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Document 31985L0003

    Direttiva 85/3/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1984 relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali

    GU L 2 del 3.1.1985, p. 14–18 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/09/1977; abrogato da 31996L0053

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/3/oj

    31985L0003

    Direttiva 85/3/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1984 relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali

    Gazzetta ufficiale n. L 002 del 03/01/1985 pag. 0014 - 0018
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0142
    edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 3 pag. 0228
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 14 pag. 0142
    edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 3 pag. 0228


    *****

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 19 dicembre 1984

    relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali

    (85/3/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75 e 76,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    considerando che, tenendo presenti le conclusioni dei Consigli europei del 19-20 marzo 1984, 25-26 giugno 1984 e 3-4 dicembre 1984, occorre che il Consiglio applichi senza indugio i processi paralleli di liberalizzazione ed armonizzazione di cui questa direttiva è parte e che adotti a tale effetto, entro il febbraio 1987 al più tardi, strumenti per stabilire in modo coerente i tempi in cui la liberalizzazione e l'armonizzazione diverranno effettive;

    considerando che le differenze fra le norme attualmente in vigore negli Stati membri in materia di pesi e dimensioni dei veicoli stradali commerciali esercitano un effetto negativo sulle condizioni di concorrenza e ostacolano il traffico fra gli Stati membri;

    considerando che è quindi necessario, nel quadro della politica comune dei trasporti, stabilire per i pesi, le dimensioni e certe altre caratteristiche di taluni veicoli norme comuni che ne consentano un miglior impiego nel traffico fra gli Stati membri;

    considerando che queste norme devono permettere l'equilibrio tra l'utilizzazione razionale ed economica di tali veicoli stradali commerciali, le esigenze di manutenzione dell'infrastruttura e le esigenze della sicurezza della strada;

    considerando che è opportuno che tali autoveicoli si conformino alle norme comunitarie in materia di rumore, sicurezza e gas di scarico;

    considerando che prescrizioni tecniche complementari relative ai pesi e alle dimensioni dei veicoli commerciali possono applicarsi al veicoli immatricolati in uno Stato membro; che queste prescrizioni non devono costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli commerciali fra gli Stati membri;

    considerando che sembra opportuno permettere agli Stati membri, che autorizzano nel loro territorio pesi e dimensioni più elevati di quelli previsti dalla presente direttiva, di applicarli solo ai veicoli immatricolati nel loro territorio allorché essi sono utilizzati nel traffico nazionale; che tali disposizioni possono avere effetti meno favorevoli per i trasportatori degli altri Stati membri, rispetto ai trasportatori nazionali dello Stato di applicazione, di quelle in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva; che è opportuno ricorrere pertanto alle disposizioni dell'articolo 76 del trattato;

    considerando che è opportuno prendere misure atte a facilitare il controllo della conformità dei veicoli alla presente direttiva;

    considerando che lo stato di parte della rete stradale in Irlanda e nel Regno Unito non consente attualmente di applicare tutte le disposizioni della presente direttiva e che è pertanto opportuno rinviare temporaneamente l'applicazione di alcune di tali disposizioni in detti Stati membri alle condizioni che il Consiglio dovrà fissare in una decisione da adottare entro il febbraio 1987 al più tardi; considerando che non è possibile stabilire queste condizioni nella presente direttiva; considerando che, vista la necessità di apportare miglioramenti sostanziali alla relativa parte delle reti stradali, che richiederanno alcuni anni per essere completati, le condizioni di cui all'articolo 75, paragrafo 3, del trattato sono soddisfatte attualmente in quegli Stati membri e si presume che la situazione rimarrà invariata quando il Consiglio prenderà la decisione; che perciò questa decisione sarà adottata all'unanimità;

    considerando che occorre fissare quanto prima il peso per asse motore dei veicoli combinati a 5 o 6 assi;

    considerando che è opportuno considerare il modo di facilitare il trasporto combinato con container ISO di 40 piedi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    1. La presente direttiva si applica:

    a) alle dimensioni dei veicoli destinati a circolare su strada e ad essere adibiti al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote, un peso massimo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate ed una velocità massima superiore a 25 km/h;

    b) ai pesi e a certe altre caratteristiche dei veicoli definiti alla lettera a) e specificati all'allegato I, punto 2.

