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Document 31983R0971
Council Regulation (EEC) No 971/83 of 28 March 1983 on the conclusion of the Agreement between the European Economic Community and the Government of the Revolutionary People's Republic of Guinea on fishing off the Guinean coast
Regolamento (CEE) n. 971/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea
Regolamento (CEE) n. 971/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea
GU L 111 del 27.4.1983, p. 1–1
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/971/oj
Regolamento (CEE) n. 971/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea
Gazzetta ufficiale n. L 111 del 27/04/1983 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 1 pag. 0075
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 2 pag. 0094
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 1 pag. 0075
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 2 pag. 0094
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 971/83 DEL CONSIGLIO del 28 marzo 1983 relativo alla conclusione dell ' accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando che è nell ' interesse della Comunità approvare l ' accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea e il relativo scambio di lettere , firmati il 7 febbraio 1983 a Conakry , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Sono approvati a nome della Comunità l ' accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea e il relativo scambio di lettere . I testi di cui al primo comma sono allegati al presente regolamento . Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista dall ' articolo 16 dell ' accordo ( 2 ) . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 28 marzo 1983 . Per il Consiglio Il Presidente J . ERTL ( 1 ) GU n . C 13 del 17 . 1 . 1983 , pag . 249 . ( 2 ) La data di entrata in vigore dell ' accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio . ACCORDO Tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA , qui di seguito denominata la « Comunità » , e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE RIVOLUZIONARIA DI GUINEA , CONSIDERANDO lo spirito di cooperazione implicito nella convenzione di Lomù , nonchù le relazioni di buona cooperazione tra la Comunità e la Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea , CONSIDERANDO la volontà del governo della Guinea di promuovere il razionale sfruttamento delle proprie risorse alieutiche mediante una leale cooperazione , RICORDANDO che la Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea esercita la sua sovranità o giurisdizione sulla fascia delle 200 miglia nautiche al largo delle sue coste , in particolare in materia di pesca marittima , TENUTO CONTO dei lavori della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare , RICONOSCENDO che l ' esercizio dei diritti sovrani da parte degli Stati rivieraschi nella acque soggette alla loro giurisdizione sulle risorse biologiche , per l ' esplorazione , lo sfruttamento , la conservazione e la gestione delle medesime , tiene conto dei principi del diritto internazionale , RISOLUTI ad improntare le loro relazioni allo spirito di fiducia reciproca e di rispetto dei loro mutui interessi nel settore della pesca marittima , DESIDEROSI di definire modalità e condizioni per l ' esercizio della pesca che presentino un interesse comune per le due parti , DECIDONO QUANTO SEGUE : Il presente accordo mira a definire i principi e le norme che disciplineranno in futuro l ' insieme delle condizioni per l ' esercizio della pesca da parte dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità , qui di seguito denominati « navi della Comunità » , nelle acque che , in materia di pesca , sono soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea , qui di seguito denominate « zona di pesca della Guinea » Articolo 2 Il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea autorizza le navi della Comunità a pescare nella zona di pesca della Guinea conformemente alle disposizioni del presente accordo , in particolare quelle dell ' allegato I . Articolo 3 1 . La Comunità si impegna a prendere tutte le opportune misure per garantire l ' osservanza , da parte delle proprie , delle disposizioni del presente accordo nonchù delle normative che disciplinano le attività di pesca nella zona di pesca della Guinea . 