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Document 31983R3351
Council Regulation (EEC) No 3351/83 of 14 November 1983 on the procedure to facilitate the issue of movement certificates EUR.1 and the making out of forms EUR.2 under the provisions governing preferential trade between the European Economic Community and certain countries
Regolamento (CEE) n. 3351/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo alla procedura destinata a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR 1 e la compilazione dei formulari EUR 2, previsto dalle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità economica europea e alcuni paesi
Regolamento (CEE) n. 3351/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo alla procedura destinata a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR 1 e la compilazione dei formulari EUR 2, previsto dalle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità economica europea e alcuni paesi
GU L 339 del 5.12.1983, p. 19–28
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2001; abrogato da 32001R1207
Regolamento (CEE) n. 3351/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo alla procedura destinata a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR 1 e la compilazione dei formulari EUR 2, previsto dalle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità economica europea e alcuni paesi
Gazzetta ufficiale n. L 339 del 05/12/1983 pag. 0019 - 0028
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3351/83 DEL CONSIGLIO del 14 novembre 1983 relativo alla procedura destinata a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR 1 e la compolazione dei formulari EUR 2 , previsto dalle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità economica europea e alcuni paesi IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , vista la proposta della Commissione , considerando che le disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità economica europea e alcuni paesi prevedono che il carattere originario delle merci nell ' ambito di un regime preferenziale deve essere comporvato all ' importazione dalla presentazione di un certificato di circolazione EUR 1 o di un formulario EUR 2 ; che i certificati di circolazione EUR 1 sono rilasciati dalle autorità doganali degli Stati membri su richiesta degli esportatori comunitari ed i formulari EUR 2 devono essere compilati dagli esportatori comunitari ; considerando che il carattere di prodotto originario nell ' ambito di un regime preferenziale può essere acquisito per una merce in seguito a lavorazioni o trasformazioni effettuate in uno o più Stati membri ; considernado che ne deriva che le informazioni relative alla lavorazione od alla trasformazione effettuate in uno Stato membro possono essere richieste da un esportatore comunitario in un altro Stato membro ; considerando che le merci importate in uno Stato membro possono avere il carattere originario nell ' ambito di un regime preferenziale ed essere destinate alla lavorazione od alla trasformazione oppure alla riesportazione tal quali in un altro Stato membro ; che è pertanto evidente che le informazioni relative al loro carattere devono essere trasmesse da uno Stato membro ad un altro ; considerando che le stesse considerazioni s ' applicano per quanto di ragione alle transazioni che hanno luogo in un unico Stato membro e che la procedura destinata a facilitare la trasmissione di informazioni fra imprese di diversi Stati membri dovrebbe applicarsi a questo tipo di transazioni ; considerandoche l ' esperienza ha dimostrato che la procedura definita al regolamento ( CEE ) n . 1908/73 del Consiglio , del 4 luglio 1973 , relativo alla procedura destinata a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione delle merci previsto dalle disposizioni relative agli scambi tra la Comunità economica europea ed alcuni paesi ( 1 ) , per l ' utilizzazione di dichiarazioni dello speditore e di schede d ' informazione deve essere modificata ed esposta inmodo più chiaro e che deve essere rivisto il formulario della dichiarazione dello speditore e delle schede d ' informazione ; considerando che , ai sensi della procedura vigente , una dichiarazione dello speditore può riguardare esclusivamente un ' unica spedizione di merci , anche se nel corso di un determinato periodo lo speditore fornisce a un determinato cliente merci il cui carattere originario resta costante ; che è pertanto opportuno prevedere che le dichiarazioni degli speditori possono essere fatte a lungo termine ; considerando che , poichù la dichiarazione dello speditore è di norma redatta su una fattura commerciale , l ' esigenza d ' una firma autografa si ciascuna dichiarazione risulta di gravosa applicazione allorchù le fatture sono preparate mediante elaboratori elettronici , in quanto è ormai divenuta una prassi commerciale diffusa non firmare in forma autografa le fatture a fini commerciali ; che per tale motivo si può rinunciare all ' esigenza di una firma autografa per quanto riguarda le dichiarazioni dello speditore elaborate elettronicamente ; considerando che l ' esperienza ha inoltre dimostrato la necessità di adeguate precedure di verifica doganale previste dal regolamento ( CEE ) n . 