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Document 31986R2539

    Regolamento (CEE) n. 2539/86 della Commissione dell' 11 agosto 1986 che fissa, per la campagna viticola 1986/1987, le modalità di applicazione del regime di aiuti per l' utilizzazione di mosti di uve concentrati a fini di fabbricazione di taluni prodotti nel Regno Unito e in Irlanda, nonché l' importo dell' aiuto

    GU L 225 del 12.8.1986, p. 31–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/2539/oj

    31986R2539

    Regolamento (CEE) n. 2539/86 della Commissione dell' 11 agosto 1986 che fissa, per la campagna viticola 1986/1987, le modalità di applicazione del regime di aiuti per l' utilizzazione di mosti di uve concentrati a fini di fabbricazione di taluni prodotti nel Regno Unito e in Irlanda, nonché l' importo dell' aiuto

    Gazzetta ufficiale n. L 225 del 12/08/1986 pag. 0031


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2539/86 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 agosto 1986

    che fissa, per la campagna viticola 1986/1987, le modalità di applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di mosti di uve concentrati a fini di fabbricazione di taluni prodotti nel Regno Unito e in Irlanda, nonché l'importo dell'aiuto

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (2), in particolare l'articolo 14 bis, paragrafo 4 e l'articolo 65,

    visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nella politica agricola comune (3),

    visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1333/86 (5),

    considerando che l'articolo 14 bis, paragrafo 1, primo comma, secondo e terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79 ha istituito un regime di aiuti per l'utilizzazione di mosti di uve e di mosti di uve concentrati, prodotti nelle zone viticole C III a) e C III b), a fini di fabbricazione, nel Regno Unito e in Irlanda, di taluni prodotti della voce 22.07 della tariffa doganale comune, nonché di mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità, a fini di fabbricazione di taluni prodotti nella Comunità, a fini di fabbricazione di taluni prodotti commercializzati, nel Regno Unito e in Irlanda, con istruzioni affinché se ne possa ottenere una bevanda che imita il vino;

    considerando che i prodotti della voce 22.07 della tariffa doganale comune, di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del suddetto regolamento sono attualmente ottenuti utilizzando esclusivamente mosti di uve concentrati; che appare pertanto opportuno, per il momento, istituire solamente un aiuto per l'utilizzazione di mosti di uve concentrati;

    considerando che l'applicazione del regime di aiuti richiede un sistema amministrativo che consenta tanto il controllo dell'origine quanto il controllo della destinazione del prodotto che può beneficiare dell'aiuto;

    considerando che, per garantire un funzionamento efficace del regime di aiuti e dei controlli, è necessario prevedere che i trasformatori interessati presentino una dichiarazione scritta comprendente le indicazioni necessarie per l'identificazione del prodotto o per rendere possibile il controllo delle operazioni;

    considerando che, affinché il regime di aiuti possa avere una sensibile incidenza quantitativa sull'utilizzazione dei prodotti comunitari, è opportuno fissare un quantitativo minimo per ciascun prodotto che può formare oggetto di una domanda;

    considerando che occorre altresì precisare che l'aiuto è accordato solamente per i prodotti che presentino le caratteristiche qualitative minime richieste per l'utilizzazione ai fini previsti dall'articolo 14 bis, paragrafo 1, primo comma, secondo e terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79;

    considerando che l'articolo 14 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 ha definito i criteri di fissazione dell'importo dell'aiuto; che applicando detti criteri, gli importi dell'aiuto per i vari prodotti in questione vengono fissati ai livelli indicati nel dispositivo;

    considerando che, per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di effettuare i necessari controlli, è opportuno, oltre alle disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3203/80 (7), precisare gli obblighi degli operatori per quanto riguarda la propria contabilità di magazzino;

    considerando che è opportuno prevedere che il diritto all'aiuto è acquisito nel momento in cui sono state ultimate le operazioni di trasformazione; che, per tener conto delle perdite tecniche, è necessario ammettere, per il quantitativo effettivamente sottoposto a trasformazione, una tolleranza del 10 % in meno rispetto al quantitativo che figura nella domanda;

    considerando che, per motivi tecnici, gli operatori tendono ad effettuare il magazzinaggio molto tempo prima della fabbricazione dei prodotti commercializzati; che, in tali circostanze, è opportuno istituire un regime di anticipi inteso ad accelerare il versamento degli aiuti agli operatori, pur garantendo con una cauzione adeguata le istanze competenti del rischio di pagamento indebito; che è pertanto opportuno precisare le scadenze dei pagamenti anticipati, nonché le modalità di svincolo della garanzia;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Alle condizioni fissate dal presente regolamento, è concesso, per la campagna vinicola 1986/1987, un aiuto:

