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Document 31985R2968

Regolamento (CEE) n. 2968/85 della Commissione del 24 ottobre 1985 relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

GU L 285 del 25.10.1985, p. 41–41 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2968/oj

31985R2968

Regolamento (CEE) n. 2968/85 della Commissione del 24 ottobre 1985 relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

Gazzetta ufficiale n. L 285 del 25/10/1985 pag. 0041 - 0041


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2968/85 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1985

relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale provvisorio delle catture ammissibile per il 1985 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2756/85 (4), prevede dei contingenti di sgombro per il 1985;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sgombro nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE), III a, III b, c, d (zona CE), IV, da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sgombro nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE), III a, III b, c, d (zona CE), IV, eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1985.

La pesca dello sgombro nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE), III a, III b, c, (zona CE), IV, eseguita da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, nonchè la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.

(3) GU n. L 1 dell'1. 1. 1985, pag. 1.

(4) GU n. L 259 dell'1. 10. 1985, pag. 68.

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