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Document 31983R0048
Commission Regulation (EEC) No 48/83 of 10 January 1983 re-establishing the levying of customs duties on chloramphenicol (INN), falling within subheading 29.44 B and originating in China, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3377/82 apply
Regolamento (CEE) n. 48/83 della Commissione del 10 gennaio 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al cloramfenicolo (DCI) della sottovoce 29.44 B della tariffa doganale comune, originario della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 48/83 della Commissione del 10 gennaio 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al cloramfenicolo (DCI) della sottovoce 29.44 B della tariffa doganale comune, originario della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio
GU L 8 del 11.1.1983, p. 5–5
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983
Regolamento (CEE) n. 48/83 della Commissione del 10 gennaio 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al cloramfenicolo (DCI) della sottovoce 29.44 B della tariffa doganale comune, originario della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 008 del 11/01/1983 pag. 0005 - 0005
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 48/83 DELLA COMMISSIONE del 10 gennaio 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al cloramfenicolo (DCI) della sottovoce 29.44 B della tariffa doganale comune, originario della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolmento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12; considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che per il cloramfenicolo (DCI) della sottovoce doganale 29.44 B, il massimale individuale è fissato a 802 200 ECU; che, in data 10 gennaio 1983, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Cina, hanno raggiunto per l'imputazione il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 14 gennaio 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, è ripristinata l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina: 1.2 // // // N. della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 29.44 B // Cloramfenicolo (DCI) // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1983. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 1.