    2. Tutti i valori dei pesi indicati nell'allegato I valgono come norme di circolazione e quindi riguardano le condizioni di carico e non le norme di produzione che verranno definite in una successiva direttiva.

    Articolo 2

    Ai sensi della presente direttiva si intende per:

    - « veicolo a motore », qualsiasi veicolo fornito di un motore di propulsione e circolante su strada con mezzi propri;

    - « rimorchio », qualsiasi veicoli destinato ad essere agganciato ad un veicolo a motore, ad esclusione dei semirimorchi;

    - « semirimorchio », qualsiasi veicolo destinato ad essere agganciato ad un veicolo a motore in modo che una parte del rimorchio poggi sul veicolo a motore e una parte sostanziale del suo peso e del peso del suo carico sia sopportata da tale veicolo;

    - « veicolo combinato »,

    - un autotreno costituito da un veicolo a motore a cui è agganciato un rimorchio oppure

    - un autoarticolato costituito da un veicolo a motore a cui è agganciato un semirimorchio;

    - « dimensioni massime autorizzate », le dimensioni massime del veicolo dichiarate ammissibili, ai fini del traffico internazionale a norma della presente direttiva, dalla competente autorità dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in corcolazione;

    - « peso massimo autorizzato », il peso massimo del veicolo a pieno carico dichiarato ammissibile, ai fini del traffico internazionale a norma della presente direttiva, dalla competente autorità dello Stato membro nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione;

    - « peso massimo autorizzato per asse », il peso massimo dell'asse o del gruppo di assi a pieno carico dichiarato ammissibile, ai fini del traffico internationale a norma della presente direttiva, della competente autorità dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione.

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare l'uso nel loro territorio, per i trasporti internazionali, di veicoli immatricolati o immessi in circolazione in uno Stato membro per ragioni inerenti ai pesi e alle dimensioni, se tali veicoli sono conformi ai valori limite indicati nell'allegato I.

    Tale disposizione si applica anche se:

    a) i suddetti veicoli non sono conformi alle prescrizioni di detto Stato membro riguardanti talune caratteristiche relative ai pesi e alle dimensioni, non disciplinate nell'allegato I,

    b) l'autorità competente dello Stato membro in cui i veicoli sono immatricolati o immessi in circolazione ha autorizzato limiti superiori a quelli previsti nell'allegato I.

    2. Tuttavia il paragrafo 1, lettera a) lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di esigere, nel debito rispetto della legislazione comunitaria, che i veicoli immatricolati o immessi in circolazione nel loro territorio siano conformi alle loro prescrizioni nazionali riguardanti caratteristiche relative ai pesi e alle dimensioni non disciplinate nell'allegato I.

    3. Lo Stato membro che autorizza pesi e dimensioni superiori a quelli previsti dalla presente direttiva può limitare tale autorizzazione ai veicoli immatricolati o immessi in circolazione nel suo territorio quando siano utilizzati per effettuare trasporti nazionali.

    Articolo 4

    Per beneficiare dell'articolo 3, paragrafo 1, i veicoli che fanno parte di un veicolo combinato a 5 o 6 assi e che sono immessi in circolazione per la prima volta a decorrere dal 1o gennaio 1990, devono inoltre essere conformi alle prescrizioni tecniche delle direttive citate nell'allegato II.

    L'elenco delle direttive riportato in detto allegato è adeguato al progresso tecnico in conformità degli articoli 12 e 13 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata, da ultimo, dalla direttiva 80/1267/CEE (2).