    - agli elaboratori che utilizzano mosti di uve concentrati, ottenuti unicamente da uve raccolte nelle zone viticole C III a) e C III b), per la fabbricazione nel Regno Unito e in Irlanda di prodotti di cui alla voce 22.07 della tariffa doganale comune per i quali è ammesso da detti Stati membri, in virtù dell'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79, l'uso di una denominazione composta contenente il termine « vino », denominati in appresso « elaboratori »,

    - ai fabbricanti che utilizzano mosti di uve concentrati ottenuti unicamente da uve recolte nella Comunità, in quanto elemento principale di un complesso d'ingredienti che i fabbricanti stessi mettono in commercio nel Regno Unito e in Irlanda con istruzioni ben visibili destinate ai consumatori, affinché questi possano ottenere una bevanda che imita il vino, in appresso denominati « fabbricanti ».

    Articolo 2

    1. L'elaboratore o il fabbricante che intende ottenere l'aiuto di cui all'articolo 1 ne fa domanda scritta all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui ha luogo l'utilizzazione dei mosti di uve concentrati; la domanda dev'essere presentata tra il 1o settembre 1986 e il 31 agosto 1987.

    Tale domanda va fatta sette giorni lavorativi prima che vengano iniziate le operazioni di fabbricazione.

    2. La domanda di aiuto deve contenere, in particolare, i dati seguenti:

    a) nome o ragione sociale e indirizzo dell'elaboratore o del fabbricante.

    b) indicazione della zona viticola da cui proviene il mosto di uva concentrato, quale definita nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 337/79,

    c) i seguenti elementi tecnici:

    - luogo di magazzinaggio,

    - luogo in cui sono eseguite le operazioni di cui all'articolo 1,

    - quantità in kg e, se il mosto di uva concentrato di cui all'articolo 1, secondo trattino, è condizionato in recipienti di contenuto non superiore a 5 kg, numero dei recipienti,

    - massa volumica,

    - prezzi pagati.

    Gli Stati membri possono esigere indicazioni supplementari per l'identificazione del mosto di uva concentrato.

    3. Alla domanda di aiuto dev'essere allegata una copia del documento o dei documenti d'accompagnamento predisposti dall'organismo competente dello Stato membro interessato per il trasporto del mosto di uva concentrato dagli impianti del produttore e quelli dell'elaboratore o del fabbricante.

    Gli Stati membri non possono avvalersi della facoltà prevista all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1153/75. La zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate dev'essere indicata nella colonna 15 del documento.

    Articolo 3

    1. La domanda di aiuto deve vertere al minimo su quantitativi di 50 kg di mosti di uve concentrati.

    2. Il mosto di uva concentrato per il quale è chiesto l'aiuto deve essere di qualità sana, leale, mercantile e idonea all'utilizzazione per gli scopi definiti all'articolo 1.

    Articolo 4

    L'importo dell'aiuto, valido per tutta la Comunità, è fissato in via forfettaria a:

    - 0,15 ECU per kg di mosti di uve concentrati utilizzati per gli scopi di cui all'articolo 1, primo trattino,

    - 0,26 ECU per kg di mosti di uve concentrati utilizzati per gli scopi di cui all'articolo 1, secondo trattino,

    Articolo 5

    L'elaboratore o il fabbricante è tenuto a utilizzare, per gli scopi definiti all'articolo 1, l'intero quantitativo di mosti di uva concentrati per il quale ha chiesto un aiuto. È ammessa una tolleranza del 10 % in meno rispetto alla quantità di mosti di uva concentrati indicata nella domanda.

    Articolo 6

    Conformemente alle disposizioni del titolo II del Regolamento (CEE) n. 1153/75, l'elaboratore o il fabbricante deve tenere una contabilità di magazzino, nella quale deve registrare, in particolare:

    - giorno per giorno, le partite di mosto di uve concentrato acquistate ed entrate nei suoi impianti, indicando i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), nonché, se del caso, il nome e l'indirizzo del venditore (o dei venditori);

    - giorno per giorno, i quantitativi di mosti di uve concentrato utilizzati per gli scopi definiti all'articolo 1;

    - giorno per giorno, le partite di prodotto finito ottenute e uscite dai suoi impianti, specificando il nome e l'indirizzo del destinatario (o dei destinatari).

