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Document 31985R2052

Regolamento (CEE) n. 2052/85 della Commissione del 24 luglio 1985 relativo ad una misura particolare d' intervento per il frumento duro in Grecia

GU L 193 del 25.7.1985, p. 26–28 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/12/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2052/oj

31985R2052

Regolamento (CEE) n. 2052/85 della Commissione del 24 luglio 1985 relativo ad una misura particolare d' intervento per il frumento duro in Grecia

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 25/07/1985 pag. 0026 - 0028


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2052/85 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1985

relativo ad una misura particolare d'intervento per il frumento duro in Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che la produzione di frumento duro in Grecia supera il fabbisogno di questo paese;

considerando che la produzione di frumento duro in Grecia supera il fabbisogno di questo paese;

considerando che le possibilità di assorbimento di questa eccedenza da parte del mercato della Comunità sono molto limitate;

considerando che il mercato greco può essere alleggerito grazie all'esportazione verso i paesi terzi di parte delle eccedenze di frumento duro; che, tenuto conto dei corsi del mercato mondiale del frumento duro, l'esportazione è possibile soltanto mediante una restituzione;

considerando, tuttavia, che il regime delle restituzioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 riguarda le esportazioni da qualsiasi Stato membro; che pertanto tale regime non solo non è appropriato alla soluzione del problema in oggetto, ma può anche incoraggiare l'esportazione del frumento duro da stati membri che si trovano in una situazione di mercato radicalmente diversa da quella della Grecia;

considerando che, mancando misure adeguate, è prevedibile che in Grecia, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75, siano destinati all'intervento ingenti quantitativi di frumento duro, la cui unica possibilità di smercio è comunque l'esportazione nei paesi terzi; che, per evitare tale intervento, è opportuno adottare, ai sensi dell'articolo 8 del suddetto regolamento, una misura particolare d'intervento intesa ad alleggerire il mercato greco; che è inoltre opportuno dare a tale misure il carattere di un incoraggiamento diretto delle esportazioni ed evitare così le spese elevatissime che risulterebbero per il bilancio comunitario da misure di acquisto o di ammasso di prodotti, che dovrebbero comunque essere destinati all'esportazione; che la concessione di una restituzione il cui importo fosse determinato mediante gara e relativa alla sola produzione esportata dalla Grecia può costituire una misura appropriata;

considerando che l'oggetto della misura giustifica la concessione della restituzione solo per il frumento duro corrispondente alla qualità richiesta per essere accettata all'intervento, quale è definita dal regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2096/84 (4); che l'organismo competente deve accordare la conformità del frumento duro esportato a detta qualità;

considerando che la natura e gli obiettivi di tale misura rendono appropriata l'applicazione per quanto di ragione nei confronti di essa dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/85 e dei relativi regolamenti di applicazione, in particolare il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (5), nonché il regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione, del 4 febbraio 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore dei cereali (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2944/78 (7);

considerando che il regolamento (CEE) n. 279/75 prevede, fra gli impegni dell'aggiudicatario, l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che una cauzione di 12 ECU/t, da costituire al momento della presentazione dell'offerta, può garantire il rispetto di tale obbligo;

considerando che, per assicurare un uguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità del titolo rilasciato sia identica;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Una misura particolare d'intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, è applicata a 150 000 t di frumento duro esportato dalla Grecia.

L'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 nonché le relative disposizioni di applicazione sono applicabili, per quanto di ragione, alla suddetta restituzione.

2. L'organismo d'intervento greco è incaricato dell'applicazione della misura di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Per determinare l'importo della restituzione di cui all'articolo 1, si procede a una gara.

2. La gara ha per oggetto i quantitativi di frumento duro di cui all'articolo 1, paragrafo 1, da esportare verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1124/77 (1) e la Repubblica democratica tedesca.

3. La gara è indetta fino al 19 dicembre 1985. Fino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

4. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento greco precisato nel bando di gara.

5. La gara si effettua conformemente alle disposizioni del presente regolamento e a quelle del regolamento (CEE) n. 279/75.

Articolo 3

Un'offerta è valida soltanto:

- se si riferisce ad almeno 1 000 t;

- se è accompagnata:

- dalla fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario greco, valido l'ultimo giorno di ciascun termine di presentazione delle offerte;

- dall'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 279/75 in cui si specifica che il titolo d'esportazione sarà richiesto in Grecia.

Articolo 4

La cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 279/75 è di 12 ECU/t.

Articolo 5

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (2), i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 279/75 si considerando rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nel quadro della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del terzo mese successivo.

Articolo 6

1. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto, fra l'altro, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75;

- di non dar seguito alla gara.

2. Qualora sia fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

3. La restituzione aggiudicata può essere concessa solo se la qualità del frumento duro esportato corrisponde almeno alla qualità richiesta per l'intervento, quale è definita dal regolamento (CEE) n. 1569/77.

A tal fine, l'organismo competente fa procedere a un'analisi della merce caricata e tiene a disposizione della Commissione un campione supplementare di ciascuna partita, prelevato e sigillato in presenza dell'aggiudicatario o di un suo rappresentante.

Le spese di campionatura e d'analisi sono a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 7

Le offerte devono pervenire alla Commissione, tramite l'organismo d'intervento greco, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema che figura in allegato.

In mancanza di offerte, l'organismo d'intervento greco ne informa la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

Le ore limite fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

(3) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.

(4) GU n. L 193 del 21. 7. 1984, pag. 20.

(5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(6) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

(7) GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

(1) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.

(2) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

ALLEGATO

Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII e la Repubblica democratica tedesca

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1.2.3 // // // // 1 // 2 // 3 // // // // Numerazione dei concorrenti // Quantità in tonnellate // Importo della restituzione all'esportazione in dracme/tonnellata // // // // 1 // // // 2 // // // 3 // // // etc. // // // // //

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