1468/81 del Consiglio , del 19 maggio 1981 , relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri ed alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentoazione doganale o agricola ( 2 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Utilizzazione delle dichiarazioni dello speditore 1 . Gli speditori di merci destinate ad essere esportate dalla Comunità tal quali o dopo lavorazione o trasformazione possono fornire una dichiarazione relativa al carattere dei prodotti spediti in base alle norme comunitarie in materia di origine preferenziale , in appresso denominata « dechiarazione della speditore » . 2 . La dichiarazione dello speditore può essere utilizzata dagli esportatori come elemento di prova , in particolare per la domanda di rilascio di certificati di circolazione EUR 1 o come base per la compilazione dei formulari EUR 2 . Articolo 2 Utilizzazione dei certificati di informazione INF 4 1 . Le autorità doganali possono richiedere all ' esportatore la presentazione di un certificato d ' informazione INF 4 per accertare la regolarità e l ' autenticità della dichiarazione dello speditore . 2 . Le autorità doganali hanno facoltà di richiedere tutti i documenti giustificativi o di procedere a tutti i controlli che esse ritengano utili per verificare l ' esattezza della dichiarazione dello speditore o del certificato d ' informazione . TITOLO II DICHIARAZIONI DELLO SPEDITORE Articolo 3 Presentazione delle dichiarazioni dello speditore Esclusi i casi di cui all ' articolo 4 , lo speditore è tenuto a fornire una dichiarazione separata per ciascun invio di merci sulla fattura commerciale relativa alla spedizione considerata o in allegato alla fattura oppure si un bollettino di consegna o su un altro documento commerciale relativo a detta spedizione nel qauale le merci i n questione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato per consentirne l ' identificazione . Articolo 4 Dichiarazioni a lungo termine dello speditore 1 . Lo speditore che fornisce regolarmente ad un determinato acquirente mereci di cui si prevede che il carattere originario resti costante per lunghi periodi di tempo può presentare un ' unica dichhiarazione che copre invi successivi di dette merci , qui appresso denominata « dichiarazione a lungo termine » . 2 . Di norma , la dichiarazione a lungo termine può riferirsi unicamente ad un periodo di un anno a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione . Le autorità doganali possono fissare le condizioni in base alle quali possono essere autorizzati periodi superiori ad un anno . 3 . Qualora la dichiarazione a lungo termine non sia più valida in relazione alle merci fornite lo speditore ne informa immediatamente il cliente . Articolo 5 Forma e compilazione delle dichiarazioni dello speditore 1 . Per le merci che hanno ottenuto il carattere originario nell ' ambito di un regime preferenziale , la dichiarazione dello speditore deve essere presentata nella forma prevista all ' allegato I oppure all ' allegato II se si tratta di una dichiarazione a lungo termine . 2 . Per le merci che sono state sottoposte a trasformazione o lavorazione nella Comunità senza aver ottenuto il carattere originario nell ' ambito di un regime preferenziale , la dichiarazione dello speditore deve essere compilata nella forma prevista all ' allegato III oppure all ' allegato IV se si tratta di una dichiarazione a lungo termine . 3 . La dichiarazione dello speditore può essere redatta su formulari prestampati . Artifcolo 6 Firma 1 . La dichiarazione dello speditore è firmata in forma autografa . 2 . Tuttavia , quando la fattura e la dichiarazione dello speditore sono approntate mediante elaboratori elettronici , la dichiarazione dello speditore può non essere firmata in forma autografa , a condizione che risulti individuabile l ' impiegato responsabile della società di spedizione , secondo quanto è prescritto dalle autorità doganali dello Stato membro nel quale è compilata la dichiarazione dello speditore . Dette autorità doganali possono fissare le condizione di applicazione del presente paragrafo . TITOLO III CERTIFICATO D ' INFORMAZIONE INF 4 Articolo 7 Richiesta e rilascio del certificato d ' informazione 1 . Il certificato d ' informazione INF 4 è rilasciato dal competente ufficio doganale dopo che questo ha adottato tutte le misure necessarie per verificare l ' esatezza , in relazione alle merci fornite , delle informazioni contenute nel certificato e nella richiesta relativa al suo rilascio presentata dallo speditore . 2 . Detto certificato è consegnato o inviato allo speditore il quale lo trasmette all ' acquirente o all ' ufficio doganale che ne ha chiesta la presentazione . 