Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983R3748

    Regolamento (CEE) n. 3748/83 del Consiglio del 22 dicembre 1983 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca (1984)

    GU L 371 del 31.12.1983, p. 14–33 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/3748/oj

    31983R3748

    Regolamento (CEE) n. 3748/83 del Consiglio del 22 dicembre 1983 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca (1984)

    Gazzetta ufficiale n. L 371 del 31/12/1983 pag. 0014 - 0033


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3748/84 DEL CONSIGLIO

    del 22 dicembre 1983

    recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di contingente tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca ( 1984 )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che , nel quadro delle relazioni esterne nel settore della pesca , è opportuno che la Comunità sospenda parzialmente i dazi della tariffa doganale comune gravanti su un certo numero di prodotti della pesca , nei limiti di contingenti tariffari comunitari di volumi adeguati ; che è pertanto opportuno aprire per il 1984 contingenti tariffari comunitari per i sebasti ( Sebastes spp . ) interi , congelati , i merluzzi ( Gadus morhua ) interi , congelati , i filetti di merluzzi congelati , i lati di aringhe preparati o conservati in aceto , presentati in imballaggi di un contenuto netto di 10 chilogrammi o più , delle sottovoci ex 03.01 B I f ) 2 , ex 03.01 B I h ) 2 , ex 03.01 B II b ) 1 e ex 16.04 C II della tariffa doganale comune ; che l ' ammissione al beneficio dei contingenti aperti per i prodotti delle sottovoci ex 03.01 B I h ) 2 e ex 03.01 B II b ) 1 è subordinata , in particolare , alla presentazione alle autorità doganali della Comunità di un certificato rilasciato dagli organismi riconosciuti del paese di origine attestante che i prodotti in questione provengono da pesci appartenenti alle popolazioni del Nord Atlantico pescati nel rispetto delle convenzioni internazionali sulla conservazione e la gestione delle risorse della pesca ; che i certificati relativi a tali prodotti devono inoltre attestare che i prodotti presentati provengono da merluzzi della specie Gadus morhua ;

    considerando che , ai sensi dell ' articolo 64 dell ' atto di adesione del 1979 , la Repubblica ellenica è tenuta , per i prodotti in questione , ad applicare integralmente il dazio della tariffa doganale comune o a ravvicinarvisi dal 1° gennaio 1981 ; che pertanto è necessario coprire , col beneficio dei contingenti tariffari in questione , il fabbisogno di detto Stato membro nel corso del periodo contingentale ;

    considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori , in particolare , condizioni uguali e continue di accesso a tali contingenti e l ' applicazione continua a tutte le importazioni dei tassi previsti per detti contingenti fino al loro esaurimento ; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari , basato s una ripartizione tra gli Stati membri , consente di rispettare la natura comunitaria di tali contingenti riguardo ai principi enunciati ; che , per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione , tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati , da una parte , secondo i dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e , dall ' altra , secondo le prospettive economiche per l ' anno contingentale considerato ;

    considerando , tuttavia , che i prodotti considerati , di origine ben determinata , non sono specificati nelle nomenclature statistiche ; che pertanto non è stato ancora possibile raccogliere dati statistici sufficientemente precisi e rappresentativi ; che , di conseguenza , è opportuno attribuire alle riserve comunitarie una parte del volume di tali contingenti , mentre il saldo di tali volumi è ripartito tra gli Stati membri secondo il loro fabbisogno prevedibile di importazioni ; che per questi prodotti la percentuale di partecipazione iniziale al volume contingentale può essere stabilita come segue :

    * ex 03.01 B I f ) 2 * ex 03.01 B II b ) 1 * ex 16.04 C II *

    * ex 03.01 B I h ) 2 * * *

    * ( 6 000 t ) * ( 19 000 t ) * 4 500 t ) *

    Benelux * 3,11 * 1,29 * 3,45 *

    Danimarca * 6,23 * 3,40 * 0,69 *

    Germania * 21,16 * 26,43 * 86,20 *

    Grecia * 0,28 * 0,21 * 0,69 *

    Francia * 13,05 * 12,65 * 0,69 *

    Irlanda * 0,28 * 0,13 * 0,69 *

    Italia * 0,28 * 0,28 * 0,69 *

    Regno Unito * 55,61 * 55,61 * 6,90 *

    considerando che , per tener conto dell ' eventuale evoluzione delle importazioni di tali prodotti , occorre suddividere in due parti i volumi contingentali , ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importatori , è opportuno fissare la prima parte dei contingenti tariffari comunitari ad un livello relativamente elevato che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere rispettivamente a 5 718 , 18 107 e 2 900 tonnellate ;

