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Document 31985R3153

    Regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione dell' 11 novembre 1985 che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari

    GU L 310 del 21.11.1985, p. 4–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993; abrogato da 31992R3819

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3153/oj

    31985R3153

    Regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione dell' 11 novembre 1985 che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari

    Gazzetta ufficiale n. L 310 del 21/11/1985 pag. 0004 - 0008
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 38 pag. 0233
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 38 pag. 0233


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3153/85 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 1985 che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), in particolare l'arti- colo 12, considerando che le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1372/81 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 766/83 (3); che l'11 giugno 1985 il Consiglio ha definito un regime coerente delle disposizioni che disciplinano il settore agromonetario; che è quindi opportuno adattare le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari, apportandovi al tempo stesso alcune modifiche dettate dall'esperienza acquisita; considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1677/85, se per la moneta di uno stato membro esiste una differenza tra il tasso di conversione agricolo e il tasso centrale o, a seconda dei casi, il tasso di mercato:a) lo stato membro la cui moneta ha un valore in ECU superiore al tasso di conversione agricolo, riscuote all'importazione e concede all'esportazione,b)lo stato membro la cui moneta ha un valore in ECU inferiore al tasso di conversione agricolo, riscuote all'esportazione e concede all'importazione importi compensativi monetari per i prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento suddetto negli scambi con gli altri stati membri e con i paesi terzi; considerando che, per l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1677/85, è necessario determinare il periodo durante il quale sono rilevati i tassi di cambio in contanti, la cui media aritmetica serve in particolare per il calcolo degli importi compensativi monetari; che tale periodo deve essere sufficientemente rappresentativo dell'evoluzione dei tassi, pur consentendo di seguire gli stessi il più rapidamente possibile nella fissazione degli importi compensativi; che è pertanto opportuno adottare in linea di massima un periodo di sette giorni determinato in funzione delle esigenze di tecnica amministativa e precisare la data della messa in applicazione della nuova fissazione; considerando che, per il calcolo degli importi compensativi monetari, è opportuno basarsi sui corsi dell'ECU calcolati e pubblicati giornalmente dalla Commissione; che i corsi dell'ECU sono stabiliti sulla base dei dati comunicati dalle banche centrali degli stati membri, concernenti i corsi di cambio constatati nel medesimo momento in ciascuno stato membro; che il corso di cambio tra le monete di due stati membri può quindi essere ricavato dal rapporto tra i valori dell'ECU espressi in queste monete; che, in caso di chiusura di un mercato dei cambi, le banche centrali stabiliscono di comune accordo un tasso che è rappresentativo per il valore della moneta in causa; che è opportuno basarsi su questo tasso anche per calcolare gli importi compensativi monetari laddove si presenti una siffatta situazione; considerando che per il calcolo degli importi compensativi monetari occorre basarsi sul livello comune dei prezzi, tenendo conto tuttavia del fatto che, nel caso di adesione di nuovi stati membri, il prezzo comune non è ancora applicato per taluni prodotti e che la differenza tra i due livelli di prezzo è compensata dall'importo compensativo adesione; considerando che gli importi compensativi adesione, nonché gli elementi fissi ai sensi degli articoli 78, 273, 279 e 287, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, gli oneri all'importazione, le restituzioni e tutti gli altri importi da riscuotere o da concedere negli scambi con i paesi terzi, fissati in ECU, sono convertiti, come i prezzi negli stati membri interessati, nelle monete di tali stati membri mediante i tassi di conversione agricoli; che è pertanto necessario basarsi per il calcolo dell'importo compensativo monetario solo sulla differenza tra il livello di prezzo e l'importo espresso in ECU di cui trattasi; che, nell'intento di semplificare il sistema e per consentire l'applicazione di un importo compensativo monetario identico negli scambi di un dato stato membro con ciascuno degli altri stati membri e con i paesi terzi, è opportuno correggere gli importi compensativi adesione nonché gli elementi fissi, gli oneri all'importazione, le restituzioni e tutti gli altri importi da riscuotere o da concedere negli scambi con i paesi terzi mediante un coefficiente monetario che esprima la situazione della moneta dello stato membro che deve applicare l'importo compensativo monetario; considerando che i prodotti inviati da uno stato membro ad un altro stato membro e successivamente riesportati verso un paese terzo senza essere stati importati nello stato membro riesportatore si trovano in posizione neutra, per quanto riguarda gli importi compensativi mone tari; che in casi siffatti il coefficiente monetario dev'essere applicato alle restituzioni e ai prelievi all'esportazione; considerando che:- i prodotti esportati a norma della direttiva 76/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento passivo (1);-i prodotti ottenuti in base ai regimi previsti dalla direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo (2), modificata da ultimo dalla direttiva 84/444/CEE (3), e successivamente messi in libera pratica in uno stato membro diverso da quello in cui sono stati ottenuti,si trovano in una situazione analoga; considerando che è opportuno quindi che il coefficiente sopra citato sia applicato:- all'onere all'importazione fissato in ECU, da detrarre conformemente all'articolo 10 della direttiva 76/119/CEE;-all'onere all'importazione fissato in