prova si registra la posizione dei principali elementi del dispositivo rispetto al punto di riferimento del sedile.

    ALLEGATO V FIGURE

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    <?aa5W><?aa8K>Figura 1 <?aa6W><?aa8H>Apparecchiatura per provare le caratteristiche antirotolamento, pendenza 1/1,5 >FINE DI UN GRAFICO>

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    <?aa5W><?aa8K>Figura 2a <?aa6W><?aa8H>Zona libera - Sezione trasversale al piano di riferimento >FINE DI UN GRAFICO>

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    <?aa5W><?aa8K>Figura 2b <?aa6W><?aa8H>Zona libera - Vista laterale <?aa5W><?aa8K>Figura 2c <?aa6W><?aa8H>Zona libera - Vista posteriore <?aa5W><?aa8K>Figura 2d <?aa6W><?aa8H>Zona libera - Vista dall'alto <?aa5W><?aa8K>Figura 2e <?aa6W><?aa8H>Parte inferiore della zona libera - Vista posteriore da ³/<?È>4 <?aa5W><?aa8K>Figura 2f >FINE DI UN GRAFICO>

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    <?aa5W><?aa8K>Figura 3a <?aa6W><?aa8H>Apparecchiatura per la determinazione del punto di riferimento del sedile <?aa5W><?aa8K>Figura 3b <?aa6W><?aa8H>Metodo di determinazione del punto di riferimento del sedile >FINE DI UN GRAFICO>

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    <?aa5W><?aa8K>Figura 4 <?aa6W><?aa8H>Ariete a pendolo (ariete oscillante) con catene o funi metalliche di sospensione >FINE DI UN GRAFICO>

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    <?aa5W><?aa8K>Figura 5 <?aa6W><?aa8H>Esempio di ancoraggio del trattore - Urto posteriore >FINE DI UN GRAFICO>

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    <?aa5W><?aa8K>Figura 6 <?aa6W><?aa8H>Esempio di ancoraggio del trattore - Urto frontale >FINE DI UN GRAFICO>

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    <?aa5W><?aa8K>Figura 7 <?aa6W><?aa8H>Esempio di ancoraggio del trattore - Urto laterale >FINE DI UN GRAFICO>

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    <?aa5W><?aa8K>Figura 8 >FINE DI UN GRAFICO>

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    <?aa6W><?aa8H>Attrezzatura per la prova di schiacciamento <?aa3W><?aa8K>Nota :<?aa6L><?aa0G>La configurazione del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento serve a scopo di illustrazione e ad indicare le dimensioni, non a indicare i principi costruttivi.

    <?aa5W><?aa8G>1 -<?aa5L>Deformazione permanente <?aa8G>2 -<?aa5L>Deformazione elastica <?aa8G>3 -<?aa5L>Deformazione totale (permanente più elastica) <?aa5W><?aa8K>Figura 9 <?aa6W><?aa8H>Esempio di apparecchiatura per la misurazione della deformazione elastica >FINE DI UN GRAFICO>

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    <?aa5W><?aa8G>1.<?aa6L>Individuare aF<?È>m<?aeFA-2> corrispondente a 0,95 D<?È>m<?aeFA-2>.

    <?aa6W><?aa8G>1.1.<?aa6L>La prova di sovraccarico non è necessaria poiché aF<?È>m < 1,03 F<?É>m.

    <?aa5W><?aa8K>Figura 10a <?aa6W><?aa8H>Curva forza/deformazione <?aa8G>La prova di sovraccarico non è necessaria <?aa5W><?aa8G>1.<?aa6L>Individuare aF<?È>m corrisponde a 0,95 D<?È>m.

    <?aa6W><?aa8G>1.1.<?aa6L>La prova di sovraccarico è necessaria poiché aF<?È>m > 1,03 F<?È>m.

    <?aa6W><?aa8G>1.2.<?aa6L>La prova di sovraccarico è soddisfacente poiché bF<?È>m > 0,97 F<?È>m e che bF<?È>m > 0,8 max.

    <?aa5W><?aa8K>Figura 10b <?aa6W><?aa8H>Curva forza/deformazione <?aa8G>Prova di sovraccarico necessaria <?aa5W><?aa8G>1.<?aa6L>Individuare aF<?È>m<?aeFA-2> corrispondente a 0,95 D<?È>m<?aeFA-2>.