    Articolo 7

    Entro il termine di un mese, l'elaboratore o il fabbricante comunica per iscritto all'autorità competente la data alla quale tutto il mosto di uve concentrato oggetto di domanda di aiuto è stato utilizzato per gli scopi definiti all'articolo 1, tenendo conto della tolleranza precisata all'articolo 5. Articolo 8

    1. Il diritto all'aiuto è acquisito a partire dal momento in cui il mosto di uve concentrato è stato utilizzato per gli scopi definiti all'articolo 1.

    2. L'importo dell'aiuto è quello applicabile per la campagna durante la quale ne è stata fatta domanda.

    3. Gli importi di cui all'articolo 4 vengono convertiti in moneta nazionale mediante, il tasso di conversione agricolo vigente il 1o settembre 1986.

    Articolo 9

    1. L'autorità competente versa l'importo dell'aiuto, calcolato per il quantitativo di mosti di uve concentrato effettivamente utilizzato, tre mesi al massimo dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 7.

    2. Il trasformatore ed il fabbricante di cui all'articolo 1 possono chiedere il versamento, a titolo di anticipo, di un importo pari all'aiuto di cui all'articolo 4, a condizione che abbiano costituito una cauzione pari al 110 % del predetto importo, a nome dell'autorità competente.

    Tale cauzione è costituita sotto forma di garanzia concessa da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità competente.

    3. L'anticipo di cui al paragrafo 2 è versato entre i tre mesi successivi alla costituzione della cauzione, sempre che venga fornita la prova dell'avvenuto pagamento del mosto di uve concentrato.

    4. Dopo che l'autorità competente ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 7, e tenuto conto dell'importo dell'aiuto da versare ai sensi dell'articolo 10, la cauzione prevista dal paragrafo 2 è svincolata in tutto o in parte.

    Articolo 10

    1. Salvo causa di forza maggiore, se l'elaboratore o il fabbricante non adempie gli obblighi di cui all'articolo 5, l'aiuto non viene versato.

    2. Salvo causa di forza maggiore, se l'elaboratore o il fabbricante - a prescindere dagli obblighi di cui all'articolo 5 - non adempie uno degli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento, l'aiuto viene ridotto di un importo fissato dall'autorità competente proporzionalmente alla gravità dell'indempienza.

    3. Nei casi di forza maggiore, l'autorità competente stabilisce le misure che giudica necessarie in considerazione della circonstanza addotta.

    4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di applicazione del paragrafo 2, indicando se ed in quale misura sia stato dato seguito alle domande tenenti a far valere una causa di forza maggiore.

    Articolo 11

    1. Gli Stati interessati adottano i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, più particolarmente, opportune misure di controllo che consentano di accertare l'identità del mosti di uve concentrato oggetto di domanda di aiuto e d'impedire che lo stesso venga stornato dalla sua destinazione.

    2. A tale scopo, l'organismo d'intervento esegue, fra l'altro, le operazioni seguenti:

    - controllo mediante sondaggio presso gli impianti dell'elaboratore o del fabbricante;

    - verifica della contabilità di magazzino di ogni elaboratore o fabbricante, ai sensi dell'articolo 6.

    Articolo 12

    Prima del 20 di ogni mese gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, per il mese precedente, distinguendoli secondo le utilizzazioni di cui all'articolo 1:

    a) i quantitativi di mosti di uve concentrati per i quali è stato chiesto un aiuto, ripartiti in base alla zona viticola da cui provengono;

    b) i quantitativi di mosti di uve concentrati per i quali è stato concesso un aiuto, ripartiti in base alla zona viticola da cui provengono;

    c) i prezzi pagati per il mosto di uve concentrato dagli elaboratori e dai fabbricanti.

    Articolo 13

    Gli Stati membri interessati designano un'autorità competente, incaricata dell'applicazione del presente regolamento, comunicandone immediatamente alla Commissione la denominazione e l'indirizzo.

    Articolo 14

    Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al Portogallo.

    Articolo 15

    Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica dal 1o settembre 1986.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 1986.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

    (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

    (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 9.

    (4) GU n. L 164 dell'11. 6. 1985, pag. 11.

    (5) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 1.

    (6) GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.

    (7) GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 18.

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