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Document 31986S3746

    Decisione n. 3746/86/CECA della Commissione del 5 dicembre 1986 che modifica la decisione n. 3485/85/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti delle imprese dell' industria siderurgica

    GU L 348 del 10.12.1986, p. 1–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/3746/oj

    31986S3746

    Decisione n. 3746/86/CECA della Commissione del 5 dicembre 1986 che modifica la decisione n. 3485/85/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti delle imprese dell' industria siderurgica

    Gazzetta ufficiale n. L 348 del 10/12/1986 pag. 0001


    *****

    DECISIONE N. 3746/86/CECA DELLA COMMISSIONE

    del 5 dicembre 1986

    che modifica la decisione n. 3485/85/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti delle imprese dell'industria siderurgica

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 47 e 58,

    considerando quanto segue:

    All'articolo 19 della decisione n. 3485/85/CECA (1) la Commissione aveva manifestato l'intenzione di escludere da tale sistema altre categorie di prodotti a decorrere dall'1 gennaio 1987.

    Il settore delle lamiere zincate a caldo (categoria Ic) si trova in concorrenza con altri prodotti rivestiti, appartenenti alla categoria Id, liberalizzati dall'1 gennaio 1986, ciò che ha indotto la Commissione a prevedere nella decisione n. 3485/85/CECA ampi margini per evitare che risultasse falsato il gioco della concorrenza. Successivamente è emerso che in questo settore vi sono soltanto ridotte capacità produttive eccedentarie e sussistono dunque fondati motivi per escludere tale categoria di prodotti dal sistema di quote.

    L'introduzione dell'articolo 15B si era resa necessaria nel momento di crisi più acuta dell'industria siderurgica. Attualmente non si giustifica più il mantenimento di questa disposizione che va quindi abrogata.

    Previa consultazione del comitato consultivo e su parere conforme del Consiglio,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione n. 3485/85/CECA è modificata come appresso:

    1. All'articolo 4 il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

    « 1. Per le categorie Ia, Ib, II, III, IV e VI è introdotta una disciplina di quote di produzione per tutte le qualità di acciaio e per tutte le scelte.

    2. Per quanto riguarda le categorie Ia, Ib e III sono esclusi i seguenti prodotti:

    - gli acciai speciali legati, salvo gli acciai speciali legati da costruzione a grana fine saldabili ad elevato carico unitario di snervamento (detti « Sonderbaustahl »),

    - materiale ferroviario,

    - palancole,

    - profilati per armature di miniera, e,

    - a condizione di fornire la prova che sono stati effettivamente trasformati nella Comunità, i materiali destinati alla produzione nella Comunità di:

    - tubi saldati di diametro superiore a 406,4 millimetri,

    - banda (compresa la banda nera ed i TFS),

    - lamiere magnetiche con un tenore di silicio dell'1 % e più,

    - prodotti derivati delle categorie Ic e Id ».

    2. Il testo dell'articolo 8, paragrafo 4 è sostituito come segue:

    « 4. Quando un impianto - stabilimento od impresa - è oggetto di un trasferimento di proprietà, il nuovo proprietario diviene destinatario delle produzioni e delle quantità di riferimento degli impianti e delle quote corrispondenti.

    È vietato eludere questo trasferimento di produzione di riferimento mediante vendita, scambi o cessioni delle stesse.

    Se si tratta di un impianto in cui vengono fabbricati prodotti delle categorie Ia e Ib, la Commissione prende i provvedimenti necessari affinchè il totale della produzione di ciascuna delle categorie Ia e Ib immessa sul mercato rimanga invariato ».

    3. Il paragrafo 3 dell'articolo 10 è abrogato.

    4. L'articolo 15B è abrogato.

    5. Gli allegati I e II sono sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Essa si applica a partire dall'1 gennaio 1987.

    La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1986.

    Per la Commissione

    Karl-Heinz NARJES

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 340 del 18. 12. 1985, pag. 5.

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