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Document 31987D0363

87/363/CEE: Decisione della Commissione del 26 giugno 1987 relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l' importazione di carni fresche provenienti dal Cile

GU L 194 del 15.7.1987, p. 35–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/363/oj

31987D0363

87/363/CEE: Decisione della Commissione del 26 giugno 1987 relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l' importazione di carni fresche provenienti dal Cile

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 15/07/1987 pag. 0035 - 0044


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1987

relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Cile

(87/363/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/64/CEE (2), in particolare l'articolo 16,

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Cile sono state fissate con la decisione 85/487/CEE della Commissione (3);

considerando che si sono verificati focolai di afta epizootica in parecchie regioni del Cile durante i mesi di marzo e aprile 1987;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria devono essere adattate in conformità alla situazione di polizia sanitaria del paese terzo interessato;

considerando che alcuni Stati membri, a motivo della loro particolare situazione zoosanitaria per quanto concerne l'afta epizootica, fruiscono di norme speciali per gli scambi intracomunitari e devono quindi essere autorizzati anche ad applicare norme speciali per le importazioni dai paesi terzi; che tali norme devono essere almeno altrettanto rigorose di quelle applicate dagli stessi Stati membri negli scambi intracomunitari;

considerando che è necessario riesaminare la presente decisione allo scopo di adeguarla alla normativa comunitaria in materia di controllo e di eradicazione dell'afta epizootica nella Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dal Cile delle seguenti categorie di carni fresche:

a) carni fresche disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina, escluse le frattaglie, dalle quali siano state asportate le principali ghiandole linfatiche accessibili e che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato A;

b) carni fresche di animali della specie bovina, ovina e caprina nati, allevati e macellati nella XII regione del Cile, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato B;

c) carni fresche di solipedi domestici, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato C;

d) frattaglie di bovini, ovini e caprini, oltre alle frattaglie che possono essere importate ai sensi delle disposizioni della lettera b), che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato D.

2. Gli Stati membri non possono autorizzare l'importazione dal Cile di carni fresche di categorie diverse da quelle elencate al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Sino a che il Consiglio non avrà adottato regolamentazioni in materia di lotta contro l'afta epizootica e di eradicazione di tale malattia nella Comunità, e sino a che negli Stati membri interessati sarà vietata la vaccinazione contro tale malattia:

a) la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito per l'Irlanda del Nord possono, per quanto riguarda le carni fresche disossate di bovini, ovini e caprini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), le carni fresche di bovini, ovini e caprini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e le frattaglie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), continuare a rifiutare l'autorizzazione all'importazione;

b) il Regno Unito può, per quanto riguarda le frattaglie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), continuare ad imporre le norme supplementari attualmente prescritte, che devono essere rigorose almeno quanto quelle applicate da detto Stato membro nell'ambito degli scambi intracomunitari.

2. Il Regno Unito comunica immediatamente alla Commissione le norme supplementari attualmente in vigore.

Articolo 3

La presente decisione non si applica alle importazioni di ghiandole ed organi autorizzate dal paese di destinazione per usi farmaceutici.

Articolo 4

La decisione 85/487/CEE è abrogata.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 34 del 5. 2. 1987, pag. 52.

(3) GU n. L 293 del 5. 11. 1985, pag. 14.

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) disossate di animali della specie bovina, ovina e caprina, escluse le frattaglie, destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione:

Numero del certificato di sanità (2):

Paese speditore: Cile

Ministero:

Dipartimento:

Riferimenti:

(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni di:

(specie animale)

Natura dei pezzi (3):

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o degli imballaggi:

Peso netto:

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i):

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (4):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato di polizia sanitaria:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. le carni fresche disossate sopra descritte derivano:

- da animali che hanno soggiornato in territorio cileno per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,

- da animali provenienti da allevamenti nei quali si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di venticinque chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

- da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impievati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

- da animali che, nel corso della visita sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato B delle direttiva 72/462/CEE, sono stati sottoposti in particolare all'esame della bocca e dei piedi per assicurare l'assenza di segni ricollegabili all'afta epizootica;

- nel caso di carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti;

2. le carni fresche disossate provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale;

3. le carni fresche disossate descritte derivano da carcasse che prima del disossamento sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a 2 °C per almeno ventiquattro ore.

Fatto a il

Sigillo

(firma del veterinario ufficiale)

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

(3) È autorizzata l'importazione esclusivamente di carni fresche disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina, previa esportazione di tutti gli ossi e delle principali ghiandole linfatiche accessibili.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di animali della specie bovina, ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione:

Numero del certificato di sanità (2):

Paese speditore: Cile (XII regione)

Ministero:

Dipartimento:

Riferimenti:

(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni (3) di:

(specie animale)

Natura dei pezzi:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o degli imballaggi:

Peso netto:

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i):

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (4):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato di polizia sanitaria:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. le carni fresche sopra descritte derivano:

- da animali nati, allevati e macellati nella XII regione del Cile;

- da animali provenienti da allevamenti nei quali si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di venticinque chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

- da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

- da animali che, nel corso della visita sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE, non hanno presentato alcun sintomo di afta epizootica;

- nel caso di carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti;

2. le carni fresche disossate provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a il

Sigillo

(firma del veterinario ufficiale)

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

(3) È autorizzata l'importazione esclusivamente di carni fresche di carcasse di animali delle specie bovina, ovina e caprina, se derivano da animali nati, allevati e macellati nella XII regione del Cile.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO C

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione:

Numero del certificato di sanità (2):

Paese speditore: Cile

Ministero:

Dipartimento:

Riferimenti:

(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni di solipedi domestici:

Natura dei pezzi:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o degli imballaggi:

Peso netto:

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i):

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato di polizia sanitaria:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio cileno per almeno tre mesi prima della macellazione ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a il

Sigillo

(firma del veterinario ufficiale)

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO D

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a frattaglie (1) di animali della specie bovina, ovina e caprina, destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione:

Numero del certificato di sanità (2):

Paese speditore: Cile

Ministero:

Dipartimento:

Riferimenti:

(facoltativo)

I. Identificazione delle frattaglie

Frattaglie di:

(specie animale)

Natura delle frattaglie:

Natura dell'imballaggio:

Numero degli imballaggi:

Peso netto:

II. Provenienza delle frattaglie

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i):

III. Destinazione delle frattaglie

Le frattaglie sono spedite da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. le frattaglie sopra descritte derivano:

- da animali che hanno soggiornato in territorio cileno per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,

- da animali provenienti da allevamenti nei quali si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di venticinque chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

- da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

- da animali che, nel corso della visita sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato B delle direttiva 72/462/CEE, sono stati sottoposti in particolare all'esame della bocca e dei piedi per assicurare l'assenza di segni ricollegabili all'afta epizootica;

- nel caso di frattaglie di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti;

2. le frattaglie provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale;

3. le frattaglie sopra descritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a 2 °C per almeno tre ore.

4. (1)

Fatto a il

Sigillo

(firma del veterinario ufficiale)

(1) È autorizzata l'importazione esclusivamente di frattaglie di animali della specie bovina, ovina e caprina.

(2) Facoltativo allorquando il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(1) Norme supplementari prescritte dal Regno Unito.

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