2 . Le autorità della Guinea notificheranno preventivamente alla Commissione delle Comunità europee qualsiasi modifica delle normative suddette . Articolo 4 1 . L ' esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca della Guinea da parte delle navi della Comunità è subordinato al possesso di una licenza di pesca rilasciata dalle autorità della Guinea su richiesta della Comunità . 2 . Le autorità della Guinea rilasciano le licenze di pesca entro i limiti stabiliti per categoria di navi nel protocollo di cui all ' articolo 8 del presente accordo . 3 . Le licenze sono valide nelle zone definite in funzione dell ' attività e del tipo di navi in questione . 4 . Su richiesta dell ' armatore , le licenze saranno valide per periodi che coprono mesi interi , fino a un massimo di dodici mesi . 5 . Ciascuna licenza viene rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile . 6 . Su richiesta della Comunità e soprattutto in caso di forza maggiore , la licenza di pesca per una nave può essere sostituita da una licenza per un ' altra nave di caratteristiche non superiori a quelle della nave da sostituire . Articolo 5 1 . Il rilascio delle licenze di pesca da parte delle autorità della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea è subordinato al versamento di un canone da parte dell ' armatore interessato . 2 . Gli importi di questo canone e le modalità di pagamento figurano nell ' allegato I . 3 . Il canone per una licenza rilasciata a norma dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , è stabilito in proporzione al suo periodo di validità . Articolo 6 Le parti si impegnano a concertarsi direttamente oppure in seno ad organizzazioni internazionali per garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche , in particolare nell ' Atlantico centro-orientale , nonchù ad agevolare le relative ricerche scientifiche . Articolo 7 Le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Guinea nel quadro del presente accordo sono tenute a comunicare alla Direzione generale della pesca della Guinea statistiche complete delle catture , compresi gli scarti , utilizzando un formulario conforme al modello riprodotto nell ' allegato II . Articolo 8 In contropartita della possibilità di pesca accordate nel quadro del presente accordo , la Comunità concede alla Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea una compensazione finanziaria fissata da un protocollo corredante il presente accordo . Questa compensazione finanziaria , accordata salvi restando i finanziamenti di cui beneficia la Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea nell ' ambito della convenzione di Lomù , sarà messa a disposizione secondo una procedura speciale definita nel protocollo in parola . La compensazione finanziaria sarà utilizzata per finanziare progetti e servizi inerenti alla pesca . Articolo 9 Le parti decidono di esaminare nel modo più obiettivo e conciliante , onde appianarla , qualsiasi controversia sull ' interpretazione o sull ' applicazione del presente accordo . Articolo 10 Viene istituita una commissione mista incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del presente accordo . Detta commissione si riunisce una volta l ' anno , alternativamente nella Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea e nella Comunità , nonchù in sessione straordinaria su richiesta di una parte contraente . Articolo 11 Qualora le autorità della Guinea decidano , a seguito di un ' imprevedibile evoluzione dell ' entità delle risorse , di attuare nuove misure di conservazione che , secondo la Comunità , compromettono seriamente l ' attività di pesca delle navi della Comunità , avranno luogo consultazioni tra le parti per adeguare l ' allegato I di cui all ' articolo 5 ed il protocollo di cui all ' articolo 8 del presente accordo . Siffate consultazioni si baseranno tra l ' altro sul principio che qualsiasi eventuale riduzione delle possibilità di pesca previste nel protocollo sarà compensata con altre possibilità di pesca di valore equivalente , tenuto conto della compensazione finanziaria già versata dalla Comunità . Articolo 12 Nessuna disposizione del