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Document 31986L0082

    Direttiva 86/82/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1986 che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 82/177/CEE relativa alle indagini statistiche che devono essere effettuate dagli Stati Membri sul patrimonio ovino e caprino

    GU L 77 del 22.3.1986, p. 30–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/82/oj

    31986L0082

    Direttiva 86/82/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1986 che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 82/177/CEE relativa alle indagini statistiche che devono essere effettuate dagli Stati Membri sul patrimonio ovino e caprino

    Gazzetta ufficiale n. L 077 del 22/03/1986 pag. 0030 - 0030


    *****

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 25 febbraio 1986

    che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 82/177/CEE relativa alle indagini statistiche che devono essere effettuate dagli stati membri sul patrimonio ovino e caprino

    (86/82/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che la direttiva 82/177/CEE (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), ha previsto l'effettuazione, a cura degli stati membri, di indagini nel settore delle produzioni ovina e caprina;

    considerando che è necessario apportare modifiche tecniche al testo della suddetta direttiva e che è in particolare opportuno definire il contributo finanziario della Comunità alle spese che i nuovi stati membri sosterranno per effettuare le indagini in programma negli anni 1986, 1987 e 1988;

    considerando che è opportuno prevedere, conformemente alle conclusioni della conferenza di negoziazione, disposizioni particolari per il Portogallo tenuto conto delle difficoltà tecniche da superare per la realizzazione delle indagini,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Con decorrenza dal 1o marzo 1986 la direttiva 82/177/CEE è modificata come segue:

    1) all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

    « In deroga al primo comma, in Portogallo, limitatamente alla regione di Madera, i risultati dell'indagine da effettuare nel 1986 derivano da un'analisi del censimento agricolo che nel corso dello stesso anno è ivi effettuato conformemente al regolamento (CEE) n. 1463/84 del Consiglio, del 24 maggio 1984, che organizza indagini sulla struttura delle aziende agricole per il 1985 ed il 1987 (4), modificato dal regolamento n. 3768/85 (5).

    (4) GU n. L 142 del 29. 5. 1985, pag. 3.

    (5) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. »;

    2) all'articolo 1, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

    « La Repubblica portoghese effettua la prima indagine sul patrimonio caprino nella parte continentale del suo territorio nel dicembre 1987, nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera entro e non oltre il mese di dicembre 1990, ed in seguito almeno una volta ogni cinque anni. »;

    3) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

    « La Repubblica portoghese stima ogni anno il patrimonio caprino per l'insieme del suo territorio; la prima stima sarà relativa alla situazione del mese di dicembre 1987. »;

    4) l'articolo 5, paragrafo 2, è completato come segue:

    « Spagna: Comunidades autónomas

    Portogallo: Regiões. »;

    5) all'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

    « Le spese necessarie per l'effettuazione da parte del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese dell'indagine prevista dalla presente direttiva per gli anni 1986, 1987 e 1988 sono imputate, per un importo forfettario da stabilire, sul bilancio delle Comunità europee. ».

    Articolo 2

    Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. BRAKS

    (1) GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 35.

    (2) GU n. L 362 dell'1. 12. 1985, pag. 8.

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