3 . La domanda dev ' essere conservata dall ' ufficio di rilascio almeno per due anni . Articolo 8 Modello del certificato d ' informazione 1 . Il modello del certificato d ' informazione INF 4 e della domanda di rilascio di un certificato d ' informazione da utilizzare è quello contenuto all ' allegato V stampato in una o più delle lingue ufficiali della Comunità . Il certificato d ' informazione INF 4 viene compilato in una di tali lingue e in conformità alle disposizioni di diritto interno dello Stato d ' esportazione ; se viene compilato a mano , deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello . Esso deve inoltre recare un numero do serie , stampato o no , destinato a contraddistinguerlo . 2 . Il certificato d ' informazione INF 4 deve avere il formato A4 ( 210 × 297 mm ) , con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza . Esso deve essere stampato su carta bianca per scritture , non contenente pasta meccanica , del peso minimo di 25 g il m² . 3 . Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate . In quest ' ultimo caso , su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione . I formulari devono recare menzione del nome e dell ' indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l ' identificazione . TITOLO IV DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E TRANSITORIE Articolo 9 Informazione Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure prese per l ' applicazione del presente regolamento , nonchù i particolari problemi posti dalla sua applicazione . La Commissione ne informa gli altri Stati membri . Articolo 10 Abrogazione delle disposizioni precedenti 1 . Il regolamento ( CEE ) n . 1908/73 è abrogato . 2 . Tuttavia , le dichiarazioni degli speditori e le schede di informazione rilasciate in virtù del regolamento ( CEE ) n . 1908/73 continuano ad essere valide . 3 . Il modello scheda di informazione di cui all ' allegato II del regolamento ( CEE ) n . 1908/73 può essere utilizzato per un periodo di dodici mesi a decorrere dall ' entrata in vigore del presente regolamento alle condizioni dallo stesso fissate . Articolo 11 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 14 novembre 1983 . Per il Consiglio Il Presidente C . SIMITIS ( 1 ) GU n . L 197 del 17 . 7 . 1973 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 144 del 2 . 6 . 1981 , pag . 1 . ALLEGATO I DICHIARAZIONE PER PRODOTTI AVENTI CARATTERE ORIGINARIO NELL ' AMBITO DI UN REGIME PREFERENZIALE Lo sottoscritto dichiaro che le merci descritte in questa fattura ... ( 1 ) sono state prodotte in ... ( 2 ) e rispondono alle norme in materia di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con ... ( 3 ) Mi impegno a presentare , su richiesta delle competenti autorità doganali , tutta la relativa documentazione giustificativa . ... ( 4 ) ... ( 5 ) ... ( 6 ) Nota Il testo all ' interno del riquardro , opportunamente completato secondo quanto contenuto nelle note seguenti , costituisce una dichiarazione dello speditore . Le note non devono essere riprodotte . ( 1 ) - Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nella fattura , esse devono essere chiaramente indicate e contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente : « ... descritte in questa fattura e contrassegnate ... sono state prodotte ... » . - Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o allegato alla fattura ( vedi articolo 3 ) , il tipo del documento in questione deve essere citato sostituendolo al termine « fattura » . ( 2 ) La Comunità , lo Stato membro o uno Stato partner . Qualora si tratti di uno Stato partner , deve essere indicato anche l ' ufficio doganale comunitario che detiene il ( i ) certificato ( i ) EUR 1 o EUR 2 in questione , fornendo il nulmero del ( dei ) certificato ( i ) o del ( dei ) formulario ( ri ) o, qiesto,e ed eventualmente il relativo numero di registrazione doganale . ( 3 ) Indicare lo Stato o gli Stati partner interessati . ( 4 ) Luogo e data . ( 5 ) Nome e funzione nella società . ( 6 ) Firma . ALLEGATO II DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE PER PRODOTTI AVENTI CARATTERE ORIGINARIO NELL ' AMBITO DI UN REGIME PREFERENZIALE Lo sottoscritto dichiaro che le merci qui di seguito descritte : ... ( 1 ) ... ( 2 ) che sono regolarmente fornite a ... ( 3 ) sono state prodotte in ... ( 4 ) e rispondono alle norme in materia di origine che regolano gli scambi preferenziali con ... ( 5 ) . La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal ... al ... ( 6 ) . Mi impegno ad informare immediatamente ... ( 3 ) della perdita di validità della presente dichiarazione . Mi impegno a presentare , su richiesta delle competenti autorità doganali , tutta la relativa documentazione giustificativa . ... ( 7 ) ... ( 8 ) ... ( 9 ) Nota Il testo all ' interno del riquadro , opportunamente completato secondo quanto contenuto nelle note seguenti , costituisce una