presente accordo infirma o pregiudica in alcun modo i punti di vista delle due parti per quanto riguarda qualsiasi questione relativa al diritto del mare . Articolo 13 Il presente accordo si applica ai territori in cui è d ' applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea , alle condizioni indicate in quest ' ultimo , nonchù al territorio della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea . Articolo 14 Gli allegati e il protocollo sono parte integrante del presente accordo e , salvo disposizione contraria , un riferimento al presente accordo costituisce un riferimento ad essi . Articolo 15 Il presente accordo è concluso per un primo periodo di tre anni a decorrere dalla sua entrata in vigore . Se non viene denunciato da una delle parti mediante notifica comunicata sei mesi prima della data di scadenza di detto periodo di tre anni , l ' accordo rimane in vigore per periodi successivi di un anno , fatta salva una notifica di denuncia comunicata almeno tre mesi prima della data di scadenza di ciascun periodo annuo . In questo caso , si svolgono tra le parti contraenti negoziati volti a determinare di comune accordo le modifiche o i complementi da apportare agli allegati o al protocollo . Articolo 16 Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le parti si notificano l ' avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine . Fatto a Conakry , il sette febbraio millenovecentottantatrù , in duplice esemplare in lingua danese , francese , greca , inglese , italiana , olandese e tedesca , ciascun testo facente ugualmente fede . Per il Consiglio delle Comunità europee Per il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Giunea ALLEGATO I CONDIZIONI PER L ' ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DELLA GUINEA APPLICABILI ALLE NAVI DELLA COMUNITÀ A . Rilascio delle licenze di pesca I . Le competenti autorità della Comunità debbono presentare alle autorità della Guinea ( Ministero dell ' allevamento e della pesca ) una domanda per ciascuna nave che intenda pescare a norma dell ' accordo , conformemente al modello acduso al presente allegato . II . Disposizioni da applicare alle navi per la pesca a strascico e per la pesca dei gamberetti 1 . Prima di ricevere la licenza , il capitano deve presentare la sua nave al porto di Conakry , sottoporla alle ispezioni conformi alla normativa in vigore che figurano in allegato e farsi rappresentare da un agente designato dal Ministero dell ' allevamento e della pesca . 2 . I canoni annui per le licenze sono fissati a : a ) 100 ECU/tsl oppure b ) 80 t ( 1 ) di pesce consegnato in un porto della Guinea oppure c ) 70 ECU/tsl e 30 % dei quantitativi di cui alla lettera b ) per le navi per la pesca a strascico d ) 120 ECU/tsl per le navi per la pesca dei gamberetti e per le attività di pesca miste eccedenti il 30 % in peso di gamberetti . L ' armatore deve indicare il canone scelto all ' atto della presentazione della domanda di licenza di pesca . 3 . Le forniture in natura avvengono secondo un programma stabilito all ' atto del rilascio della licenza almeno ogni due mesi e sono notificate alle autorità della Guinea con almeno cinque giorni di anticipo . 4 . Il canone viene versato in proporzione al periodo di validità della licenza . 5 . I canoni espressi in ECU vengono versati in un ' unica soluzione , al più tardi all ' atto del rilascio della licenza di pesca e nella valuta indicata dalle autorità della Guinea . III . Disposizioni da applicare alle tonniere 1 . I canoni sono fissati a 20 ECU per tonnellata pescata nella zona di pesca deila Guinea . 2 . Le licenze vengono rilasciate in seguito al pagamento , per l ' intera flotta tonniera , di un importo globale e forfettario pari ai canoni per 500 t di tonno pescato per anno , e alla costituzione di una garanzia bancaria che assicuri il pagamento dell ' importo supplementare dovuto qualora le catture annue superino questo quantitativo . I quantitativi pescati vengono determinati in conformità delle statistiche compilate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell ' ATlantico ( ICCAT ) . b . Zone di pesca Le zone di pesca accessibili alle navi della Comunità sono l ' insieme delle acque sotto giurisdizione guineana situate