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Document 31986D0200

86/200/CEE: Decisione della Commissione del 12 maggio 1986 che istituisce un comitato consultivo per la divulgazione delle informazioni in materia di agricoltura

GU L 149 del 3.6.1986, pp. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/200/oj

31986D0200

86/200/CEE: Decisione della Commissione del 12 maggio 1986 che istituisce un comitato consultivo per la divulgazione delle informazioni in materia di agricoltura

Gazzetta ufficiale n. L 149 del 03/06/1986 pag. 0046 - 0047
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 21 pag. 0070
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 21 pag. 0070


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1986

che istituisce un comitato consultivo per la divulgazione delle informazioni in materia di agricoltura

(86/200/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che il coordinamento degli sforzi intrapresi nel settore della divulgazione dell'agronomia, previsto dall'articolo 41 del trattato, può avere massima efficacia ove sia garantita la collaborazione tra la Commissione e gli specialisti nazionali della materia, nel quadro di un comitato di esperti;

considerando che a tal fine appare opportuno istituire un comitato consultivo per la divulgazione delle informazioni in materia di agricoltura, nel quale siano rappresentati i servizi di consulenza agricola degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per la divulgazione delle informazioni in materia di agricoltura, in appresso denominato « comitato ».

Articolo 2

1. Il comitato è composto dei capi dei servizi di consulenza in materia di agricoltura degli Stati membri, ciascuno dei quali è assistito da uno specialista nel settore del trasferimento di informazioni.

2. Il capo di un servizio di consulenza può, di tanto in tanto e a sua discrezione, farsi sostituire, per qualsiasi riunione particolare, da un membro del proprio servizio che sia uno specialista in consulenza per quanto riguarda l'argomento in discussione nella suddetta riunione.

Articolo 3

La funzione di presidente delle riunioni del comitato è esercitata da un rappresentante della Commissione. La Commissione provvederà inoltre ad assicurare i servizi di segreteria del comitato.

Articolo 4

Il comitato può essere consultato dalla Commissione sui metodi e sui mezzi più efficaci per:

a) migliorare l'efficienza, dal punto di vista pratico, dell'inventario comunitario delle ricerche agronomiche (AGREP) e della base di dati agricoli FAO/CEE (EUR-AGRIS);

b) fornire alla Commissione, in collegamento con il comitato permanente della ricerca agronomica, tutte le informazioni opportune sui problemi dell'agricoltura e delle aziende agrarie, la cui soluzione è fondamentale per poter continuare la realizzazione della politica agraria comune;

c) esprimere in un linguaggio comprensibile per i servizi di consulenza e per gli agricoltori i risultati dei programmi comunitari di ricerca;

d) migliorare, in caso di necessità, il contenuto, i metodi di applicazione e l'efficacia delle misure di politica strutturale in qualsiasi area o regione della Comunità;

e) comunicare tutte le informazioni opportune su altri aspetti importanti della politica agraria comune alle persone che operano in agricoltura nella Comunità.

Articolo 5

1. I membri del comitato restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile.

2. Al termine del triennio, i membri del comitato restano in carica fino al momento in cui si provvederà alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

3. Il mandato di un membro scade prima dello spirare del triennio in caso di dimissioni o di decesso dell'interessato. Il mandato di un membro può altresì essere revocato qualora il servizio di consulenza dal quale dipende ne chieda la sostituzione. In tali casi, il servizio di consulenza in causa provvede, previa consultazione della Commissione, alla sostituzione del membro interessato per il periodo residuo del triennio considerato.

4. I membri del comitato non sono remunerati per i servizi prestati.

5. La Commissione pubblicherà nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, a scopo informativo, l'elenco dei membri del comitato.

Articolo 6

Il comitato può istituire gruppi di lavoro per facilitare i propri lavori. Il comitato è convocato, se necessario, dalla Commissione. Alle riunioni del comitato e dei suoi gruppi di lavoro partecipano anche i rappresentanti dei servizi della Commissione interessati.

Articolo 7

1. I lavori e le deliberazioni del comitato non sono seguiti da votazione.

2. Nel chiedere il parere del comitato, la Commissione ha facoltà di fissare un termine entro il quale il parere dovrà essere espresso. 3. I pareri formulati da ciascuno dei servizi di consulenza rappresentati figurano in un resoconto delle deliberazioni che è trasmesso alla Commissione.

4. Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità, il comitato redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato, qualora la Commissione li informi che il parere richiesto riguarda una materia di carattere riservato.

In tal caso, assistono alle riunioni soltanto i membri del comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione interessati.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il 12 maggio 1986.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

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