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Document 31983R3351

    Regolamento (CEE) n. 3351/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo alla procedura destinata a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR 1 e la compilazione dei formulari EUR 2, previsto dalle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità economica europea e alcuni paesi

    GU L 339 del 5.12.1983, p. 19–28 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2001; abrogato da 32001R1207

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/3351/oj

    31983R3351

    Regolamento (CEE) n. 3351/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo alla procedura destinata a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR 1 e la compilazione dei formulari EUR 2, previsto dalle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità economica europea e alcuni paesi

    Gazzetta ufficiale n. L 339 del 05/12/1983 pag. 0019 - 0028


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3351/83 DEL CONSIGLIO

    del 14 novembre 1983

    relativo alla procedura destinata a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR 1 e la compolazione dei formulari EUR 2 , previsto dalle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità economica europea e alcuni paesi

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che le disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità economica europea e alcuni paesi prevedono che il carattere originario delle merci nell ' ambito di un regime preferenziale deve essere comporvato all ' importazione dalla presentazione di un certificato di circolazione EUR 1 o di un formulario EUR 2 ; che i certificati di circolazione EUR 1 sono rilasciati dalle autorità doganali degli Stati membri su richiesta degli esportatori comunitari ed i formulari EUR 2 devono essere compilati dagli esportatori comunitari ;

    considerando che il carattere di prodotto originario nell ' ambito di un regime preferenziale può essere acquisito per una merce in seguito a lavorazioni o trasformazioni effettuate in uno o più Stati membri ;

    considernado che ne deriva che le informazioni relative alla lavorazione od alla trasformazione effettuate in uno Stato membro possono essere richieste da un esportatore comunitario in un altro Stato membro ;

    considerando che le merci importate in uno Stato membro possono avere il carattere originario nell ' ambito di un regime preferenziale ed essere destinate alla lavorazione od alla trasformazione oppure alla riesportazione tal quali in un altro Stato membro ; che è pertanto evidente che le informazioni relative al loro carattere devono essere trasmesse da uno Stato membro ad un altro ;

    considerando che le stesse considerazioni s ' applicano per quanto di ragione alle transazioni che hanno luogo in un unico Stato membro e che la procedura destinata a facilitare la trasmissione di informazioni fra imprese di diversi Stati membri dovrebbe applicarsi a questo tipo di transazioni ;

    considerandoche l ' esperienza ha dimostrato che la procedura definita al regolamento ( CEE ) n . 1908/73 del Consiglio , del 4 luglio 1973 , relativo alla procedura destinata a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione delle merci previsto dalle disposizioni relative agli scambi tra la Comunità economica europea ed alcuni paesi ( 1 ) , per l ' utilizzazione di dichiarazioni dello speditore e di schede d ' informazione deve essere modificata ed esposta inmodo più chiaro e che deve essere rivisto il formulario della dichiarazione dello speditore e delle schede d ' informazione ;

    considerando che , ai sensi della procedura vigente , una dichiarazione dello speditore può riguardare esclusivamente un ' unica spedizione di merci , anche se nel corso di un determinato periodo lo speditore fornisce a un determinato cliente merci il cui carattere originario resta costante ; che è pertanto opportuno prevedere che le dichiarazioni degli speditori possono essere fatte a lungo termine ;

    considerando che , poichù la dichiarazione dello speditore è di norma redatta su una fattura commerciale , l ' esigenza d ' una firma autografa si ciascuna dichiarazione risulta di gravosa applicazione allorchù le fatture sono preparate mediante elaboratori elettronici , in quanto è ormai divenuta una prassi commerciale diffusa non firmare in forma autografa le fatture a fini commerciali ; che per tale motivo si può rinunciare all ' esigenza di una firma autografa per quanto riguarda le dichiarazioni dello speditore elaborate elettronicamente ;

    considerando che l ' esperienza ha inoltre dimostrato la necessità di adeguate precedure di verifica doganale previste dal regolamento ( CEE ) n . 1468/81 del Consiglio , del 19 maggio 1981 , relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri ed alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentoazione doganale o agricola ( 2 ) ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Utilizzazione delle dichiarazioni dello speditore

    1 . Gli speditori di merci destinate ad essere esportate dalla Comunità tal quali o dopo lavorazione o trasformazione possono fornire una dichiarazione relativa al carattere dei prodotti spediti in base alle norme comunitarie in materia di origine preferenziale , in appresso denominata « dechiarazione della speditore » .

    2 . La dichiarazione dello speditore può essere utilizzata dagli esportatori come elemento di prova , in particolare per la domanda di rilascio di certificati di circolazione EUR 1 o come base per la compilazione dei formulari EUR 2 .

