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Document 31984R1036
Council Regulation (EEC) No 1036/84 of 31 March 1984 fixing the minimum price for soya beans for the 1984/85 marketing year
Regolamento (CEE) n. 1036/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che fissa il prezzo minimo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1984/1985
Regolamento (CEE) n. 1036/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che fissa il prezzo minimo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1984/1985
GU L 107 del 19.4.1984, p. 45–45
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1985
Regolamento (CEE) n. 1036/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che fissa il prezzo minimo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1984/1985
Gazzetta ufficiale n. L 107 del 19/04/1984 pag. 0045 - 0045
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1036/84 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 1984 che fissa il prezzo minimo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1984/1985 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1614/79 del Consiglio , del 24 luglio 1979 , recante misure speciali per i semi di soia ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1984/82 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 4 , vista la proposta della Commissione ( 3 ) , considerando che , a norma dell ' articolo 2 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 1614/79 , il Consiglio fissa ogni anno un prezzo minimo per i semi di soia ; che tale prezzo è fissato ad un livello che garantisca ai produttori di vendere i semi di soia al prezzo più vicino possibile al prezzo d ' obiettivo , tenuto conto delle variazioni del mercato e delle spese di trasporto dei semi dalle zone di produzione verso le zone di trasformazione ; considerando che , per raggiungere questi obiettivi , il prezzo minimo deve essere fissato per una qualità tipo e per uno stadio ben determinati , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1984/1985 , il prezzo minimo dei semi di soia di cui all ' articolo 2 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 1614/79 è fissato a 50,17 ECU per 100 chilogrammi . Articolo 2 Il prezzo di cui all ' articolo 1 si riferisce ai semi rispondenti ai requisiti di cui all ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1035/84 del Consiglio , del 31 marzo 1984 , che fissa il prezzo d ' obiettivo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1984/1985 ( 4 ) . Tale prezzo s ' intende per merce in partenza dalle zone di produzione . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1984 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 31 marzo 1984 . Per il Consiglio Il Presidente M . ROCARD ( 1 ) GU n . L 190 del 28 . 7 . 1979 , pag . 8 . ( 2 ) GU n . L 215 del 23 . 7 . 1982 , pag . 7 . ( 3 ) GU n . C 62 del 5 . 3 . 1984 , pag . 19 . ( 4 ) Vedi pagina 44 della presente Gazzetta ufficiale .