dichiarazione dello speditore . Le note non devono essere riprodotte . ( 1 ) Descrizione . ( 2 ) Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture , ad esempio numero di modello . ( 3 ) Nome della società rifornita . ( 4 ) La Comunità , lo Stato membro o uno Stato partner . Qualora si tratti di uno Stato partner , deve essere indicato anche l ' ufficio doganale comunitario che detiene il ( i ) relativo ( i ) certificato ( i ) EUR 1 o EUR 2 . ( 5 ) Indicare lo Stato o gli Stati partner interessati . ( 6 ) Inserire le date . Salve restando le condizioni stabilite dalle autorità doganali , il periodo non dovrebbe di norma superare i 12 mesi . ( 7 ) Luogo e data . ( 8 ) Nome e funzione , ragione sociale e indirizzo della società . ( 9 ) Firma . ALLEGATO III DICHIARAZIONE PER PRODOTTI AVENTI CARATTERE ORIGINARIO NELL ' AMBITO DI UN REGIME PREFERENZIALE Lo sottoscritto dichiaro che le merci descritte in questa fattura ... ( 1 ) sono state prodotte in ... ( 2 ) e rispondono alle norme in materia di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con ... ( 3 ) ... ( 4 ) ... ( 5 ) ... ( 6 ) Mi impegno a presentare , su richiesta delle competenti autorità doganali , tutta la relativa documentazione giustificativa . ... ( 7 ) ... ( 8 ) ... ( 9 ) Nota Il testo all ' interno del riquardro , opportunamente completato secondo quanto contenuto nelle note seguenti , costituisce una dichiarazione dello speditore . Le note non devono essere riprodotte . ( 1 ) - Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nella fattura , esse devono essere chiaramente indicate e contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente : « ... descritte in questa fattura e contrassegnate ... sono state prodotte ... » . - Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o allegato alla fattura ( vedi articolo 3 ) , il tipo del documento in questione deve essere citato sostituendolo al termine « fattura » . ( 2 ) La Comunità o lo Stato membro . ( 3 ) La descrizione deve essere fornita in tutti i casi . Essa deve essere adeguata e sufficientemente particolareggiata da consentire la classificazione tariffaria delle merci considerate . ( 4 ) Indicare il valore in dogana unicamente nei casi in cui sia richiesto . ( 5 ) Indicare il paese d ' origine unicamente nei casi in cui sia richiesto . L ' origine da fornire deve essere un ' origine preferenziale mentre in tutti gli altri casi deve essere indicata l ' origine di « paese terzo » . ( 6 ) Da aggiungere « e sono state sottoposte alle seguenti operazioni ( nella Comunità ) ( Stato membro ) ... » con una descrizione delle operazioni effettuate quanlora tale informazione sia richiesta . ( 7 ) Luogo e data . ( 8 ) Nome e funzione nella società . ( 9 ) Firma . ALLEGATO IV DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE PER PRODOTTI AVENTI CARATTERE ORIGINARIO NELL ' AMBITO DI UN REGIME PREFERENZIALE Lo sottoscritto dichiaro che le merci qui di seguito descritte ... ( 1 ) ... ( 2 ) , che sono regolarmente fornite a ... ( 3 ) , sono state prodotte in ... ( 4 ) e incorporano i seguenti elementi o materiali che non hanno origine comunitaria per scambi preferenziali : ... ( 5 ) ... ( 6 ) ... ( 7 ) ... ( 8 ) La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii dipetti prodotti dal ... al ... ( 9 ) . Mi impegno ad informare immediatamente ... ( 3 ) della perdita di validità della presente dichiarazione . Mi impegno a presentare , su richiesta delle competenti autorità doganali , tutta la relativa documentazione giustificativa . ... ( 10 ) ... ( 11 ) ... ( 12 ) Nota Il testo all ' interno del riquardro , opportunamente completato secondo quanto contenuto nelle note seguenti , costituisce una dichiarazione dello speditore . Le note non devono essere riprodotte . ( 1 ) Descrizione . ( 2 ) Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture , ad esempio , numero di modello . ( 3 ) Nome della società rifornita . ( 4 ) La Comunità o lo Stato membro . ( 5 ) La descrizione deve essere fornita in tutti i casi . Essa deve essere adeguata e sufficientemente particolareggiata per consentire la classificazione tariffaria delle erci considerate . ( 6 ) Indicare i valori in dogana unicamente nei casi in cui essi siano richiesti . ( 7 ) Indicare il paese d ' origine unicamente nel caso in cui sia richiesto . L ' origine da fornire deve essere un ' origine preferenziale mentre in tutti gli altri casi deve essere indicata l ' origine di « paese terzo » ( 8 ) Da aggiungere « e sono state sottoposte alle seguenti operazioni ( nella Comunità ) ( nello Stato membro ) ... » con una descrizione delle operazioni effettuate qualora tale informazione sia richiesta . ( 9 ) Inserire le date . Salve restando le condizioni stabilite dalle autorità doganali i periodi non dovrebbero di norma superare i 12 mesi . ( 10 ) Luogo e data . ( 11 ) Nome e funzione , ragione sociale e indirizzo della società . ( 12 ) Firma . ALLEGATO V : vedi G.U .