    Articolo 2

    Utilizzazione dei certificati di informazione INF 4

    1 . Le autorità doganali possono richiedere all ' esportatore la presentazione di un certificato d ' informazione INF 4 per accertare la regolarità e l ' autenticità della dichiarazione dello speditore .

    2 . Le autorità doganali hanno facoltà di richiedere tutti i documenti giustificativi o di procedere a tutti i controlli che esse ritengano utili per verificare l ' esattezza della dichiarazione dello speditore o del certificato d ' informazione .

    TITOLO II

    DICHIARAZIONI DELLO SPEDITORE

    Articolo 3

    Presentazione delle dichiarazioni dello speditore

    Esclusi i casi di cui all ' articolo 4 , lo speditore è tenuto a fornire una dichiarazione separata per ciascun invio di merci sulla fattura commerciale relativa alla spedizione considerata o in allegato alla fattura oppure si un bollettino di consegna o su un altro documento commerciale relativo a detta spedizione nel qauale le merci i n questione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato per consentirne l ' identificazione .

    Articolo 4

    Dichiarazioni a lungo termine dello speditore

    1 . Lo speditore che fornisce regolarmente ad un determinato acquirente mereci di cui si prevede che il carattere originario resti costante per lunghi periodi di tempo può presentare un ' unica dichhiarazione che copre invi successivi di dette merci , qui appresso denominata « dichiarazione a lungo termine » .

    2 . Di norma , la dichiarazione a lungo termine può riferirsi unicamente ad un periodo di un anno a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione . Le autorità doganali possono fissare le condizioni in base alle quali possono essere autorizzati periodi superiori ad un anno .

    3 . Qualora la dichiarazione a lungo termine non sia più valida in relazione alle merci fornite lo speditore ne informa immediatamente il cliente .

    Articolo 5

    Forma e compilazione delle dichiarazioni dello speditore

    1 . Per le merci che hanno ottenuto il carattere originario nell ' ambito di un regime preferenziale , la dichiarazione dello speditore deve essere presentata nella forma prevista all ' allegato I oppure all ' allegato II se si tratta di una dichiarazione a lungo termine .

    2 . Per le merci che sono state sottoposte a trasformazione o lavorazione nella Comunità senza aver ottenuto il carattere originario nell ' ambito di un regime preferenziale , la dichiarazione dello speditore deve essere compilata nella forma prevista all ' allegato III oppure all ' allegato IV se si tratta di una dichiarazione a lungo termine .

    3 . La dichiarazione dello speditore può essere redatta su formulari prestampati .

    Artifcolo 6

    Firma

    1 . La dichiarazione dello speditore è firmata in forma autografa .

    2 . Tuttavia , quando la fattura e la dichiarazione dello speditore sono approntate mediante elaboratori elettronici , la dichiarazione dello speditore può non essere firmata in forma autografa , a condizione che risulti individuabile l ' impiegato responsabile della società di spedizione , secondo quanto è prescritto dalle autorità doganali dello Stato membro nel quale è compilata la dichiarazione dello speditore . Dette autorità doganali possono fissare le condizione di applicazione del presente paragrafo .

    TITOLO III

    CERTIFICATO D ' INFORMAZIONE INF 4

    Articolo 7

    Richiesta e rilascio del certificato d ' informazione

    1 . Il certificato d ' informazione INF 4 è rilasciato dal competente ufficio doganale dopo che questo ha adottato tutte le misure necessarie per verificare l ' esatezza , in relazione alle merci fornite , delle informazioni contenute nel certificato e nella richiesta relativa al suo rilascio presentata dallo speditore .

    2 . Detto certificato è consegnato o inviato allo speditore il quale lo trasmette all ' acquirente o all ' ufficio doganale che ne ha chiesta la presentazione .

    3 . La domanda dev ' essere conservata dall ' ufficio di rilascio almeno per due anni .

    Articolo 8

    Modello del certificato d ' informazione

    1 . Il modello del certificato d ' informazione INF 4 e della domanda di rilascio di un certificato d ' informazione da utilizzare è quello contenuto all ' allegato V stampato in una o più delle lingue ufficiali della Comunità . Il certificato d ' informazione INF 4 viene compilato in una di tali lingue e in conformità alle disposizioni di diritto interno dello Stato d ' esportazione ; se viene compilato a mano , deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello . Esso deve inoltre recare un numero do serie , stampato o no , destinato a contraddistinguerlo .

    2 . Il certificato d ' informazione INF 4 deve avere il formato A4 ( 210 × 297 mm ) , con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza . Esso deve essere stampato su carta bianca per scritture , non contenente pasta meccanica , del peso minimo di 25 g il m² .

