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Document 31983R1447

    Regolamento (CEE) n. 1447/83 della Commissione del 3 giugno 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 649/78 concernente lo smaltimento a prezzo ridotto di burro d' intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato

    GU L 146 del 4.6.1983, p. 19–19 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/04/1984

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/1447/oj

    31983R1447

    Regolamento (CEE) n. 1447/83 della Commissione del 3 giugno 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 649/78 concernente lo smaltimento a prezzo ridotto di burro d' intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato

    Gazzetta ufficiale n. L 146 del 04/06/1983 pag. 0019 - 0019


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1447/83 DELLA COMMISSIONE

    del 3 giugno 1983

    che modifica il regolamento (CEE) n. 649/78 concernente lo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 649/78 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1728/82 (4), prevede la vendita a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato;

    considerando che, per tener conto dell'evoluzione del prezzo applicato all'acquisto dagli organismi d'intervento, occorre adattare il livello dell'aiuto ed il prezzo di vendita di tale burro;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 2, paragrafo 1, ed all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 649/78, l'importo di « 182 ECU » è ogni volta sostituito da quello di « 190 ECU »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o giugno 1983.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1983.

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

    (3) GU n. L 86 dell'1. 4. 1978, pag. 33.

    (4) GU n. L 198 dell'1. 7. 1982, pag. 67.

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