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Document 31983L0417
Council Directive 83/417/EEC of 25 July 1983 on the approximation of the laws of the Member States relating to certain lactoproteins (caseins and caseinates) intended for human consumption
Direttiva 83/417/CEE del Consiglio del 25 luglio 1983 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana
Direttiva 83/417/CEE del Consiglio del 25 luglio 1983 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana
GU L 237 del 26.8.1983, p. 25–31
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2016; abrogato da 32015L2203
Direttiva 83/417/CEE del Consiglio del 25 luglio 1983 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana
Gazzetta ufficiale n. L 237 del 26/08/1983 pag. 0025 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 13 pag. 0077
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 14 pag. 0154
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 13 pag. 0077
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0154
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1983 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine ( caseine e caseinati ) destinate all ' alimentazione umana ( 83/417/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative , vigenti in taluni Stati membri definiscono le caratteristiche di composizione e di fabbricazione delle caseine e caseinati destinati all ' alimentazione umana , nonchù le condizioni alle quali questi prodotti devono rispondere affinchù sia possibile far uso , per quanto li riguarda , di talune denominazioni e affinchù venga autorizzato il loro impiego nella preparazione di altri prodotti alimentari ; che siffatte disposizioni non esistono attualmente in altri Stati membri ; considerando che questa situazione è tale da ostacolare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all ' alimentazione umana e da creare condizioni di concorrenza ineguali tra gli utilizzatori ; che essa ha pertanto un ' incidenza diretta sull ' istituzione e sul funzionamento del mercato comune ; considerando che , di conseguenza , è necessario determinare a livello comunitario le norme che devono essere osservate quanto alla composizione di questi prodotti e alla loro etichettatura ; considerando che attualmente le caseine e i caseinati alimentari non sono venduti , in regola generale , al consumatore finale ; che tuttavia , in caso di tale vendita , si applica anche la direttiva 79/112/CEE del Consiglio , del 18 dicembre 1978 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l ' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale , nonchù la relativa pubblicità ( 4 ) ; considerando d ' altra parte che per facilitare gli scambi è opportuno adottare a livello comunitario le norme di etichettatura applicabili alle caseine e ai caseinati alimentari destinati ad uso professionale ; considerando che il programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione dei consumatori ( 5 ) prevede azioni nei settori che rivestono un ' importanza particolare per la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori e specialmente in quello dei prodotti alimentari ; considerando che la determinazione delle modalità relative al prelievo dei campioni e dei metodi di analisi necessari per il controllo della composizione e di altre caratteristiche dei prodotti in questione costituisce una misura di applicazione di carattere tecnico , e che conviene affidarne l ' applicazione alla Commissione nell ' intento di semplificare ed accelerare la procedura ; considerando che , in tutti i casi in cui il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l ' esecuzione delle norme fissate nel settore dei prodotti destinati all ' alimentazione umana , è opportuno definire una procedura che instauri una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del Comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione 69/414/CEE ( 6 ) , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . La presente direttiva concerne le lattoproteine destinate all ' alimentazione umana , definite negli allegati , e le loro miscele . 2 . A norma della presente direttiva si intende per : - « caseine » , la sostanza proteica contenuta nel latte nel quantitativo più importante , lavata ed essiccata , insolubile nell ' acqua , ottenuta dal latte scremato , per precipitazione - mediante aggiunta di acido , o - mediante acidificazione microbica , o - mediante presame , o - mediante altri enzimi coagulanti del latte , lasciando impregiudicata un ' eventuale applicazione preliminare di procedimenti di scambi di ioni e di procedimenti di concentrazione ; - « caseinati » , i prodotti ottenuti mediante essicazione delle caseine non neutralizzanti , - « latte scremato » , il prodotto ricavato dalla mungitura di una o più vacche , per il quale non sia stata fatta alcuna aggiunta e sia stato ridotto solo il tenore di grasso . Articolo 2 Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili - affinchù i prodotti di cui agli allegati possano essere commercializzati soltanto se rispondono alle definizioni e alle norme della presente direttiva e dei suoi allegati , e - affinchù i prodotti che non soddisfano ai criteri stabiliti negli allegati siano