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Document 31985R3302
Commission Regulation (EEC) No 3302/85 of 26 November 1985 repealing Regulation (EEC) No 3266/85 re-establishing the levying of customs duties applicable to ethylene glycol falling within subheading 29.04 C ex I, orignating in Saudi Arabia, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3562/84 apply
Regolamento (CEE) n. 3302/85 della Commissione del 26 novembre 1985 che abroga il regolamento (CEE) n. 3266/85 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico, della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario dell' Arabia Saudita, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 3302/85 della Commissione del 26 novembre 1985 che abroga il regolamento (CEE) n. 3266/85 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico, della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario dell' Arabia Saudita, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio
GU L 316 del 27.11.1985, p. 37–37
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985
Regolamento (CEE) n. 3302/85 della Commissione del 26 novembre 1985 che abroga il regolamento (CEE) n. 3266/85 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico, della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario dell' Arabia Saudita, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 316 del 26/11/1985 pag. 0037 - 0037
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3302/85 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 1985 che abroga il regolamento (CEE) n. 3266/85 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico, della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario dell'Arabia Saudita, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze generalizzate per il 1985 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13, considerando che il regolamento (CEE) n. 3266/85 della Commissione (2) ha ripristinato, a decorrere dal 25 novembre 1985, la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico, della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario dell'Arabia Saudita, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio; considerando che il regolamento della Commissione è stato adottato per errore; considerando che è opportuno pertanto abrogare, con effetto al 25 novembre 1985, il suddetto regolamento (CEE) n. 3266/85, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3266/85 è abrogato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 25 novembre 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1985. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 311 del 22. 11. 1985, pag. 26.