ECU, determinato conformemente all'articolo 4 della direttiva 73/95/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1973, relativa alle modalità di applicazione del regime di perfezionamento attivo (4), modificata dalla direttiva 75/681/CEE (5); considerando che è opportuno che il coefficiente monetario sia ugualmente applicato per i prodotti che fanno oggetto di importazione e di riesportazione e per i quali non è applicato alcun importo compensativo monetario; considerando che l'applicazione economicamente soddisfacente del sistema degli importi compensativi monetari esige che il coefficiente monetario sia applicato ugualmente nel caso in cui, nell'ambito di una gara relativa agli scambi con i paesi terzi, gli importi che figurano nella dichiarazione di aggiudicazione per un dato offerente siano fissati in moneta nazionale; considerando che, per garantire un parallelismo tra il regime delle restituzioni all'esportazione e il sistema degli importi compensativi monetari per le merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (6), è opportuno prevedere che il tasso di conversione agricolo e il coefficiente monetario da ap- plicare per la conversione in moneta nazionale delle restituzioni all'esportazione sono quelli validi per i rispettivi prodotti di base contenuti nella merce in causa; considerando che il coefficiente monetario di cui sono maggiorati i prelievi e le restituzioni applicabili negli scambi con i paesi terzi fa parte dell'importo compensativo monetario; che questo coefficiente è derivato dalla percentuale utilizzata per calcolare l'importo compensativo monetario ed è fissato dalla Commissione contemporaneamente a tale importo; che è opportuno precisare che la percentuale da prendere in considerazione è quella corrispondente all'importo compensativo monetario effettivamente applicato; considerando che, per il calcolo degli importi compensativi monetari applicabili ai prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 3033/80, occorre tener conto del fatto che il prezzo di queste merci è determinato non soltanto dal valore dei prodotti agricoli di base ma anche dalle spese di trasformazione; che, in queste condizioni, è necessario stabilire taluni limiti forfettari per semplificare le procedure amministrative e che è quindi opportuno non applicare gli importi compensativi monetari quando l'incidenza dell'importo compensativo monetario più elevato sul valore della merce considerata è inferiore a 2,5 %; che, tuttavia, è necessario seguire l'evoluzione dei dati utilizzati come base di calcolo e reintrodurre l'importo compensativo monetario quando l'incidenza di cui sopra è superiore a 3 % per un periodo considerevole; che, d'altro canto, non è necessario applicare l'importo compensativo monetario quando il suo controvalore è inferiore a 1 ECU per 100 kg di merci; considerando che occorre precisare le norme applicabili qualora vigano tassi differenziati a seconda dei prodotti e qualora il divario di 1 punto, che provoca la modifica degli importi compensativi, sia rilevato soltanto per uno di essi; che, onde evitare troppo frequenti modifiche degli importi compensativi monetari e per mantenere nello stato membro interessato il rapporto tra i prezzi per i vari prodotti risultante dall'applicazione di tassi differenziati, è necessario attenersi al principio di una contemporanea modifica di tutti gli importi compensativi monetari dello stato membro in causa; che occorre adeguare gli importi compensativi monetari secondo la norma succitata soltanto se si constati il divario di 1 punto per l'importo compensativo monetario del settore in cui il tasso rappresentativo si avvicina maggiormente alla realtà economica della moneta interessata; considerando che, all'importazione di alcuni prodotti agricoli soggetti all'applicazione di importi compensativi monetari, la mancata osservanza di un limite inferiore di prezzo implica l'aumento dell'onere all'importazione; che, nel caso di un apprezzamento della moneta, vista l'applicazione obbligatoria dei tassi di conversione agricoli, tale sistema provoca un rincaro dei prodotti interessati; che, infatti, il valore del prezzo di cui trattasi, espresso nella moneta degli stati membri che hanno adottato le misure monetarie in questione, risulta maggiorato rispetto a quello espresso nella moneta dei paesi terzi e, in più, l'importo compensativo è riscosso all'importazione; che, viceversa, nel caso di un deprezzamento della moneta, si rischia di non rispettare il limite inferiore; che si può ovviare a tale difficoltà se si considera che il limite in questione è osservato se il prezzo d'offerta del prodotto fornito, maggiorato o diminuito di un importo che rifletta l'incidenza della situazione monetaria sul limite in questione, non è ad esso inferiore; considerando che il regolamento (CEE) n. 1260/77 della Commissione, del 13 giugno 1977, recante sospensione degli importi compensativi monetari applicabili negli scambi tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord di animali vivi della specie bovina (1), il regolamento (CEE) n. 1837/78 della Commissione, del 31 luglio 1978, che definisce il campo d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1380/75 recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari (2) e il regolamento (CEE) n. 706/79 della Commissione, del 9 aprile 1979, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 652/79 relativo alla conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune (3) sono decaduti; che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 897/84 della Commissione, del 31 marzo 1984, relativo all'applicazione degli importi compensativi monetari a taluni prodotti del settore della carne bovina (4), del regolamento (CEE) n. 3092/76 della Commissione, del 17 dicembre 1976, relativo all'applicazione degli importi compensativi monetari a taluni prodotti del settore della carne bovina (5) e del regolamento (CEE) n. 1090/84 della Commissione, del 18 aprile 1984, relativo agli importi compensativi monetari applicati nel settore vitivinicolo (6) possono essere riprese nel presente regolamento; che occorre pertanto abrogare i regolamenti suddetti; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi istituiti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1677/85.