    3 . Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate . In quest ' ultimo caso , su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione . I formulari devono recare menzione del nome e dell ' indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l ' identificazione .

    TITOLO IV

    DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E TRANSITORIE

    Articolo 9

    Informazione

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure prese per l ' applicazione del presente regolamento , nonchù i particolari problemi posti dalla sua applicazione . La Commissione ne informa gli altri Stati membri .

    Articolo 10

    Abrogazione delle disposizioni precedenti

    1 . Il regolamento ( CEE ) n . 1908/73 è abrogato .

    2 . Tuttavia , le dichiarazioni degli speditori e le schede di informazione rilasciate in virtù del regolamento ( CEE ) n . 1908/73 continuano ad essere valide .

    3 . Il modello scheda di informazione di cui all ' allegato II del regolamento ( CEE ) n . 1908/73 può essere utilizzato per un periodo di dodici mesi a decorrere dall ' entrata in vigore del presente regolamento alle condizioni dallo stesso fissate .

    Articolo 11

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 14 novembre 1983 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C . SIMITIS

    ( 1 ) GU n . L 197 del 17 . 7 . 1973 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 144 del 2 . 6 . 1981 , pag . 1 .

    ALLEGATO I

    DICHIARAZIONE PER PRODOTTI AVENTI CARATTERE ORIGINARIO NELL ' AMBITO DI UN REGIME PREFERENZIALE

    Lo sottoscritto dichiaro che le merci descritte in questa fattura

    ... ( 1 ) sono state prodotte in ... ( 2 ) e rispondono alle norme in materia di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con

    ... ( 3 )

    Mi impegno a presentare , su richiesta delle competenti autorità doganali , tutta la relativa documentazione giustificativa .

    ... ( 4 ) ... ( 5 )

    ... ( 6 )

    Nota

    Il testo all ' interno del riquardro , opportunamente completato secondo quanto contenuto nelle note seguenti , costituisce una dichiarazione dello speditore . Le note non devono essere riprodotte .

    ( 1 ) - Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nella fattura , esse devono essere chiaramente indicate e contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente : « ... descritte in questa fattura e contrassegnate ... sono state prodotte ... » .

    - Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o allegato alla fattura ( vedi articolo 3 ) , il tipo del documento in questione deve essere citato sostituendolo al termine « fattura » .

    ( 2 ) La Comunità , lo Stato membro o uno Stato partner . Qualora si tratti di uno Stato partner , deve essere indicato anche l ' ufficio doganale comunitario che detiene il ( i ) certificato ( i ) EUR 1 o EUR 2 in questione , fornendo il nulmero del ( dei ) certificato ( i ) o del ( dei ) formulario ( ri ) o, qiesto,e ed eventualmente il relativo numero di registrazione doganale .

    ( 3 ) Indicare lo Stato o gli Stati partner interessati .

    ( 4 ) Luogo e data .

    ( 5 ) Nome e funzione nella società .

    ( 6 ) Firma .

    ALLEGATO II

    DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE PER PRODOTTI AVENTI CARATTERE ORIGINARIO NELL ' AMBITO DI UN REGIME PREFERENZIALE

    Lo sottoscritto dichiaro che le merci qui di seguito descritte :

    ... ( 1 ) ... ( 2 )

    che sono regolarmente fornite a ... ( 3 ) sono state prodotte in ... ( 4 ) e rispondono alle norme in materia di origine che regolano gli scambi preferenziali con ... ( 5 ) .

    La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal ... al ... ( 6 ) . Mi impegno ad informare immediatamente ... ( 3 ) della perdita di validità della presente dichiarazione .

    Mi impegno a presentare , su richiesta delle competenti autorità doganali , tutta la relativa documentazione giustificativa .

    ... ( 7 ) ... ( 8 )

    ... ( 9 )

    Nota

    Il testo all ' interno del riquadro , opportunamente completato secondo quanto contenuto nelle note seguenti , costituisce una dichiarazione dello speditore . Le note non devono essere riprodotte .

    ( 1 ) Descrizione .

    ( 2 ) Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture , ad esempio numero di modello .

    ( 3 ) Nome della società rifornita .

    ( 4 ) La Comunità , lo Stato membro o uno Stato partner . Qualora si tratti di uno Stato partner , deve essere indicato anche l ' ufficio doganale comunitario che detiene il ( i ) relativo ( i ) certificato ( i ) EUR 1 o EUR 2 .

    ( 5 ) Indicare lo Stato o gli Stati partner interessati .

    ( 6 ) Inserire le date . Salve restando le condizioni stabilite dalle autorità doganali , il periodo non dovrebbe di norma superare i 12 mesi .

    ( 7 ) Luogo e data .

