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Document 31986D0106

    86/106/CEE: Decisione della Commissione del 25 febbraio 1986 relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel 1985 nella Repubblica federale di Germania a norma del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    GU L 93 del 8.4.1986, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/106/oj

    31986D0106

    86/106/CEE: Decisione della Commissione del 25 febbraio 1986 relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel 1985 nella Repubblica federale di Germania a norma del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 093 del 08/04/1986 pag. 0015 - 0016


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 25 febbraio 1986

    relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel 1985 nella Repubblica federale di Germania a norma del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (86/106/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

    considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha comunicato, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 797/85, le seguenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative:

    - principi per l'incentivazione di aziende agricole in zone svantaggiate, del 29 aprile 1985;

    considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha inoltre comunicato, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 797/85, le seguenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dei Laender:

    - SCHLESWIG-HOLSTEIN

    direttive per l'incentivazione di aziende agricole in zone svantaggiate a titolo dell'azione comune « miglioramento delle strutture agrarie e della protezione delle coste », del 9 luglio 1985;

    - AMBURGO

    incentivazione di aziende agricole in zone svantaggiate (progetto), del 14 giugno 1985;

    - BASSA SASSONIA

    direttive per la concessione di sovvenzione all'incentivazione di aziende agricole in zone svantaggiate della Bassa Sassonia (indennità compensativa), del 25 giugno 1985;

    - BREMA

    direttive per l'incentivazione di aziende agricole in zone svantaggiate, del 9 gennaio 1975;

    - RENANIA SETTENTRIONALE - VESTFALIA

    direttiva per la concessione di sovvenzioni all'incentivazione di aziende agricole in zone montane e in alcune zone svantaggiate della Renania settentrionaleVestfalia (indennità compensativa), del 25 giugno 1985;

    - ASSIA

    direttive per l'incentivazione di aziende agricole in zone svantaggiate (direttive sull'agricoltura montana), del 17 luglio 1985;

    - RENANIA-PALATINATO

    incentivazione di investimenti individuali in aziende agricole (n. 8 indennità compensativa), del 2 aprile 1985;

    - BADEN-WUERTTEMBERG

    direttive del ministero dell'alimentazione, dell'agricoltura, dell'ambiente e delle foreste per l'incentivazione di aziende agricole in zone montane e in alcune zone svantaggiate (indennità compensativa), del 24 ottobre 1985;

    - BAVIERA

    direttive del ministero bavarese dell'alimentazione, dell'agricoltura e delle foreste per la concessione di indennità compensative nelle zone montane e nelle zone agricole svantaggiate, del 4 aprile 1985 (nel testo del 25 giugno 1985);

    - SAAR

    direttive del ministero dell'economia per la concessione di indennità compensative ad aziende agricole in alcune zone svantaggiate, del 20 giugno 1985;

    - BERLINO

    condizioni per la concessione di un'indennità compensativa conformemente ai principi per l'incentivazione di aziende agricole in zone svantaggiate a titolo del programma quadro vigente dell'azione comune « miglioramento delle strutture agrarie e della protezione delle coste » (progetto), del 18 giugno 1985;

    considerando che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 797/85, la Commissione deve decidere, in funzione della conformità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative comunicate con il suddetto regolamento e tenendo conto degli obiettivi del medesimo nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità nel 1985;

    considerando che le suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative corrispondono agli obiettivi del regolamento (CEE) n. 797/85;

    considerando tuttavia che la fissazione dell'importo annuo dell'indennità compensativa rapportata al quantitativo di riferimento di latte, como è previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative comunicate dai Laender Schleswig-Holstein, Renania-Palatinato e Saar, a seguito delle contingenti e considerevoli difficoltà amministrative cui devono far fronte le autorità di detti Laender con l'estensione delle sovvenzioni a tutte le zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (1), può essere tollerata solo eccezionalmente per il 1985 quale unico criterio di determinazione dell'entità degli svantaggi naturali permanenti che incidono sull'attività agricola e quale parametro per la determinazione della soglia di prosperità;

    considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'indennità compensativa concessa nella Repubblica federale di Germania ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 797/85 soddisfa le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 797/85.

    Articolo 2

    La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

    Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1986.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

    (1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

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