    <?aa6W><?aa8G>1.1.<?aa6L>La prova di sovraccarico è necessaria poiché aF<?È>m > 1,03 F<?È>m.

    <?aa6W><?aa8G>1.2.<?aa6L>Se bF<?È>m è < 0,97 F<?È>m<?aeFA-2>, la prova di sovraccarico deve essere continuata.

    <?aa6W><?aa8G>1.3.<?aa6L>Se cF<?È>m < 0,97 bF<?È>m<?aeFA-3>, la prova di sovraccarico deve essere continuata.

    <?aa6W><?aa8G>1.4.<?aa6L>Se dF<?È>m è < 0,97 cF<?È>m<?aeFA-2>, la prova di sovraccarico deve essere continuata.

    <?aa6W><?aa8G>1.5.<?aa6L>La prova di sovraccarico è soddisfacente poiché eF<?È>m è > 0,8 Fmax.

    <?aa1W><?aa8K>Osservazione :<?aa6L><?aa6L><?aa0G>Se in un qualsiasi momento F cade al di sotto del valore di 0,8 Fmax, la struttura viene rifiutata.

    <?aa5W><?aa8K>Figura 10c <?aa6W><?aa8H>Curva forza/deformazione <?aa8G>La prova di sovraccarico deve essere continuata >FINE DI UN GRAFICO>

    ALLEGATO VI MODELLO VERBALE DELLE PROVE PER L'OMOLOGAZIONE CEE DI UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE (A DUE MONTANTI ANTERIORI) PER QUANTO RIGUARDA LA SUA RESISTENZA E LA RESISTENZA DEI SUOI ATTACHI AL TRATTORE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Indicazione, del laboratorio Numero di omologazione CEE : .

    1.Marchio di fabbrica o commerciale del dispositivo di protezione : .

    .

    2.Nome e indirizzo del costruttore del trattato o del fabbricante del dispositivo di protezione : .

    .

    3.Nome ed indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore del trattore o del fabbricante del dispositivo di protezione : .

    .

    4.Caratteristiche del trattore usato per le prova 4.1.Marchio di fabbrica o commerciale : .

    4.2.Tipo : .

    4.3.Numero di serie : .

    4.4.Interasse/Momento d'inerzia (1) 4.5.Dimensioni dei anteriori :pneumatici : .

    posteriori : .

    5.Estensione dell'omologazione CEE per altri tipi di trattori 5.1.Marchio di fabbrica o commerciale : .

    5.2.Tipo : .

    5.3.Massa del trattore non zavorrato, con dispositivo di protezione montato e senza conducente :

    . kg ;Cancellare la dicitura inutile.

    5.4.Dimensioni dei pneumatici :anteriori : .

    posteriori : .

    6.Dati tecnici del dispositivo di protezione 6.1.Disegno d'insieme della struttura del dispositivo di protezione e dei suoi attacchi ai trattore 6.2.Fotografie indicanti i dettagli degli attacchi 6.3.Breve descrizione del dispositivo di protezione, comprese il tipo di costruzione, i sostegni di attacco al trattore, i dettagli del rivestimento, i mezzi d'accesso e d'uscita normali e per l'uscita di emergenza, precisazioni sull'imbottitura interna e sulle caratteristische antirotolamento .

    6.4.Dimensioni 6.4.1.Altezza delle nervature del tetto dal sedile caricato/dal punto di riferimento del sedile (1) : . mm 6.4.2.Altezza delle nervatura del tetto dalla piattaforma del trattore : . mm 6.4.3.Distanza minima dal bordo del volante al dispositivo di protezione : . mm 6.4.4.Altezza totale del trattore con dispositivo di protezione montato : . mm 6.4.5.Larghezza totale del dispositivo di protezione : . mm 6.5.Dati sui materiali, qualità dei materiali, norme impiegate : .

