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Document 31985R2600

    Regolamento (CEE) n. 2600/85 della Commissione, del 16 settembre 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 890/78 relativo alle modalita di certificazione del luppolo

    GU L 248 del 17.9.1985, p. 9–10 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2007; abrog. impl. da 32006R1850

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2600/oj

    31985R2600

    Regolamento (CEE) n. 2600/85 della Commissione, del 16 settembre 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 890/78 relativo alle modalita di certificazione del luppolo

    Gazzetta ufficiale n. L 248 del 17/09/1985 pag. 0009 - 0010
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 19 pag. 0160
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 37 pag. 0243
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 19 pag. 0160
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 37 pag. 0243


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2600/85 DELLA COMMISSIONE

    del 16 settembre 1985

    che modifica il regolamento (CEE) n. 890/78 relativo alle modalità di certificazione del luppolo

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 890/78 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1979/83 (3), ha previsto i requisiti minimi di commercializzazione del luppolo; che tra tali requisiti figura, per il luppolo non preparato, il tenore massimo di brattee;

    considerando che le pratiche commerciali mettono in evidenza il fatto che la qualità del luppolo non è generalmente influenzata dal suo tenore di brattee; che è possibile quindi sopprimere tale requisito di commercializzazione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 890/78 sono modificati in conformità dell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica al luppolo a decorrere dal raccolto 1985.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1985.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

    (2) GU n. L 117 del 29. 4. 1978, pag. 43.

    (3) GU n. L 195 del 19. 7. 1984, pag. 34.

    ALLEGATO

    1) Il testo dell'allegato I è sostituito dal seguente testo:

    « ALLEGATO I

    REQUISITI MINIMI DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL LUPPOLO IN CONI

    1.2.3,4 // // // // Caratteristiche // Descrizione // Tenore massimo (in % del peso) // 1.2.3.4 // // // Luppolo preparato // Luppolo non preparato // // // // // a) Umidità // Tenore d'acqua // 12 // 14 // b) Percentuale di foglie e steli // Parti di foglie di sermenti, peduncoli di foglie o di coni; i peduncoli di coni sono considerati steli solo a partire da una lunghezza di 2,5 cm // 6 // 6 // c) Percentuale di cascami di luppolo // Piccole particelle risultanti dalla raccolta meccanica, di colore da verde scuro a nero, non provenienti in generale dal cono // 3 // 4 // d) Per il « luppolo senza semi » Percentuali di semi // Frutti del cono giunti a maturità // 2 // 2 » // // // //

    2) Il testo della lettera C, punto 1 dell'allegato II, è sostituito dal seguente testo:

    « 1. Determinazioni di percentuali di foglie e di steli e di cascami di luppolo

    Setacciare, con un setaccio a maglie di 2 mm, dei campioni da 5 × 100 g. Raccogliere la luppolina, i cascami e i semi che si ottengono, separare i semi a mano. Porre da parte i campioni. Trasferire separatamente il contenuto del setaccio da 2 mm su un setaccio da 10 mm e setacciare di nuovo.

    Raccogliere a mano sul setaccio i coni del luppolo, le foglie, gli steli e le sostanze estranee; le foglie dei coni, i semi, i cascami di luppolina e una piccola parte di foglie e di steli passano attraverso il setaccio. Cernere a mano tutto questo materiale e raggruppare i vari frammenti come segue:

    1. foglie e steli,

    2. luppolo (foglie di cono, coni di luppolo e luppolina),

    3. cascami,

    4. semi.

    È impossibile separare i cascami e la luppolina. Di conseguenza, basandosi su un giudizio obiettivo del colore, si valuterà la percentuale relativa di ciascuno dei due elementi; il peso si calcolerà supponendo che la loro densità sia identica.

    Pesare i diversi gruppi e determinare la percentuale di ciascun gruppo rispetto al peso del campione iniziale ».

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