oltre : a ) 3 miglia marine per le navi adibite alla pesca dei gamberetti che non superino 135 t di stazza lorda ; b ) 6 miglia marine per le navi adibite alla pesca dei gamberetti di stazza lorda superiore a 135 t ; c ) 15 miglia marine per le navi per la pesca a strascico . C . Maglie delle reti autorizzate La maglia autorizzata nel sacco delle reti a strascico ( maglia distesa ) è di a ) 60 mm per le navi per la pesca a strascico ; b ) 25 mm per le navi adibite alla pesca dei gamberetti . Queste misure , applicabili ai sensi della normativa guineana a tutte le navi battenti bandiera nazionale o estera , possono essere modificate in funzione delle raccomandazioni formulate dalle organizzazioni scientifiche internazionali . D . Penalità In caso di infrazione i contravventori si espongono a ) al pagamento di un ' ammenda compresa tra 50 000 e 75 000 ECU per la non osservanza delle dimensioni delle maglie e delle zone di pesca ; b ) alla sospensione della licenza di pesca in caso di mancato inoltro di dati statistici ; c ) al pagamento di un ' ammenda pari a 1 000 ECU per t di pesce non sbarcato . E . Borse di formazione Le due parti convengono che il miglioramento della competenza del personale nel settore della pesca costituisce un elemento essenziale per il successo della loro cooperazione . A tale scopo , la Comunità agevolerà l ' accoglienza dei cittadini guineani negli istituti dei suoi Stati membri o dei paesi ACP e metterà a loro disposizione sei borse di studio e di formazione nelle varie discipline scientifiche , tecniche ed economiche relative alla pesca per la durata di tre anni . ( 1 ) Quantitativo valido per una nave di 200-400 tsl . Le navi di stazza superiore sbarcheranno 100 t . Le navi di stazza inferiore sbarcheranno 60 t . Modello previsto al punto A I ( Traduzione ) ( 1 ) MINISTERO DELLA PESCA E DELL ' ALLEVAMENTO * REPUBBLICA POPOLARE RIVOLUZIONARIA DI GUINEA * Direzione generale della pesca marittima e fluviale * Lavoro - Giustizia - Solidarietà * FORMULARIO DI DOMANDA DI LICENZA DI PESCA Richiedente Cognome e nome : Professione o ragione sociale : Sede : Capitale sottoscritto : Fatturato annuo : Banche : Indirizzo : Navi oggetto della domanda : Nave Nome : Numero d ' immatricolazione : Indicativo di chiamata : Data e luogo di costruzione : Nazionalità ( bandiera ) : Lunghezze : 1 . ft : ... 2 . tra PP : Larghezze 1 . ft : ... 2 . fo : Stazza lorda : Stazza netta : Tipo e potenza del motore : Numero di marinai a bordo : Tipo di pesca praticata : A . Pesca a strascico Lunghezza dello strascico : Apertura : Dimensioni delle maglie alla sacca : Dimensioni della maglie alle ali : B . Pesca della sardina Lunghezza della rete : Caduta della rete : C . Pesca al tonno Numero di canne : Lunghezza della rete : Numero di vivai : Volume dei vivai : Esca vivente : Senna girevole : La nave è una nave congelatrice , In caso positivo : - Potenza frigorifera totale : - Capacità di congelamento : - Capacità di stoccaggio : Osservazioni tecniche e parere del direttore della pesca : Autorizzazione del ministero della pesca e dell ' allevamento Parere : Numero della licenza rilasciata : Periodo di validità : Data : ( 1 ) La domanda deve essere presentata su u n formulario in lingua francese . Allegato dell ' allegato I Normativa di cui al punto A . II . 1 REPUBBLICA POPOLARE RIVOLUZIONARIA DI GUINEA * N . 441/PRG/80 * Lavoro - Giustizia - Solidarietà * * PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA * * Segretariato generale del governo * DECRETO * IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA , vista la legge costituzionale n . 4/AN del 10 novembre 1958 , promulgata con ordinanza n . 15 del 12 novembre 1958 , vista la legge n . 001/AL/75 del 7 gennaio , relativa all ' elezione del presidente della +Repubblica , visto il decreto n . 215/PRG del 1° guigno 1979 relativo alla nomina dei membri del gabinetto del presidente della Repubblica , DECRETA : Articolo 1 Le tasse relative alla visita di sicurezza di imbarcazioni , navi da diporto , navi per la pesca industriale , navi di servitù ( comprese le draghe ) e le navi da cabotaggio sono così fissate : I . VISITA PER ENTRATA IN FUNZIONE A . Imbarcazioni che praticano la pesca artigianale a ) A remi o a vela ( Kourou , Yooli , Gbankè ) , lunghe da 2,5 a 5 m ... 