    Articolo 5

    Per facilitare il controllo della conformità dei veicoli alla presente direttiva, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i veicoli siano muniti di una prova di tale conformità.

    Su proposta della Commissione il Consiglio adotta, entro sei mesi dall'adozione della presente direttiva, disposizioni particolareggiate riguardanti

    - la forma e il contenuto di detta prova nonché le condizioni per il suo rilascio,

    - il reciproco riconoscimento, da parte degli Stati membri, della prova rilasciata da altri Stati membri.

    La direttiva 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette e alle iscrizioni regolamentari, nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi (1), modificata dalla direttiva 78/507/CEE (2), sarà, se necessario, modificata di conseguenza.

    Articolo 6

    La presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni vigenti in ogni Stato membro in materia di circolazione stradale che permettono di limitare pesi e/o dimensioni dei veicoli su talune strade o opere di ingegneria civile, indipendentemente dallo Stato d'immatricolazione dei tali veicoli.

    Articolo 7

    1. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva:

    - a decorrere dal 1o luglio 1986 per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni diverse da quelle dell'articolo 4 e dell'allegato II;

    - a decorrere dal 1o gennaio 1990 per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 4 e dell'allegato II.

    Essi informano la Commissione delle misure che adottano ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

    2. Il Consiglio stabilirà il valore del peso sull'asse motore di un veicolo combinato a 5 o 6 assi, compreso il peso sull'asse motore facente parte di un asse tandem o tridem, entro il 31 dicembre 1985.

    Finché il Consiglio non stabilisce tale peso, nonché il peso sugli assi tandem e tridem dei veicoli a motore, resta applicabile la legislazione dello Stato membro in cui circola il veicolo.

    Articolo 8

    1. Le disposizioni dell'articolo 3, per quanto riguarda le norme di cui ai punti 2.2. e 3.3.2. dell'allegato I, non si applicano temporaneamente in Irlanda e nel Regno Unito.

    Questi due Stati membri applicano tuttavia l'articolo 3 ai veicoli articolati di cui al punto 2.2.2. dell'allegato I

    - se il loro peso totale a pieno carico non supera 38 tonnellate;

    - se il peso su ogni asse tridem alle distanze assiali specificate nel punto 3.3.2. dell'allegato I non supera 22,5 tonnellate.

    2. Entro il 30 giugno 1986 la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sull'evoluzione delle circostanze che hanno giustificato la deroga prevista dal pragrafo 1. Questa relazione sarà accompagnata da una proposta concernente:

    i) la durata della deroga e

    ii) la procedura di riesame periodico delle circostanze giustificanti il perdurare della deroga.

    Il Consiglio si pronuncerà su tale proposta entro il 28 febbraio 1987, secondo le procedure previste dal trattato.

    Articolo 9

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1984.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. BRUTON

    (1) GU n. C 124 del 17. 12. 1971, pag. 63 e GU n. C 144 del 15. 6. 1981, pag. 80.

    (2) GU n. C 61 del 10. 6. 1972, pag. 5 e GU n. C 113 del 7. 5. 1980, pag. 14.

    (1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

    (2) GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 34.

    (1) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 1.

    (2) GU n. L 155 del 13. 6. 1978, pag. 31.