    Articolo 2

    1. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, e all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1677/85 inizia il mercoledì di una settimana e termina il martedì della settimana successiva. 2. Le eventuali modifiche degli importi compensativi monetari, risultanti dalle constatazioni effettuate nel corso del periodo di riferimento di cui al paragrafo 1, sono applicabili in linea di massima a partire dal lunedì seguente il periodo.

    Articolo 3

    I corsi di cambio in contanti delle monete degli altri stati membri nei confronti di ciascuna delle monete degli stati membri che sono mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 % sono derivati dai corsi dell'ECU, stabiliti giornalmente dalla Commissione ed espressi nelle monete interessate e pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    1. Per ciascuno stato membro e per ciascun prodotto per i quali ricorrono le condizioni di applicazione degli importi compensativi monetari è fissato un importo compensativo monetario. 2. L'importo compensativo monetario è calcolato sulla base del prezzo corretto a norma delle disposizioni stabilite per l'adesione di nuovi stati membri. 3. In deroga al paragrafo 2:a) per quanto concerne il settore dello zucchero, l'importo compensativo monetario è calcolato sulla base del prezzo d'intervento maggiorato dell'importo del contributo riscosso sullo zucchero di origine comunitaria in virtù del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio;b)per quanto concerne il settore delle carni bovine, l'importo compensativo monetario è calcolato sulla base del prezzo d'intervento valido per i bovini adulti nello stato membro interessato, diminuito del 15 %;c)per quanto concerne il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli importi compensativi monetari per tutti i prodotti, esclusi il latte scremato in polvere, il burro e i prodotti di cui alla sottovoce 04.03 B della tariffa doganale comune, sono calcolati senza tener conto dei costi di trasformazione compresi nel prezzo d'intervento per il burro e per il latte scremato in polvere;d)per quanto concerne il settore del vino, l'importo compensativo monetario è calcolato sulla base:- del prezzo minimo garantito, di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio (7),-del divario monetario effettivo diminuito di una franchigia di 5 punti.

