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Document 31985R3302

Regolamento (CEE) n. 3302/85 della Commissione del 26 novembre 1985 che abroga il regolamento (CEE) n. 3266/85 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico, della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario dell' Arabia Saudita, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio

GU L 316 del 27.11.1985, p. 37–37 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3302/oj

31985R3302

Regolamento (CEE) n. 3302/85 della Commissione del 26 novembre 1985 che abroga il regolamento (CEE) n. 3266/85 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico, della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario dell' Arabia Saudita, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 316 del 26/11/1985 pag. 0037 - 0037


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3302/85 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1985

che abroga il regolamento (CEE) n. 3266/85 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico, della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario dell'Arabia Saudita, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze generalizzate per il 1985 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3266/85 della Commissione (2) ha ripristinato, a decorrere dal 25 novembre 1985, la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico, della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario dell'Arabia Saudita, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio;

considerando che il regolamento della Commissione è stato adottato per errore;

considerando che è opportuno pertanto abrogare, con effetto al 25 novembre 1985, il suddetto regolamento (CEE) n. 3266/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3266/85 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 25 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 1.

(2) GU n. L 311 del 22. 11. 1985, pag. 26.

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