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Document 31985R1971

Regolamento (CEE) n. 1971/85 della Commissione del 17 luglio 1985 che modifica il regolamento n. 225/67/CEE relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi

GU L 185 del 18.7.1985, p. 15–16 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/07/1986; sostituito da 31986R2284

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/1971/oj

31985R1971

Regolamento (CEE) n. 1971/85 della Commissione del 17 luglio 1985 che modifica il regolamento n. 225/67/CEE relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi

Gazzetta ufficiale n. L 185 del 18/07/1985 pag. 0015 - 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 36 pag. 0083
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 36 pag. 0083


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1971/85 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1985

che modifica il regolamento n. 225/67/CEE relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85 (2),

visto il regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1983/82 (4), in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento n. 225/67/CEE della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2940/84 (6), ha determinato le spese di trasformazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole da prendere in considerazione all'atto dell'applicazione degli articoli 2 e 6 del regolamento n. 115/67/CEE; che, dato che successivamente tali spese sono aumentate, è opportuno modificare in conformità gli importi fissati dagli articoli 5 e 8 del regolamento n. 225/67/CEE;

considerando che l'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE prevede che, qualora le offerte e i corsi si riferiscano ad una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale il prezzo indicativo è stato fissato, il relativo importo venga adeguato in conformità dei coefficienti di equivalenza che figurano in allegato;

considerando che le qualità dei semi di colza e di ravizzone, nonché dei semi di girasole, forniti dai principali paesi terzi produttori, presentano talune differenze rispetto alle qualità prese in considerazione ai fini della determinazione dei coefficienti di equivalenza validi attualmente per i semi in provenienza da tali paesi; che occorre fissare coefficienti di equivalenza che tengano conto della nuova situazione;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 225/67/CEE è modificato come segue:

1) Nell'articolo 5, l'importo di « 4,6 ECU » che figura alla lettera a), l'importo di « 5,5 ECU » che figura alla lettera b) e l'importo di « 5,3 ECU » che figura alla lettera c) sono sostituiti rispettivamente dagli importi di « 4,8 ECU », « 5,7 ECU » e « 5,5 ECU ».

2) Nell'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, gli importi di « 4,6 ECU » e « 5,5 ECU » sono sostituiti rispettivamente da « 4,8 ECU » e « 5,7 ECU ».

3) Nell'articolo 8, terzo trattino, l'importo di « 3,6 ECU » è sostituito da « 3,7 ECU ».

4) La tabella che figura in allegato è sostituita dalla seguente tabella:

(in ECU/100 kg)

1.2,3 // // // // Coefficiente di equivalenza // 1.2.3 // // Importo da detrarre dal prezzo // Importo da aggiungere al prezzo // // // // A. Semi di colza e di ravizzone in provenienza: // // // - dal Canada // 1,268 // - // - dagli altri paesi terzi // 1,075 // - // B. Semi di girasole in provenienza: // // // - dagli Stati Uniti o dal Canada // - // 0,854 // - dagli altri paesi terzi // - 1984, pag. 7.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente // 0,592 // // //

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12. (3) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67. (4) GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 6. (5) GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67. (6) GU n. L 277 del 20. 10.

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