    Telaio principale : . (materiale e dimensioni) Attacchi : . (materiale e dimensioni) Tetto : . (materiale e dimensioni) Imbottitura interna : . (materiale e dimensioni) Bullonerie di montaggio : . (qualità e dimensioni) 7.Risultati delle prove 7.1.Prove d'urto/carico (1) e di schiacciamento Le prove d'urto/carico sono state eseguite a destra/sinistra (2), posteriormente, a destra/sinistra (2) anteriormente e a destra/sinistra (2) lateralmente. La massa di riferimento per calcolare la forza d'urto e di schiacciamento era di . kg Le prescrizioni di prova concernenti le totture e incrinature, la deformazione massima istantanea e la zona libera sono state rispettate/non sono state rispettate (2).

    7.2.Deformazioni misurate dopo le prove Deformazione permanente :

    della parte posteriore verso sinistra : . mm della parte posteriore verso destra : . mm della parte anteriore verso sinistra : . mm della parte anteriore verso destra : . mm 1Cancellare la dicitura inutile a seconda del metodo di prova utilizzato.

    2Cancellare le diciture inutili.

    laterale :

    anteriormente : . mm posteriormente : . mm della parte superiore verso il basso :

    anteriormente : . mm posteriormente : . mm Differenza fra la deformazione massima istantanea e la deformazione residua durante la prova d'urto laterale : . mm 8.Numero del verbale : .

    9.Data del verbale : .

    10.Firma .

    ALLEGATO VII MARCATURA

    Il marchio di omologazione CEE è costituito :

    -da un rettangolo all'interno del quale è situata la lettera « e » minuscola, seguita da un numero o da un gruppo di lettere distintivi del paese che ha rilasciato l'omologazione :

    1 per la Germania,

    2 per la Francia,

    3 per l'Italia,

    4 per i Paesi Bassi,

    6 per il Belgio,

    9 per la Spagna,

    11 per il Regno Unito,

    13 per il Lussemburgo,

    18 per la Danimarca,

    IRL per l'Irlanda,

    EL per la Grecia,

    P per il Portogallo ;

    -da un numero di omologazione CEE corrispondente al numero della scheda di omologazione CEE rilasciata per il tipo di dispositivo di protezione per quanto riguarda la sua resistenza, nonché la resistenza dei suoi attacchi al trattore, situato in una qualsiasi posizione sotto e nelle vicinanze del rettangolo ;

    -dalle lettere V o SV, seconda che sia stata effettuata una prova dinamica (V) o statica (SV), seguite dalla cifra 2, aventi come significato quello di trattarsi di dispositivo di protezione ai sensi della direttiva.

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    <?aa5W><?aa8H>ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CEE <?aa1V><?aa8K>Leggenda :<?aa0L><?aa0G>Il dispositivo di protezione recante il marchio di omologazione CEE qui raffigurato è un dispositivo di protezione montato anteriormente, sottoposto a prova dinamica e destinato a un trattore a <?ss>carreggiata stretta (V2) che ha ottenuto l'omologazione CEE in Belgio (e6) col numero 43.

    >FINE DI UN GRAFICO>

    ALLEGATO VIII MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

    Indicazione dell'amministrazioneCOMUNICAZIONE CONCERNENTE LA CONCESSIONE, IL RIFIUTO, LA REVOCA O L'ESTEN- SIONE DELL'OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI DISPOSITIVO DI PROTEZIONE (A DUE MONTANTI ANTERIORI) PER QUANTO RIGUARDA LA SUA RESISTENZA, NONCHÉ LA RESISTENZA DEI SUOI ATTACCHI AL TRATTORE Numero di omologazione CEE : .

    . estensione (1) 1.Marchio di fabbrica o commerciale del dispositivo di protezione : .

    .

    2.Nome ed indirizzo del fabbricante del dispositivo di protezione : .

    .

    3.Nome ed indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante del dispositivo di protezione : .

    .

    4.Marchio di fabbrica o commerciale e tipo del trattore al quale il dispositivo di protezione è destinato : .

    .

    5.Estensione dell'omologazione CEE per il tilpo (i tipi) di trattore seguenti : .

    .

    5.1.La massa del trattore non zavorrato, definito al punto 1.4 dell'allegato III, supera/non supera (2) di oltre 5 % la massa di riferimento impiegata per la prova 5.2.Il metodo di attacco e i punti di montaggio sono/non sono (2) identici 5.3.Tutti i componenti che possono servire de supporto als dispositivo di protezione sono/non sono (2) identici 6.Presentato all'omologazione CEE in data .

