This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31984R1974
Commission Regulation (EEC) No 1974/84 of 11 July 1984 temporarily suspending certain provisions of Regulation (EEC) No 2042/75 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice
Regolamento (CEE) n. 1974/84 della Commissione dell' 11 luglio 1984 relativo alla sospensione temporanea di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso
Regolamento (CEE) n. 1974/84 della Commissione dell' 11 luglio 1984 relativo alla sospensione temporanea di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso
GU L 185 del 12.7.1984, p. 15–16
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1985; abrog. impl. da 31985R1885
Regolamento (CEE) n. 1974/84 della Commissione dell' 11 luglio 1984 relativo alla sospensione temporanea di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso
Gazzetta ufficiale n. L 185 del 12/07/1984 pag. 0015 - 0016
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1974/84 DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 1984 relativo alla sospensione temporanea di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, considerando che l'articolo 9 bis del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2466/82 (4), ha previsto il rilascio di titoli aventi una lunga validità per i prodotti delle sottovoci 11.07 A I b), 11.07 A II b) e 11.07 B della tariffa doganale comune; che questa particolare facoltà è stata concessa per tener conto delle pratiche commerciali concernenti i prodotti in causa; che, tuttavia, per evitare un'utilizzazione speculativa di questi titoli a lunga durata, il loro rilascio è stato subordinato a condizioni rigorose consistenti, in particolare, nell'obbligo d'indicare la destinazione all'esportazione e di esportare effettivamente verso detta destinazione e nell'obbligo di apportare le prove dell'arrivo a destinazione; considerando che, data la situazione e la prevedibile evoluzione del mercato mondiale dell'orzo e del malto, in particolare della concorrenza sostenuta e dell'incertezza sul mercato mondiale, è opportuno rendere temporaneamente più elastiche le esigenze previste dalla normativa in vigore; che appare giustificato, per la durata della campagna e al fine di consentire agli operatori di adeguarsi alle condizioni di mercato, sospendere l'obbligo di indicare la destinazione dell'esportazione e di esportare verso tale destinazione; considerando che, come corollario, occorre sospendere per il medesimo periodo le condizioni particolari previste dalla normativa attuale in materia di svincolo delle cauzioni connesse con la domanda di questi titoli a lunga scadenza; che questa sospensione deve riguardare, da una parte, l'obbligo d'indicare la destinazione e, dall'altra, l'obbligo di apportare la prova dell'arrivo a destinazione; considerando che le misure sospensive previste a titolo temporaneo dal presente regolamento non devono in alcun modo incidere sugli obblighi attualmente esistenti per i titoli validi al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento; considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 9 quater del regolamento (CEE) n. 2042/75 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 9 quater 1. Per le domande di titoli di esportazione relativi ai prodotti delle sottovoci 11.07 A I b), 11.07 A II b) e 11.07 B della tariffa doganale comune, presentate a partire dal 1o luglio 1984 fino al 30 aprile 1985, sono sospese le disposizioni dell'articolo 9 bis. 2. In deroga all'articolo 9 e a richiesta dell'interessato, i titoli di esportazione per i prodotti di cui al paragrafo 1, le cui domande sono presentate a decorrere dal 1o luglio 1984, fino al 30 aprile 1985, sono validi a partire dalla data del loro rilascio a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80: - sino al 30 settembre 1985, quando sono rilasciati dal 1o gennaio al 30 aprile 1985; - sino alla fine dell'undicesimo mese seguente, quando sono rilasciati dal 1o luglio al 31 ottobre 1984; - sino al 30 settembre 1985, quando sono rilasciati dal 1o novembre al 31 dicembre 1984. 3. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3183/80, i diritti risultanti dai titoli di cui al paragrafo 2 non sono trasmissibili. 4. Per i titoli in virtù del paragrafo 2, la cauzione è di: - 30 ECU per tonnellata per i titoli rilasciati fino al 31 dicembre 1984; - 24 ECU per tonnellata per i titoli rilasciati fra il 1o gennaio e il 30 aprile 1985 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1984. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1984. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5. (4) GU n. L 263 dell'11. 9. 1982, pag. 8.