100 syli b ) A motore o a vela , lunghe da 5 a 9 m ( Boti ) ... 200 syli c ) A motore o a vela , lunghe da 9 a 12 m ( boti e Botibon ) ... 250 syli d ) A motore o a vela , di lunghezza superiore a 12 m ( Boti , Fanti e Botibon ) ... 300 syli B . Imbarcazioni che effettuano il trasporto di passeggeri e di merci a ) Di stazza lorda compresa tra 3 e 5 tonnellate ... 350 syli b ) Di stazza lorda compresa tra 5 e 7 tonnellata ... 400 syli c ) Di stazza lorda compresa tra 7 e 10 tonnellate ... 450 syli d ) Di stazza lorda compresa tra 10 e 13 tonnellate ... 500 syli e ) Di stazza lorda superiore a 13 tonnellate ... 600 syli C . Motoscafi da diporto a ) Pneumatici ... 1 500 syli b ) In poliesteri , fibre , alluminio , ecc . ... 2 000 syli D . Navi per la pesca a strascico , navi da cabotaggio , draghe e navi di servitù a ) Di stazza lorda compresa tra 100 e 150 tonnellate 1 500 syli b ) Di stazza lorda compresa tra 150 e 400 tonnellate 2 000 syli c ) Di stazza lorda compresa tra 400 e 700 tonnellate 3 000 syli d ) Di stazza lorda compresa tra 700 e 900 tonnellate 3 500 syli e ) Di stazza lorda compresa tra 900 e 1 200 tonnellate 4 000 syli II . VISITA ANNUALE DI SICUREZZA MARITTIMA A . Imbarcazioni che praticano la pesca artigianale a ) A remi o a vela ( Kourou , Yooli , Gbankù ) , lunghe da 2,5 a 5 m 1 000 syli b ) A motore , lunghe 9 m 1 500 syli c ) A vela , lunghe da 5 a 9 m 2 000 syli d ) A motore , lunghe da 9 a 12 m 3 000 syli e ) A motore o a vela , di lunghezza superiore a 12 m 4 000 syli B . Imbarcazioni che effettuano il trasporto di passeggeri e di merci a ) Di stazza lorda compresa tra 3 e 5 tonnellate 3 000 syli b ) Di stazza lorda compresa tra 5 e 7 tonnellate 3 500 syli c ) Di stazza lorda compresa tra 7 e 10 tonnellate 4 000 syli d ) Di stazza lorda compresa tra 10 e 13 tonnellate 4 500 syli e ) Di stazza lorda pari o superiore a 13 tonnellate 5 000 syli C . Motoscafi da diporto a ) Pneumatici 3 000 syli b ) In poliesteri , fibre o alluminio , ecc . 5 000 syli D . Navi per la pesca a strascico , draghe e navi di servitù a ) Di stazza lorda compresa tra 100 e 150 tonnellate 5 000 syli b ) Di stazza lorda compresa tra 150 e 400 tonnellate 7 000 syli c ) Di stazza lorda compresa tra 400 e 700 tonnellate 10 000 syli d ) Di stazza lorda compresa tra 700 e 900 tonnellate 12 000 syli e ) Di stazza lorda compresa tra 900 e 1 200 tonnellate 15 000 syli III . VISITA DI PARTENZA a ) Per tutte le navi munite d ' un certificato di classificazione 300 syli b ) 50 cauri di sovrattassa per tonnellata di stazza lorda per tutte le navi non munite di certificato di classificazione . IV . VISITA TECNICA MARITTIMA ECCEZIONALE A . Imbarcazioni che praticano la pesca artigianale a ) A remi o a vela ( Kourou , Yooli , Gbankù ) , lunghe da 2,5 a 5 m 100 syli b ) A motore o a vela , lunghe da 5 a 9 m 200 syli c ) A motore o a vela , lunghe da 9 a 12 m 250 syli d ) A motore o a vela , di lunghezza pari o superiore a 12 m 30 syli B . Imbarcazioni che effettuano il trasporto di passeggeri a ) Di stazza lorda compresa tra 3 e 5 tonnellate 500 syli b ) Di stazza lorda compresa tra 5 e 7 tonnellate 750 syli c ) di stazza lorda compresa tra 7 e 10 tonnellate 1 000 syli d ) Di stazza lorda compresa tra 10 e 13 tonnellate 2 000 syli C . Motoscafi da diporto a ) Pneumatici 1 000 syli b ) In poliesteri , fibre o alluminio , ecc . 1 500 syli D . Navi per la pesca a strascico , navi da cabotaggio , draghe , navi di servitù , ecc . Pagano 50 cauri per tonnellata di stazza lorda . Articolo 2 Per ogni tipo di nave , il rilascio del ruolo dell ' equipaggio dà diritto alla riscossione di 1 000 syli . Articolo 3 La direzione della marina mercantile e i suoi uffici regionali sono incaricati , ciascuno per quanto lo concerne , dell ' applicazione del presente decreto che abroga ogni disposizione anteriore contraria . Articolo 4 Il presente decreto , che prende effetto il 1° luglio 1980 , è registrato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica . Conakry , 15 settembre 1980 AHMED SEKOU TOURE Per copia conforme Bruxelles , 19 novembre 1982 L ' Ambasciatore della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea DAOUDA KOUROUMA REPUBBLICA POPOLARE RIVOLUZIONARIA DI GUINEA * N . 