    considerando che le quote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che , per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità , è necessario che ogni Stato membro , che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale , proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva ; che questo prelievo deve essere effettuato , da ciascuno Stato membro , ogniqualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente e ciò finchù la consistenza della riserva lo permetta ; che , tenuto conto della sensibilità del mercato della pesca esistente nel Regno Unito , è opportuno evitare di esporre tale mercato a pressioni troppo forti provocate da importazioni troppo importanti in provenienza da paesi terzi ; che occorre pertanto , fermo restando il regime che sarà deciso in futuro , escludere questo Stato membro dall ' obbligo di prelevare quote supplementari da alcune riserve ; che le quote iniziali e supplementari debbono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest ' ultima deve poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

    considerando che , se ad una data determinata del periodo contingentale in uno Stato membri si rendesse disponibile una forte rimanenza della quota iniziale , tale Stato membro deve riversarne una percentuale notevole nella riserva , per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro , mentre potrebbe essere utilizzata in altri ; che , tuttavia , un eventuale trasferimento in talune riserve può essere effettuato dal Regno Unito soltanto nei limiti delle quantità necessarie a soddisfare le necessità effettive di altri Stati membri che non possono essere coperte dai meccanismi che sono loro direttamente applicabili ;

    considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effetuata da uno dei suoi membri ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984 è aperto un contingente tariffario comunitario di 6 000 tonnellate , al dazio del 3,7 % , per i sebasti ( Sebastes spp . ) interi , congelati , e i merluzzi ( Gadus morhua ) interi , congelati , delle sottovoci ex 03.01 B I f ) 2 della tariffa doganale comune , destinati a subire uno dei trattamenti autorizzati in virtù del paragrafo 4 .

    2 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984 è aperto un contingente tariffario comunitario di 19 000 tonnellate , al dazio del 4 % , per i filetti congelati di merluzzi ( Gadus morhua ) della sottovoce ex 03.01 B II b ) 1 della tariffa doganale comune , destinati a subire uno dei trattamenti autorizzati in virtù del paragrafo 4 .

    3 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984 è aperto un contingente tariffario comunitario di 4 500 tonnellate , al dazio del 10 % , per i lati di aringa , preparati o conservati in aceto , presentati in imballaggi di un contenuto netto di 10 chilogrammi ed oltre , della sottovoce ex 16.04 C II della tariffa doganale comune .

    4 . Fatto salvo il paragrafo 5 , il regime preferenziale previsto ai paragrafi 1 e 2 si applica ai pesci destinati a subire un trattamento che non si limiti ad una o più delle operazioni seguenti :

    - lavatura , svuotamento , taglio della coda , taglio della testa ;

    - taglio , escluso il filettaggio o il taglio di blocchi congelati ;

    - calibratura ;

    - etichettattura ;

    - condizionamento ;

    - refrigerazione ;

    - congelamento ;

    - surgelamento ;

    - decongelamento , separazione .

    Il regime preferenziale non si applica ai prodotti destinati a subire un trattamento che apre il diritto al contingente , ma effettuato a livello di commercio al dettaglio o di aziende di ristoro . I prodotti di cui al paragrafo 2 che sono presentati sotto forma di filetti individuali e in imballaggi immediati di contenuto netto di 4 chilogrammi o più , sono considerati come rispondenti alle condizioni previste dal presente paragrafo . Il regime preferenziale si applica unicamente ai pesci destinati al consumo umano .

    5 . Il beneficio dei contingenti tariffari aperti per i prodotti delle sottovoci ex 03.01 B I h ) 2 e ex 03.01 B II b ) 1 della tariffa doganale comune è riservato ai prodotti accompagnati da un certificato , conforme a uno dei modelli ripresi nell ' allegato I , rilasciato da uno degli organismi autorizzati del paese di origine indicati nell ' allegato II , che attesta che i pesci utilizzati sono stati pescati nell ' Atlantico del Nord , in osservanza delle convenzioni internazionali sulla conservazione e la gestione delle risorse della pesca . Il certificato deve inoltre attestare che i prodotti presentati provengono da merluzzi della specie Gadus morhua .

    6 . Nei limiti di questi contingenti tariffari , la Repubblica ellenica applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia nell ' atto di adesione del 1979 .

    Articolo 2

    1 . I contingenti tariffari di cui all ' articolo 1 sono suddivisi in due parti . La prima parte di ciascun contingente , rispettivamente di 5 718 , 18 107 e 2 900 tonnellate è ripartita tra gli Stati membri ; le quote , che salvo quanto disposto dall ' articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1984 , ammontano a :

    * Contingente * Contingente * Contingente *

    * articolo 1 * articolo 1 * articolo 1 *

    * paragrafo 1 * paragrafo 2 * paragrafo 3 *

    * 6 000 t * 19 000 t * 4 500 t *

    * al 3,7 % * al 4 % * al 10 % *

    Benelux * 178 * 234 * 1001 *

    Danimarca * 356 * 617 * 20 *

    Germania * 1 210 * 4 785 * 2 500 *

    Grecia * 16 * 38 * 20 *

    Francia * 746 * 2 290 * 20 *

    Irlanda * 16 * 23 * 20 *

    Italia * 16 * 50 * 20 *

    Regno Unito * 3 180 * 10 070 * 200 *

    * 5 718 * 18 107 * 2 900 *

    2 . La seconda parte di ciascun contingente , rispettivamente 282 , 893 e 1 100 tonnellata , costituisce la riserva corrispondente .

