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Document 31983R0761

Regolamento (CEE) n. 761/83 della Commissione del 29 marzo 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al metanolo, della sottovoce 29.04 A I della tariffa doganale comune, originario del Messico, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio

GU L 85 del 31.3.1983, p. 76–76 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/761/oj

31983R0761

Regolamento (CEE) n. 761/83 della Commissione del 29 marzo 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al metanolo, della sottovoce 29.04 A I della tariffa doganale comune, originario del Messico, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 085 del 31/03/1983 pag. 0076 - 0076


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REGOLAMENTO (CEE) N. 761/83 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al metanolo, della sottovoce 29.04 A I della tariffa doganale comune, originario del Messico, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione, originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per il metanolo, della sottovoce 29.04 A I della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 256 300 ECU; che, in data 25 marzo 1983, l'importazione del suddetto prodotto nella Comunità, originario del Messico, ha raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per il prodotto in questione nei confronti del Messico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 3 aprile 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Messico:

1.2 // // // N. della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 29.04 A I // Metanolo (alcole metilico) // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 1.

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