178/PRG/81 * Lavoro - Giustizia - Solidarietà * * PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA * * Segretariato generale del governo * DECRETO * IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA , vista la legge costituzionale n . 4/AN del 10 novembre 1958 , promulgata con ordinanza n . 15 del 12 novembre 1958 , vista la legge n . 001/AL/75 del 7 gennaio , relativa all ' elezione del presidente della Repubblica , visto il decreto n . 215/PRG del 1° guigno 1979 , relativo alla nomina dei membri del gabinetto del presidente della Repubblica , visto il decreto n . 441/PRG del 15 settembre 1980 che fissa le tasse relative alla visita di sicurezza delle navi e imbarcazioni , DECRETA : CAPITOLO I RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE DI UFFICI MARITTIMI REGIONALI Articolo 1 Al di fuori della zona speciale di Conakry , le somme riscosse dai capi degli uffici marittimi regionali o dagli ispettori della marina mercantile in missione nelle regioni , per le varie visite previste dal decreto n . 441/PRG del 15 settembre 1980 , sono così ripartite : 1 . il 30 % è versato al bilancio regionale ; 2 . il 70 % è versato al bilancio nazionale . Articolo 2 Al livello delle regioni amministrative i prodotti e gli strumenti di pesca oggetto di confisca sono venduti senza indugio all ' asta pubblica , previa autorizzazione del governatore della regione , da una commissione così composta : 1 . Presidente : Segretario generale della regione incaricato delle finanze e del piano o suo rappresentante ; 2 . Vicepresidente : Comandante del distretto interessato ; membri 3 . Un delegato del comitato direttivo ; 4 . Un delegato del PRL della località ; 5 . Il capo dell ' Ufficio marittimo regionale . Articolo 3 Le somme risultanti dall ' applicazione dell ' articolo 2 del presente decreto sono così ripartite : 1 . Il 40 % è versato al bilancio regionale . 2 . Il 60 % è versato al bilancio nazionale . Articolo 4 Nelle 48 ore che seguono la vendita , la Commissione deve redigere un processo verbale particolareggiato che è trasmesso alla direzione generale della marina mercantile . CAPITOLO II DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE PROFESSIONALI , PERMESSI DI NAVIGAZIONE E CERTIFICATO DI SICUREZZA Articolo 5 I diritti per il rilascio di carte professionali , permessi di navigazione e certificati di sicurezza sono così fissati : Personale navigante Carta B 500 syli Libretto professionale o fascicolo 750 syli Pesca industriale Permesso di navigazione 1 500 syli Navi da diporto Patente 750 syli Libretto di circolazione 500 syli Imbarcazioni a vela o a motore Permesso di navigazione 500 syli Certificato di sicurezza Certificato di sicurezza per le navi passeggeri 2 000 syli Certificato di sicurezza per il materiale d ' armamento ( navi da carico ) 1 500 syli Certificato di sicurezza radiotelegrafico 1 500 syli Certificato di navigabilità 1 500 syli Certificato di franco bordo 1 500 syli Certificato provvisorio di navigazione 3 000 syli Articolo 6 I commissari generali della rivoluzione , i governatori di regione , i tesorieri regionali e il direttore generale della marina mercantile sono incaricati , ciascuno per quanto lo concerne , dell ' applicazione del presente decreto che prende effetto il 1° aprile 1981 . Articolo 7 Il presente decreto è registrato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica . Conakry , 4 aprile 1981 AHMED SEKOU TOURE Per copia conforme Bruxelles , 19 novembre 1982 L ' Ambasciatore della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea DAOUDA KOUROUMA ALLEGATO II Modello di formulario previsto dall ' articolo 7 dell ' accordo DICHIARAZIONE SULLE CATTURE ( Accordo sulla pesca CEE-Guinea ) * * Mese : * * Anno : Nome della nave : ... * Metodo di pesca ... * Potenza del motore ... * Nazionalità : ... * Porto di sbarco : ... * Stazza lorda ( t ) : ... * Armatore : ... * Agente marittimo : ... * Numero della licenza : ... * Data * ZONA DI PESCA * Longitudine * Latitudine * Ore di pesca effettuate * SPECIE CATTURATE ( in kg ) * * * * Altre specie * Totali * Osservazioni * 1 * * * * * * * * * * 2 * * * * * * * * * * 3 * * * * * * * * * * 4 * * * * * * * * * * 5 * * * * * * * * * * 6 * * * * * * * * * * 7 * * * * * * * * * * 8 * * * * * * * * * * 9 * * * * * * * * * * 10 * * * * * * * * * * 11 * * * * * * * * * * 12 * * * * * * * * * * 13 * * * * * * * * * * 14 * * * * * * * * * * 15 * * * * * * * * * * 16 * * * * * * * * * * 17 * * * * * * * * * * 18 * * * * * * * * * * 19 * * * * * * * * * * 20 * * * * * * * * * * 21 * * * * * * * * * * 22 * * * * * * * * * * 23 * * * * * * * * * * 24 * * * * * * * * * * 25 * * * * * * * * * * 26 * * * * * * * * * * 27 * * * * * * * * * * 28 * * * * * * * * * * 29 * * * * * * * * * * 30 * * * * * * * * * * 31 * * * * * * * * * * Totali * * * * * * * * * * PROTOCOLLO che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria contemplati nell ' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea Articolo 1 I diritti di pesca di cui all ' articolo 2 dell ' accordo sono : 1 . per le navi per la pesca a strascico e per la pesca dei gamberetti una media annua di 3 000 tsl , senza però superare 25 licenze simultanee ; 2 . 25 tonniere oceaniche congelatrici ( categoria di 900 tsl in media ) ; 3 . 25 tonniere a canne non congelatrici ( categoria di 130 tsl in media ) . Articolo 2 La compensazione finanziaria di cui all ' articolo 8 dell ' accordo è fissata per il periodo di validità dello stesso a 2 100 000 ECU , mobilizzata a concorrenza del terzo dell ' importo per ciascuno degli anni di validità dell ' accordo . Articolo 3 I diritti di pesca di cui all ' articolo 1 , punto 1 , possono essere aumentati , su richiesta della Comunità , fino a 5 000 tsl . In tal caso , la compensazione finanziaria di cui all ' articolo 2 viene aumentata in proporzione , tenendo conto del periodo che resta da coprire . Articolo 4 1 . La destinazione della compensazione è di competenza esclusiva del governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea . 2 . I fondi di compensazione saranno versati in un conto aperto presso un organismo finanziario o a qualsiasi altro destinatario , designati dal governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea . Articolo 5 La Comunità parteciperà inoltre al finanziamento di un programma scientifico guineano destinato a migliorare la conoscenza delle risorse alieutiche della zona di pesca della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea , entro il limite di 200 000 ECU per la durata di validità iniziale dell ' accordo . Articolo 6 La mancata esecuzione degli impegni contemplati dal presente protocollo potrà determinare la sospensione dell ' accordo di pesca . Scambio di lettere Lettera n . 1 Il Presidente della delegazione della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea al Presidente della delegazione della Comunità Signor Presidente , In riferimento all ' accordo tra il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea e la Comunità economica europea firmato in data odierna , mi pregio ricordarLe che l ' approvazione da parte del mio governo della firma di detto accordo è stata decisa nell ' ipotesi che gli armatori che beneficeranno delle licenze di pesca contemplate dall ' accordo contribuiscano alla formazione professionale pratica di cittadini guineani , alle condizioni e nei limiti seguenti : 1 . Ogni nave per la pesca a strascico che superi 200 tsl dovrà imbarcare marinai guineani a concorrenza del 25 % del suo equipaggio , compreso un membro incaricato della sorveglianza delle attività di pesca . 2 . Ogni nave per la pesca a strascico che non superi 200 tsl dovrà imbarcare almeno un marinaio guineano . 3 . Per la flotta di tonniere oceaniche , saranno imbarcati in permanenza due marinai guineani . Per la flotta di tonniere non congelatrici , saranno imbarcati otto marinai per la durata della campagna di pesca al tonno nelle acque della Guinea , senza superare il numero di un marinaio per nave . Questi impegni possono essere sostituiti da un importo forfettario annuo equivalente ai salari di questi marinai ; detto importo sarà utilizzato per la formazione di marinai guineani . Il salario e le altre retribuzioni dei marinai sono a carico dell ' armatore . Il mio governo auspica che il contributo degli armatori alla formazione professionale dei cittadini guineani sia preso in esame dalla commissione mista di cui all ' articolo 10 dell ' accordo . Le sarei grato di accusare ricevuta della presente lettera . Voglia gradire , Signor Presidente , i sensi della mia profonda stima . Lettera n . 