    ( 8 ) Nome e funzione , ragione sociale e indirizzo della società .

    ( 9 ) Firma .

    ALLEGATO III

    DICHIARAZIONE PER PRODOTTI AVENTI CARATTERE ORIGINARIO NELL ' AMBITO DI UN REGIME PREFERENZIALE

    Lo sottoscritto dichiaro che le merci descritte in questa fattura ... ( 1 ) sono state prodotte in ... ( 2 ) e rispondono alle norme in materia di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con

    ... ( 3 ) ... ( 4 ) ... ( 5 ) ... ( 6 )

    Mi impegno a presentare , su richiesta delle competenti autorità doganali , tutta la relativa documentazione giustificativa .

    ... ( 7 ) ... ( 8 )

    ... ( 9 )

    Nota

    Il testo all ' interno del riquardro , opportunamente completato secondo quanto contenuto nelle note seguenti , costituisce una dichiarazione dello speditore . Le note non devono essere riprodotte .

    ( 1 ) - Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nella fattura , esse devono essere chiaramente indicate e contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente : « ... descritte in questa fattura e contrassegnate ... sono state prodotte ... » .

    - Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o allegato alla fattura ( vedi articolo 3 ) , il tipo del documento in questione deve essere citato sostituendolo al termine « fattura » .

    ( 2 ) La Comunità o lo Stato membro .

    ( 3 ) La descrizione deve essere fornita in tutti i casi . Essa deve essere adeguata e sufficientemente particolareggiata da consentire la classificazione tariffaria delle merci considerate .

    ( 4 ) Indicare il valore in dogana unicamente nei casi in cui sia richiesto .

    ( 5 ) Indicare il paese d ' origine unicamente nei casi in cui sia richiesto . L ' origine da fornire deve essere un ' origine preferenziale mentre in tutti gli altri casi deve essere indicata l ' origine di « paese terzo » .

    ( 6 ) Da aggiungere « e sono state sottoposte alle seguenti operazioni ( nella Comunità ) ( Stato membro ) ... » con una descrizione delle operazioni effettuate quanlora tale informazione sia richiesta .

    ( 7 ) Luogo e data .

    ( 8 ) Nome e funzione nella società .

    ( 9 ) Firma .

    ALLEGATO IV

    DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE PER PRODOTTI AVENTI CARATTERE ORIGINARIO NELL ' AMBITO DI UN REGIME PREFERENZIALE

    Lo sottoscritto dichiaro che le merci qui di seguito descritte ... ( 1 ) ... ( 2 ) , che sono regolarmente fornite a ... ( 3 ) , sono state prodotte in ... ( 4 ) e incorporano i seguenti elementi o materiali che non hanno origine comunitaria per scambi preferenziali :

    ... ( 5 ) ... ( 6 ) ... ( 7 ) ... ( 8 )

    La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii dipetti prodotti dal ... al ... ( 9 ) . Mi impegno ad informare immediatamente ... ( 3 ) della perdita di validità della presente dichiarazione .

    Mi impegno a presentare , su richiesta delle competenti autorità doganali , tutta la relativa documentazione giustificativa .

    ... ( 10 ) ... ( 11 )

    ... ( 12 )

    Nota

    Il testo all ' interno del riquardro , opportunamente completato secondo quanto contenuto nelle note seguenti , costituisce una dichiarazione dello speditore . Le note non devono essere riprodotte .

    ( 1 ) Descrizione .

    ( 2 ) Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture , ad esempio , numero di modello .

    ( 3 ) Nome della società rifornita .

    ( 4 ) La Comunità o lo Stato membro .

    ( 5 ) La descrizione deve essere fornita in tutti i casi . Essa deve essere adeguata e sufficientemente particolareggiata per consentire la classificazione tariffaria delle erci considerate .

    ( 6 ) Indicare i valori in dogana unicamente nei casi in cui essi siano richiesti .

    ( 7 ) Indicare il paese d ' origine unicamente nel caso in cui sia richiesto . L ' origine da fornire deve essere un ' origine preferenziale mentre in tutti gli altri casi deve essere indicata l ' origine di « paese terzo »

    ( 8 ) Da aggiungere « e sono state sottoposte alle seguenti operazioni ( nella Comunità ) ( nello Stato membro ) ... » con una descrizione delle operazioni effettuate qualora tale informazione sia richiesta .

    ( 9 ) Inserire le date . Salve restando le condizioni stabilite dalle autorità doganali i periodi non dovrebbero di norma superare i 12 mesi .

    ( 10 ) Luogo e data .

    ( 11 ) Nome e funzione , ragione sociale e indirizzo della società .

    ( 12 ) Firma .

    ALLEGATO V : vedi G.U .

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