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Document 31986D0107

    86/107/CEE: Decisione della Commissione del 25 febbraio 1986 recante terza modifica della decisione 85/632/CEE relativa a talune misure di protezione contro l' afta epizootica in Italia

    GU L 93 del 8.4.1986, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/03/1986; sostituito da 31986D0115

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/107/oj

    31986D0107

    86/107/CEE: Decisione della Commissione del 25 febbraio 1986 recante terza modifica della decisione 85/632/CEE relativa a talune misure di protezione contro l' afta epizootica in Italia

    Gazzetta ufficiale n. L 093 del 08/04/1986 pag. 0017 - 0018


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 25 febbraio 1986

    recante terza modifica della decisione 85/632/CEE relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia

    (86/107/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovine e suina (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 9,

    vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, in particolare l'articolo 8,

    vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (4), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, in particolare l'articolo 7,

    considerando che un'afta epizootica si è manifestata in Italia; che questa epizoozia è tale da rappresentare un pericolo per il patrimonio zootecnico degli altri stati membri, dato il considerevole volume degli scambi, tanto di animali, quanto di carni fresche e di taluni prodotti a base di carni;

    considerando che, in conseguenza del manifestarsi di tale epizoozia, la Commissione ha adottato in particolare la decisione 85/632/CEE, del 18 dicembre 1985 (5), relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia;

    considerando che, grazie alle misure adottate ed alle azioni intraprese dalle autorità italiane, in particolare in materia di vaccinazione contro l'afta epizootica, la malattia è ormai confinata in talune parti circoscritte del territorio italiano;

    considerando che è necessario adeguare la portata delle misure restrittive in funzione dell'evoluzione della malattia e delle azioni intraprese dalle autorità italiane sul piano locale;

    considerando che in seguito alla situazione zoosanitaria è necessario definire la portata delle misure restrittive relative alle carni fresche;

    considerando che, a norma dell'articolo 394 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, l'applicazione ai nuovi stati membri della regolamentazione comunitaria instaurata per la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli e per gli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli è differita;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 85/632/CEE è modificata come segue:

    1. Nell'articolo 1, paragrafo 2, la data « 14 febbraio 1986 » è sostituita dalla data « 25 febbraio 1986 ».

    2. Nell'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    « 1. Gli stati membri vietano l'introduzione nel loro territorio di carni fresche bovine, suine, ovine e caprine provenienti dalle parti del territorio italiano elencate nell'allegato della presente decisione, e le carni fresche bovine, suine, ovine e caprine ottenute da animali provenienti dalle suddette parti del territorio italiano, ma abbattuti in altre regioni ».

    3. Nell'articolo 2, paragrafo 3, la data « 14 febbraio 1986 » è sostituita dalla data « 25 febbraio 1986 ».

    4. Nell'articolo 3, paragrafo 3, la data « 14 febbraio 1986 » è sostituita dalla data « 25 febbraio 1986 ».

    5. L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli stati membri modificano le misure che applicano agli scambi, per renderle conformi alla presente decisione, tre

    giorni dopo la sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 3

    Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1986.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

    (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

    (3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

    (4) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.

    (5) GU n. L 379 del 31. 12. 1985, pag. 38.

    ALLEGATO

    1. Parti del territorio cui si applicano restrizioni agli scambi di animali vivi:

    - per la regione Veneto, il territorio delle unità sanitarie locali n. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33;

    - la regione Emilia-Romagna;

    - la regione Campania;

    - per la regione Lombardia, il territorio delle unità sanitarie locali n. 45, 46, 47, 48, 49 e 50;

    - per la regione Abruzzo, il territorio delle unità sanitarie locali n. 5, 8 e 14;

    - per la regione Marche, il territorio delle unità sanitarie locali n. 22 e 24;

    - qualsiasi altra parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad un focolaio di afta epizootica constatato dopo il 13 dicembre 1985.

    2. Parti del territorio cui si applicano restrizioni agli scambi di carni fresche e di prodotti a base di carni:

    - per la regione Veneto, il territorio delle unità sanitarie locali n. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33;

    - la regione Emilia-Romagna;

    - la regione Campania;

    - per la regione Lombardia, il territorio delle unità sanitarie locali n. 45, 46, 47, 48, 49 e 50;

    - per la regione Abruzzo, il territorio delle unità sanitarie locali n. 5, 8 e 14;

    - per la regione Marche, il territorio delle unità sanitarie locali n. 22 e 24;

    - qualsiasi parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad un focolaio di afta epizootica constatato dopo il 13 dicembre 1985.

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