2 Il Presidente della delegazione della Comunità al Presidente della delegazione della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea Signor Presidente , Le confermo di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta : « In riferimento all ' accordo tra il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea e la Comunità economica europea firmato in data odierna , mi pregio ricordarLe che l ' approvazione da parte del mio governo della firma di detto accordo è stata decisa nell ' ipotesi che gli armatori che beneficeranno delle licenze di pesca contemplate dall ' accordo contribuiscano alla formazione professionale pratica di cittadini guineani , alle condizioni e nei limiti seguenti : 1 . Ogni nave per la pesca a strascico che superi 200 tsl dovrà imbarcare marinai guineani a concorrenza del 25 % del suo equipaggio , compreso un membro incaricato della sorveglianza delle attività di pesca . 2 . Ogni nave per la pesca a strascico che non superi 200 tsl dovrà imbarcare almeno un marinaio guineano . 3 . Per la flotta di tonniere oceaniche , saranno imbarcati in permanenza due marinai guineani . Per la flotta di tonniere non congelatrici , saranno imbarcati otto marinai per la durata della campagna di pesca al tonno nelle acque della Guinea , senza superare il numero di un marinaio per nave . Questi impegni possono essere sostituiti da un importo forfettario annuo equivalente ai salari di questi marinai ; detto importo sarà utilizzato per la formazione di marinai guineani . Il salario e le altre retribuzioni dei marinai sono a carico dell ' armatore . Il mio governo auspica che il contributo degli armatori alla formazione professionale dei cittadini guineani sia preso in esame dalla commissione mista di cui all ' articolo 10 dell ' accordo . Le sarei grato di accusare ricevuta della presente lettera . Voglia gradire , Signor Presidente , i sensi della mia profonda stima . » Mi pregio informarLa che la Comunità provvederà a pubblicare la lettera onde portarne il contenuto a conoscenza degli armatori interessati e si dichiara d ' accordo circa l ' esame delle condizioni del contributo degli armatori alla formazione professionale da parte della commissione mista . Voglia gradire , Signor Presidente , i sensi della mia profonda stima . Lettera del Presidente della delegazione della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea al Presidente della delegazione della Comunità europea Signor Presidente , con riferimento all ' accordo firmato in data odierna , riguardante l ' esercizio della pesca al largo delle coste della Guinea da parte di navi della Comunità europea , in particolare al punto II . 1 dell ' allegato I di detto accordo , mi pregio informarLa che il mio governo ha designato la Società nazionale SOGUIECHE quale agente delle navi della Comunità che esercitano la pesca nella Guinea nel quadro dell ' accordo concluso . La SOGUIPECHE , di cui viene qui di seguito fornito l ' indirizzo completo per gli armatori della Comunità , disponendo di un ' esperienza professionale che copre le principali attività di pesca marittima , è in grado di garantire alle navi della Comunità tutti i servizi di cui avranno bisogno per le loro attività nelle acque della Guinea ( assistenza in porto e in mare , movimenti dei marinai , vettovagliamento delle navi nei limiti delle disponibilità di mercato , ecc . ) . Soprattutto , essa è in grado di agevolare i pagamenti derivanti dall ' attività delle navi della Comunità nella acque della Guinea ( salari dei marinai guineani a bordo , canoni vari ) . Gli armatori della Comunità potranno ottenere informazioni più dettagliate sulle condizioni delle prestazioni all ' in dirizzo seguente : SOGUIPECHE Boîte postale 1203 - Conakry Rùpublique populaire rùvolutionnaire del Guinùe Telex : 775 SGP-2153 Pechel Telefono : 44 29 88 , 44 29 90 Voglia gradire , Signor Presidente , i sensi della mia profonda stima . p . il Presidente della delegazione della Guinea l ' Ambasciatore della Guinea presso le Comunità europee DAOUDA KOUROUMA