    ALLEGATO I

    PESI E DIMENSIONI MASSIMI E CARATTERISTICHE CONNESSE DEI VEICOLI

    1.2 // 1. // Dimensioni massime autorizzate dei veicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) // 1.1. // Lunghezza massima // // - veicolo a motore 12,00 m // // - rimorchio 12,00 m // // - autoarticolato 15,50 m // // - autotreno 18,00 m // 1.2. // Larghezza massima (tutti i veicoli) 2,50 m // 1.3. // Altezza massima (tutti i veicoli) 4,00 m // 1.4. // Sono compresi nei valori di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3, le sovrastrutture amovibili e gli elementi standardizzati di carico quali i containter, // 1.5. // Ogni veicolo a motore o veicolo combinato in movimento deve potersi iscrivere in una corona circolare dal raggio esterno di 12,50 m e dal raggio interno di 5,30 m. // 2. // Peso massimo autorizzato dei veicoli (in tonnellate) // 2.1. // Veicoli facenti parte di un veicolo combinato // 2.1.1. // Rimorchi a 2 assi 18 t // 2.1.2. // Rimorchi a 3 assi 24 t // 2.2. // Veicoli combinati // 2.2.1. // Autotreni a 5 o 6 assi // // a) Veicolo a motore a 2 assi con rimorchio a 3 assi 40 t // // b) Veicolo a motore a 3 assi con rimorchio a 2 o 3 assi 40 t // 2.2.2. // Autoarticolati a 5 o 6 assi // // a) Veicolo a motore a 2 assi con semirimorchio a 3 assi 40 t // // b) Veicolo a motore a 3 assi con semirimorchio a 2 o 3 assi 40 t // // c) Veicolo a motore a 3 assi con semirimorchio a 2 o 3 assi che trasporta, sotto forma di trasporto combinato, un container ISO di 40 piedi 44 t // 3. // Peso massimo autorizzato per asse dei veicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) (in tonnellate) // 3.1. // Assi semplici // // Asse non motore semplice 10 t // 3.2. // Assi tandem dei rimorchi e semirimorchi // // La somma dei pesi per asse di un tandem non deve superare, se la distanza (d) assiale // 3.2.1. // è inferiore a 1 m (d < 1,0) 11 t // 3.2.2. // è pari o superiore a 1,0 m e inferiore a 1,3 µ d < 1,3) 16 t // 3.2.3. // è pari o superiore a 1,3 m e inferiore a 1,8 m (1,3 µ d < 1,8) 18 t // 3.2.4. // è pari o superiore a 1,8 m (1,8 µ d) 20 t // 3.3. // Assi tridem dei rimorchi e semirimorchi // // La somma dei pesi per asse di un tridem non deve superare, se la distanza (d) tra gli assi // 3.3.1. // è pari o inferiore a 1,3 m (d µ 1,3) 21 t // 3.3.2. // è superiore a 1,3 m e pari o inferiore a 1,4 m (1,3 < d µ 1,4) 24 t // 4. // Caratteristiche connesse dei veicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) // 4.1. // Tutti i veicoli // // Il carico sull'asse motore o sugli assi motori di un veicolo o di un veicolo combinato non deve essere inferiore al 25 % del peso totale a pieno carico del veicolo o del veicolo combinato, se impiegato nel traffico internazionale. // 4.2. // Autotreni // // La distanza tra l'asse posteriore di un veicolo a motore e l'asse anteriore di un rimorchio non deve essere inferiore a 3,00 m.

    ALLEGATO II

    ELENCO DELLE DIRETTIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 4

    1.2.3 // // // // Numero // Titolo // Gazzetta ufficiale // // // // 710/157/CEE // Livello sonoro ammissibile e dispositivo di scappamento dei veicoli a motore // n. L 42/70 // 73/350/CEE // Idem // n. L 321/73 // 77/212/CEE // Idem // n. L 66/77 // 70/221/CEE // Serbatoi di carburante liquido e dispositivi di protezione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi // n. L 76/70 // 79/490/CEE // Idem // n. L 128/79 // 70/311/CEE // Dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi // n. L 133/70 // 71/127/CEE // Retrovisori dei veicoli a motore // n. L 68/71 // 79/795/CEE // Idem // n. L 239/79 // 71/320/CEE // Frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi // n. L 202/71 // 74/132/CEE // Idem // n. L 74/74 // 75/524/CEE // Idem // n. L 326/75 // 79/489/CEE // Idem // n. L 128/79 // Rettifica // Idem // n. L 146/79 // 72/306/CEE // Misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli // n. L 190/72 // Rettifica // Idem // n. L 215/74 // 80/1269/CEE // Potenza dei motori degli autoveicoli // n. L 375/80 // // //

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