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Document 31987D0225
87/225/EEC: Council Decision of 23 March 1987 concerning the conclusion of an Agreement in the form of an exchange of letters concerning the provisional application of the Agreement amending the Agreement between the European Economic Community and the Government of the Democratic Republic of Madagascar on fishing off the coast of Madagascar
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 marzo 1987 relativa alla conclusione dell' accordo in forma di scambio di lettere sull' applicazione provvisoria dell' accordo che modifica l' accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar (87/225/CEE)
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 marzo 1987 relativa alla conclusione dell' accordo in forma di scambio di lettere sull' applicazione provvisoria dell' accordo che modifica l' accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar (87/225/CEE)
GU L 98 del 10.4.1987, p. 7–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 20/03/1989
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/225/oj
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 marzo 1987 relativa alla conclusione dell' accordo in forma di scambio di lettere sull' applicazione provvisoria dell' accordo che modifica l' accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar (87/225/CEE) -
Gazzetta ufficiale n. L 098 del 10/04/1987 pag. 0007
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 marzo 1987 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar (87/225/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, firmato a Antananarivo il 28 gennaio 1986 (1), vista la proposta della Commissione, considerando che la Comunità e la Repubblica democratica del Madagascar hanno avviato negoziati in conformità dell'articolo 5 del protocollo n. 1 dell'accordo precitato, per stabilire le modifiche da apportare a tale accordo; considerando che, in seguito ai suddetti negoziati, il 28 novembre 1986 è stato siglato un accordo che modifica l'accordo precitato; che, in virtù di questo accordo, i pescatori della Comunità ampliata aumentano le proprie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Madagascar; considerando che, per permettere l'utilizzazione immediata delle nuove possibilità di pesca messe a disposizione dei pescherecci della Comunità ampliata, le due parti hanno ugualmente siglato uno scambio di lettere che prevede l'applicazione, a titolo provvisorio, dell'accordo a decorrere dal 28 novembre 1986; che è dunque imperativo approvare questo scambio di lettere al più presto, nell'attesa della conclusione dell'accordo, in base all'articolo 43 del trattato, DECIDE: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar. I testi dell'accordo in forma di scambio di lettere e dell'accordo che modifica l'accordo sulla pesca sono acclusi alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere di cui all'articolo 1 al fine di impegnare la Comunità. Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 1987. Per il Consiglio Il Presidente H. DE CROO EWG:L555UMBI04.96 FF: 5UIT; SETUP: 01; Hoehe: 385 mm; 54 Zeilen; 2489 Zeichen; Bediener: MARL Pr.: C; Kunde: ................................ (1) GU n. L 73 del 18. 3. 1986, pag. 25.