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Document 31985R2443
Commission Regulation (EEC) No 2443/85 of 29 August 1985 fixing for the period 1985/86 certain coefficients applicable to cereals exported in the form of certain spirituous beverages
Regolamento (CEE) n. 2443/85 della Commissione del 29 agosto 1985 che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1985/1986
Regolamento (CEE) n. 2443/85 della Commissione del 29 agosto 1985 che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1985/1986
GU L 232 del 30.8.1985, p. 13–14
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1986
Regolamento (CEE) n. 2443/85 della Commissione del 29 agosto 1985 che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1985/1986
Gazzetta ufficiale n. L 232 del 30/08/1985 pag. 0013
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 37 pag. 0124
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 37 pag. 0124
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2443/85 DELLA COMMISSIONE del 29 agosto 1985 che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1985/1986 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato (3), in particolare l'articolo 12, considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1188/81 stabilisce che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi sotto controllo e ai quali è applicato un coefficiente, fissato annualmente per ogni stato membro interessato; che tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi commercializzati della bevanda alcolica in questione; che, in seguito alle informazioni fornite dall'Irlanda in merito al periodo 1o gennaio - 31 dicembre 1984, occorre fissare i coefficienti per il periodo compreso tra il 1o agosto 1985 e il 31 luglio 1986; considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1188/81 dispone che il coefficiente può essere adeguato, se l'evoluzione prevedibile delle esportazioni di bevande alcoliche di uno degli stati membri interessati tende a mutare in misura notevole; che la natura di tale tendenza può essere valutata prendendo in considerazione un periodo di riferimento sufficientemente lungo per escludere brevi fluttuazioni non significative; che un periodo di sei anni precedente l'anno in questione risponderebbe a tale condizione; che, inoltre, una differenza annua inferiore all'1 % tra le evoluzioni rispettive delle esportazioni e dei quantitativi commercializzati totali non basta a rivelare una eventuale tendenza ad un notevole mutamento; considerando che è d'uopo adeguare corrispondentemente i coefficienti, per tener conto di una tendenza all'aumento delle esportazioni irlandesi; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per il periodo dal 1o agosto 1985 al 31 luglio 1986, i coefficienti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1188/81, applicabili ai cereali impiegati in Irlanda per la fabbricazione di « Irish whiskey » sono fissati nell'allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, p. 1. (3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3. ALLEGATO Coefficienti applicabili in Irlanda 1.2,3 // // // // Coefficiente applicabile // 1.2.3 // Periodo di applicazione // all'orzo (1) impiegato nella fabbricazione di « Irish whiskey » Categoria B // ai cereali impiegati nella fabbricazione di « Irish whiskey » Categoria A // // // // // 1 // 2 // // // // 1. 8. 1985 - 31. 7. 1986 // 0,289 // 0,602 // // // (1) Compreso l'orzo trasformato in malto.