    7.Laboratorio di prova : .

    8.Data e numero del verbale del laboratorio : .

    9.Data di concessione/rifiuto/revoca dell'omologazione CEE (2) : .

    10.Data di concessione/rifiuto/revoca dell'estensione dell'omologazione CEE (2) : .

    11.Luogo : .

    12.Data : .

    13.Sono allegati i documenti seguenti, che recano il numero di omologazione CEE di cui sopra (esempio :

    verbale di prova) .

    14.Eventuali osservazioni .

    15.Firma .

    1Indicare eventualmente se si tratta di una prima, seconda, ecc., estensione dell'omologazione CEE iniziale.

    2Cancellare le diciture inutili.

    ALLEGATO IX CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CEE

    1.La domanda di omologazione CEE di un tipo di trattore per quanto riguarda la resistenza del dispositivo di produzione e dei suoi attacchi al trattore è presentata dal costruttore del trattore o dal suo mandatario.

    2.Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione è presentato un trattore rappresentativo del tipo da omologare, sul quale sono montati un dispositivo di protezione ed i suoi attacchi, debitamente omologati.

    3.Il servizio tecnica incaricato delle prove di omologazione verifica se il tipo di dispositivo di protezione omologato è destinato ad essere montato sul tipo di trattore per il quale è richiesta l'omologazione. Esso verifica in particolare se gli attacchi del dispositivo di protezione corrispondono a quelli controllati in sede di omologazione CEE.

    4.Il detentore dell'omologazione CEE può chiedere che quest'ultima sia estesa per altri tipi di dispositivi di protezione.

    5.Le competenti autorità concedono detta estensione alle condizioni seguenti :

    5.1.il nuovo tipo di dispositivo di protezione ed i suoi attacchi al trattore hanno formato oggetto di omologazione CEE ;

    5.2.esso è progettato per essere montato sul tipo di trattore per il quale è richiesta l'estensione dell'omologazione CEE ;

    5.3.gli attacchi del dispositivo di protezione al trattore corrispondono a quelli controllati in sede di omologazione CEE.

    6.Una scheda conforme al modello di cui all'allegato X, è allegata alla scheda di omologazione CEE per ciascuna omologazione o estensione dell'omologazione consessa o rifiutata.

    7.Le verifiche di cui ai punti 2 e 3 non sono effettuate qualora la domanda di omologazione CEE di un tipo di trattore sia presentata contemporaneamente alla domanda di omologazione CEE di un tipo di dispositivo di protezione destinato ad essere montato sul tipo di trattore per il quale è chiesta l'omologazione CEE.

    ALLEGATO X MODELLO

    Indicazione dell'amministrazioneALLEGATO DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI TRATTORE PER QUANTO RIGUARDA LA RESISTENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (A DUE MONTANTI ANTERIORI) E LA RESISTENZA DEI LORO ATTACCHI AL TRATTORE (Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 10 della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote) Numero di omologazione CEE : .

    . estensione (1) 1.Marchio di fabbrica o commerciale del trattore : .

    2.Tipo di trattore : .

    3.Nome e indirizzo del costruttore del trattore : .

    .

    4.Eventualmente nome e dirizzo del suo mandatario : .

    .

    5.Marchio di fabbrica o commerciale del dispositivo di protezione : .

    .

    6.Estensione dell'omologazione CEE per il seguente tipo (per i tipi seguenti) di dispositivo di protezione : .

    .

    7.Trattore presentato all'omologazione CEE il .

    8.Servizio tecnico incaricato del controllo di conformità per l'omologazione CEE : .

    9.Data del verbale rilasciato da questo servizio : .

    10.Numero del verbale rilasciato da questo servizio : .

    11.L'omologazione CEE per quanto riguarda la resistenza dei dispositivi di protezione e la resistenza dei loro attacchi al trattore è concessa/rifiutata (2) .

    12.L'estensione dell'omologazione CEE per quanto riguarda la resistenza dei dispositivi di protezione e la resistenza dei loro attacchi al trattore è concessa/rifiutata (2) .

    13.Luogo : .

    14.Data : .

    15.Firma : .

    1Indicare eventualmente se si tratta di una prima, seconda, ecc., estensione dell'omologazione CEE iniziale.

    2Cancellare la dicitura inutile.

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