    Articolo 5

    1. Gli importi compensativi monetari fissati in conformità dell'articolo 4 non si applicano alle merci contem- plate dal regolamento (CEE) n. 3033/80 quando l'incidenza dell'importo compensativo monetario più elevato sul valore della merce considerata è inferiore a 2,5 %.Questa incidenza è calcolata per i gruppi di merci indicati nella tariffa doganale comune. Tuttavia, le basi di calcolo sono riesaminate due volte all'anno per controllare l'evoluzione dei dati. Se l'incidenza è superiore a 3 % per un periodo considerevole, si procede alla reintroduzione dell'importo compensativo monetario della merce in questione. 2. Gli esami di cui sopra sono effettuati:- nel mese di giugno, e l'eventuale reintroduzione o soppressione decorre dal mese di agosto;-nel mese di dicembre, e l'eventuale reintroduzione o soppressione decorre dal mese di febbraio successivo.Tuttavia, in casi eccezionali, si procede nell'intervallo all'esame della situazione e alla reintroduzione degli importi compensativi monetari. 3. L'importo compensativo monetario non si applica se non raggiunge il controvalore di 1 ECU per 100 kg di merce.

    Articolo 6

    1. L'importo fissato in conformità dell'articolo 4 si applica negli scambi tra gli stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi. 2. Tuttavia:a) negli scambi con un nuovo stato membro, agli importi compensativi adesione e agli elementi fissi,b)negli scambi con i paesi terzi, agli oneri o alle parti di oneri all'importazione e alle sovvenzioni all'importazione nonché alle restituzioni e ai prelievi all'esportazione,fissati in ECU, applicabili ai prodotti cui si applicano degli importi compensativi monetari, è applicato un coefficiente in appresso denominato «coefficiente monetario». 3. Il coefficiente monetario è derivato dalla percentuale che è servita per il calcolo dell'importo compensativo monetario ed è fissato dalla Commissione insieme a tale importo. 4. Se il prelievo o la restituzione devono essere maggiorati o, secondo il caso, diminuiti degli importi compensativi adesione e degli importi compensativi monetari e se al tempo stesso deve loro applicarsi il coefficiente monetario, è necessario effettuare le seguenti operazioni:a) il prelievo o la restituzione è diminuito o, secondo il caso, maggiorato dell'importo compensativo adesione;b)al risultato, per la parte espressa in ECU, è applicato il coefficiente monetario;c)l'importo così ottenuto, dopo essere stato convertito in moneta nazionale, è diminuito o, secondo il caso, maggiorato dell'importo compensativo monetario. 5. Per convertire in moneta nazionale le restituzioni che devono essere concesse per i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, si applicano il tasso di conversione e i coefficienti monetari validi per i prodotti di base relativi.

    Articolo 7

    1. Il coefficiente monetario è applicato altresì:a) alle restituzioni all'esportazione e alle tasse all'esportazione fissate in ECU: - se i prodotti da esportare provengono da un altro stato membro, ma non sono stati importati nello stato membro in cui vengono espletate le formalità doganali occorrenti per l'esportazione verso un paese terzo; -in caso di applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 3154/85 della Commissione (1);b)ai prelievi all'importazione e altri oneri all'importazione fissati in ECU: -sospesi a norma della direttiva 69/73/CEE ma che devono essere successivamente riscossi; -che devono essere detratti, conformemente all'articolo 10 della direttiva 76/119/CEE, dagli oneri all'importazione applicabili ai prodotti reimportati; -in caso di applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 3154/85;c)alle restituzioni e ai prelievi aggiudicati in moneta nazionale nel quadro di una gara. 2. Il coefficiente monetario di cui al paragrafo 1 è quello dello stato membro nel quale gli importi da riscuotere o da concedere sono determinati. 3. Per quanto concerne i termini «importazione» e «esportazione», si applicano le definizioni che figurano all'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 3154/85.