    Articolo 3

    1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro , quale è fissata dall ' articolo 2 , paragrafo 1 , ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva , in caso di applicazione dell ' articolo 5 , è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato membro in questione procede immediatamente , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , purchù l ' entità della riserva lo permetta .

    2 . Se , dopo aver esaurito la quota iniziale , uno Stato membro ha utilizzato per il 90 % o più anche la seconda quota ; esso procede immediatamente , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore .²

    3 . Se , dopo aver esaurito la seconda quota , uno Stato membro ha utilizzato per il 90 % o più anche la terza quota , esso procede immediatamente , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta quota pari alla terza .

    Questo procedimento si applica fino a esaurimento della riserva .

    4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere esaurite ed informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente regolamento .

    5 . Tuttavia , per quanto concerne i contingenti di cui all ' articolo 1 , paragrafi 1 e 2 , i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano al Regno Unito .

    Articolo 4

    Le quote supplementari prelevate ai sensi dell ' articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1984 .

    Articolo 5

    1 . Gli Stati membri trasferiscono alla riserva , al più tardi il 1° ottobre 1984 , la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che , al 15 settembre 1984 , ecceda il 20 % del volume iniziale . Essi possono trasferire un quantitativo superiore se vi è motivo di ritenere che la loro quota iniziale rischi di non essere utilizzata .

    $Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1984 , il totale delle importazioni del prodotto in questione , effettuate al 15 settembre 1984 incluso e imputate al contingente comunitario nonchù , se del caso , la frazione della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva .

    2 . Tuttavia , per quanto riguarda i contingenti di cui all ' articolo 1 , paragrafi 1 e 2 , un eventuale trasferimento alla riserva può essere effettuato dal Regno Unito soltanto nei limiti delle quantità necessarie a soddisfare le necessità effettive di altri Stati membri che non possono essere coperte sia dalle loro quote iniziali , sia dalla riserva corrispondente eventualmente ricostituita conformemente al paragrafo 1 .

    Articolo 6

    La Commissione calcola i volumi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e , non appena ricevute le notifiche , informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva .

    Essa informa inoltre gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1984 , dell ' entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell ' articolo 5 .

    Essa vigila affinchù il prelievo che esaurisce una della riserve sia limitato al quantitativo disponibile e , a tal fine , ne precisa l ' entità allo Stato membro che procede all ' ultimo prelievo .

    Articolo 7

    1 . Gi Stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinchù l ' apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell ' articolo 3 renda possibile le imputazioni , senza discontinuità , alla propria parte cumulata dei contingenti comunitari .

    2 . Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni opportune al fine di garantire che i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafi 1 e 2 , adempiono le condizioni riprese in detto articolo per essere ammesse al beneficio dei contingenti tariffari . In tal caso il controllo dell ' utilizzazione per la destinazione particolare prescritta avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie in materia .

    3 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in causa il libero accesso alle quote ad essi assegnate .

    4 . Gli Stati membri imputano alle loro quote le importazioni del prodotto in questione man mano che viene presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica .

    5 . Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 4 .

    Articolo 8

    L ' ammissione al beneficio dei contingenti tariffari non può essere subordinata da uno Stato membro al deposito di una cauzione destinata unicamente ad assicurare il non superamento delle quote parti previste dal presente regolamento , finchù l ' utilizzazione effettiva delle quote parti che qui vengono attribuite non supera il 90 % delle quote stesse .

    Articolo 9

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 15 aprile ed il 15 luglio l ' estratto delle imputazioni effettuate sulle loro quote nel corso rispettivamente del primo e del secondo trimestre .

    Su richiesta della Commissione , essi comunicano l ' estratto delle imputazioni in periodi più brevi . Questi estratti devono essere trasmessi entro dieci giorni a partire dalla scadenza di ciascun periodo .

    Articolo 10

    Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinchù sia osservato il presente regolamento .

    Articolo 11

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1984 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1983 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C . VAITSOS

    ALLEGATO I

    MODELLI DI CERTIFICATO

    Formulario : vedi G.U .

    ALLEGATO II

    Paese d ' origine * Autorità competente *

    Islanda * Customs Iceland *

    Norvegia * Quality Inspection Department Directorate Generale of Fisheries Bergen ( Norway ) *

    Canada * Department of Fischeries and Oceans *

    Stati Uniti * Department of Commerce Washington D.C .

    Top