    Articolo 8

    1. Durante il periodo di applicazione per un stato membro di divari monetari effettivi differenziati a seconda dei prodotti, si procede alla modifica degli importi compensativi monetari ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1677/85 unicamente nel caso che si constati il divario di 1 punto per gli importi compensativi monetari applicabili ai prodotti per i quali il divario monetario effettivo è più piccolo nello stato membro interessato. In tal caso, gli importi compensativi monetari sono modificati per tutti i prodotti in funzione dell'evoluzione dei divari constatati per ciascuno di essi. 2. Se durante il periodo di applicazione per uno stato membro di divari monetari differenziati a seconda dei prodotti interviene una modifica, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1677/85, per gli importi compensativi monetari applicabili ai prodotti per i quali il divario monetario è più piccolo nello stato membro interessato, gli importi compensativi monetari sono modificati anche per gli altri prodotti in base all'evoluzione dei divari constatati per ciascuno di essi.

    Articolo 9

    All'importazione in provenienza da paesi terzi dei prodotti:a) del settore della carne suina: i prezzi limite si considerano rispettati quando, per il prodotto in causa, il prezzo d'offerta: i) in caso di applicazione di importi compensativi monetari positivi dallo stato membro importatore, maggiorato; ii)in caso di applicazione di importi compensativi monetari negativi dallo stato membro importatore, diminuito dell'importo di cui al comma seguente, non è inferiore al prezzo limite. Detto importo si ottiene applicando al prezzo limite un coefficiente corrispondente alla percentuale di apprezzamento o di deprezzamento della moneta dello stato membro importatore;b)dei settori: - delle uova, del pollame e delle albumine: i prezzi limite, -del vino: i prezzi franco frontiera di riferimento, si considerano rispettati ogni qual volta, per il prodotto interessato, il prezzo d'offerta: i)maggiorato dell'importo compensativo monetario positivo, ii)diminuito dell'importo compensativo monetario negativo, non è inferiore al prezzo limite o al prezzo franco frontiera di riferimento.

    Articolo 10

    1. I regolamenti (CEE) n. 3092/76, CEE n. 1260/77, (CEE) n. 1837/78, (CEE) n. 706/79, (CEE) n. 1372/81, (CEE) n. 897/84 e (CEE) n. 1090/84 sono abrogati. 3. In tutti gli atti comunitari i riferimenti al regolamento (CEE) n. 1372/81 devono intendersi come riferimenti agli articoli corrispondenti del presente regolamento.

    Articolo 11

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

    (1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

    (2) GU n. L 138 del 19. 5. 1981, pag. 14.

    (3) GU n. L 85 del 31. 3. 1983, pag. 84.

    (1) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58.

    (2) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.

    (3) GU n. L 245 del 14. 9. 1984, pag. 28.

    (4) GU n. L 120 del 7. 5. 1973, pag. 17.

    (5) GU n. L 301 del 20. 11. 1975, pag. 1.

    (6) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

    (1) GU n. L 146 del 19. 6. 1977, pag. 30.

    (2) GU n. L 220 dell'1. 8. 1978, pag. 51.

    (3) GU n. L 89 del 9. 4. 1979, pag. 3.

    (4) GU n. L 91 del 31. 3. 1984, pag. 73.

    (5) GU n. L 348 del 18. 12. 1976, pag. 18.

    (6) GU n. L 106 del 19. 4. 1984, pag. 43.

    (7) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

    (1) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

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