denominati e etichettati in modo da non indurre l ' acquirente in errore sulla loro natura , qualità ed utilizzazione . Articolo 3 Le denominazioni che figurano negli allegati sono riservate ai prodotti in essi definiti e devono essere utilizzate in commercio per designarli . Articolo 4 1 . Fatta salva la direttiva 79/112/CEE e fatte salve le disposizioni che saranno adottate dalla Comunità in materia di etichettatura dei prodotti alimentari non destinati al consumatore finale , devono obbligatoriamente figurare sugli imballaggi , recipienti o etichette dei prodotti definiti negli allegati , in caratteri ben visibili , chiaramente leggibili ed indelebili , sontanto le seguenti indicazioni ; a ) la denominazione riservata a detti prodotti a norma dell ' articolo 3 con l ' indicazione , per i caseinati , del o dei cationi ; b ) per i prodotti commercializzati in miscele , - la dicitura « miscela di ... » seguita dall ' indicazione dei vari prodotti da cui la miscela è formata , in ordine ponderale decrescente - l ' indicazione del o dei cationi per il/i caseinati , - il tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati ; c ) la quantità netta espressa nelle unità di massa seguenti : chilogrammi o grammi . Fino alla scadenza del periodo transitorio durante il quale è autorizzata nella Comunità l ' applicazione delle unità di misura del sistema imperiale di cui all ' allegato , capitolo D , della direttiva 71/354/CEE del Consiglio , del 18 ottobre 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura ( 7 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 76/770/CEE ( 8 ) , l ' Irlanda e il Regno Unito possono permettere che il quantitativo sia espresso soltanto in unità di misura del sistema imperiale , calcolato sulla base dei seguenti tassi di conversione : - 1 ml = 0,0352 fluid ounces , - 1 l = 1,760 pints o 0,220 gallons , - 1 g = 0,0353 ounces ( avoirdupois ) , - 1 kg = 2,205 pounds ; d ) il nome o la ragione sociale e l ' indirizzo del fabbricante , del confezionatore , o di un venditore , stabilito all ' interno della Comunità . Tuttavia , gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che impongono l ' indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per quanto concerne la loro produzione nazionale ; e ) per i prodotti importati dai paesi terzi , l ' indicazione del paese d ' origine ; f ) la data di fabbricazione o un ' indicazione che permetta di identificare il lotto . 2 . Gli Stati membri vietano nel loro territorio il commercio di caseine e caseinati alimentari se le diciture di cui al paragrafo 1 , lettere a ) b ) , e ) ed f ) , non figurano in una lingua facilmente compresa dal compratore , a meno che si provveda ad informarlo con altri mezzi ; questa disposizione non impedisce che le suddette diciture figurino in varie lingue . Le indicazioni di cui al paragrafo 1 , lettera b ) , terzo trattino , ed alle lettere c ) , d ) ed e ) , possono figurare soltanto su un documento di accompagnamento . Nel caso di trasporto sfuso , detta deroga può essere estesa alle lettera b ) , secondo trattino , e alla lettera f ) . Articolo 5 Fatte salve le disposizioni comunitarie da adottare in materia di sanità e di igiene per quanto riguarda i prodotti di base di cui agli allegati I e II , questi devono essere sottoposti ad un trattamento termico che rende la fosfatasi negativa . Articolo 6 1 . Gli Stati membri adottano ogni disposizione utile affinchù il commercio dei prodotti di cui all ' articolo 1 , conformi alle definizioni e alle norme previste nella presente direttiva e nei suoi allegati , non possa essere ostacolato dall ' applicazione delle disposizioni nazionali non armonizzate che disciplinano la composizione , le caratteristiche di fabbricazione , il condizionamento e l ' etichettatura di tali prodotti in particolare o dei prodotti alimentari in generale . 2 . Il paragrafo 1 non è applicabile alle disposizioni non armonizzate giustificate da motivi : - di tutela della salute pubblica ; - di repressione delle frodi , sempre che dette disposizioni non siano tali da ostacolare l ' applicazione delle definizioni e norme previste dalla presente direttiva ; - di tutela della proprietà industriale e commerciale , di indicazioni di provenienza , di denominazioni di origine e di repressione della concorrenza sleale . Articolo 7 1 . Se uno Stato membro , in base a motivazione circostanziata , fondata su nuovi elementi o una nuova valutazione dei dati esistenti , emersi dopo l ' adozione della direttiva , constata che l ' impiego nei prodotti definiti agli allegati I e II di una delle sostanze enumerate negli allegati o il tasso massimo di cui è autorizzato l ' impiego , presenta un pericolo per la salute pubblica , pur essendo conforme alle disposizioni della presente direttiva , esso può sospendere in via provvisoria o sottoporre a restrizioni , nel proprio territorio , l ' applicazione delle disposizioni di cui trattasi . Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione , precisando i motivi che giustificano la sua decisione . 2 . La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari ; essa emette quindi senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso . 3 . La Commissione , se ritiene che , per ovviare alle difficoltà enumerate al paragrafo 1 e per assïcurare la tutela della salute pubblica , siano necessarie modifiche alla direttiva , avvia la procedura prevista all ' articolo 10 per adottare dette modifiche . In tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle sino all ' entrata in vigore di tali modifiche . Articolo 8 Il Consiglio , su proposta della Commissione , determina , se necessario , i criteri di purezza dei coadiuvanti tecnologici di cui agli allegati . Articolo 9 Sono determinati secondo la procedura di cui all ' articolo 10 : a ) i metodi di analisi necessari al controllo dei criteri di purezza di cui all ' articolo 8 ; b ) le modalità relative al prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari al controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione da prendere in considerazione allo stadio della fabbricazione dei prodotti definiti negli allegati . Articolo 10 1 . Nel caso in cui sia fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato permanente per i prodotti alimentari , denominato qui di seguito « comitato » , istituito con decisione 69/414/CEE , è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente , su iniziativa di quest ' ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro . 2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito al progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza del problema in esame . Esso si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti ; ai voti degli Stati membri è applicata la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione . 3 . a ) La Commissione adotta le misure proposte quando sono conformi al parere del comitato . b ) Quando le misure proposte non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata . c ) Se , alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla comunicazione al Consiglio , quest ' ultimo non ha deliberato , le misure proposte sono adottate dalla Commissione . Articolo 11 La presente direttiva non si applica ai prodotti di cui all ' articolo 1 destinati ad essere esportati nei paesi terzi . Articolo 12 Gli Stati membri modificano , se necessario , la loro legislazione per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione ; la legislazione così modificata si applica in modo da : - ammettere , al più tardi due anni dopo la notifica della presente direttiva ( 7 ) , il commercio dei prodotti conformi alle disposizioni in essa previste ; - vietare , tre anni dopo la notifica della presente direttiva , il commercio dei prodotti non conformi alle disposizioni in essa previste . Articolo 13 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 25 luglio 1983 . Per il Consiglio Il Presidente C . SIMITIS ( 1 ) GU n . C 50 del 24 . 2 . 1979 , pag . 5 . ( 2 ) GU n . C 140 del 5 . 6 . 1979 , pag . 174 . ( 3 ) GU n . C 247 dell ' 1 . 10 . 1979 , pag . 54 . ( 4 ) GU n . L 33 dell ' 8 . 2 . 1979 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . C 92 del 25 ; 4 . 1975 , pag . 1 . ( 6 ) GU n . L 291 del 29 . 11 . 1969 , pag . 9 . ( 7 ) GU n . L 243 del 29 . 10 . 1971 , pag . 29 . ( 8 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 204 . ( 9 ) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 2 agosto 1983 . ALLEGATO I CASEINE ALIMENTARI 1 . DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI a ) « caseina acida alimentare » : caseina alimentare ottenuta per precipitazione mediante i coadiuvanti tecnologi e le colture batteriche figuranti al paragrafo II , lettera d ) , e rispondenti alle norme dello stesso paragrafo II . b ) « caseina presamica ad uso alimentare » : caseina alimentare ottenuta per precipitazione mediante i coadiuvanti tecnologici figuranti al paragrafo III , lettera d ) , e rispondenti alle norme dello stesso paragrafo III . II . NORME APPLICABILI ALLA « CASEINA ACIDA ALIMENTARE » a ) Fattori essenziali di composizione 1 . Tenore massimo di umidità 10,0 % m/m 2 . Tenore minimo di proteine del latte calcolato sull ' estratto secco , 90 % m/m di cui tenore minimo di caseine 95 % m/m 3 . Tenore masismo di grassi del latte su estratto secco 2,25 % m/m 4 . Acidità titolabile espressa in ml di soluzione di soda decinormale per grammo non superiore a 0,27 5 . Tenore massimo di ceneri ( P2O5 compreso ) 2,5 % m/m 6 . Tenore massimo di lattosio anidro 1 % m/m 7 . Tenore massimo di sedimenti ( particelle combuste ) 22,5 mg in 25 g b ) Contaminanti Tenore massimo di piombo 1 mg/kg c ) Impurezze Materie estranee ( quali particelle di legno , metallo , peli o frammenti di insetti ) nulla in 25 g d ) Coadiuvanti tecnologici e colture batteriche inoffensivi ed idonei all ' alimentazione umana i ) - Acido lattico ( E 270 ) - Acido cloridrico - Acido solforico - Acido citrico ( E 330 ) - Acido acetico ( E 260 ) - Acido ortofosforico ii ) - Siero di latte - colture batteriche che producono acido lattico e ) Caratteri organolettici 1 . Odore : assenza di odori estranei 2 . Aspetto : colore variante dal bianco al bianco crema ; il prodotto dev ' essere esente da piccoli grumi resistenti a una leggera pressione III . NORME CHE SI APPLICANO ALLA « CASEINA PRESAMICA ALIMENTARE » a ) Fattori essenziali di composizione 1 . Tenore massimo di umidità 10 % m/m 2 . Tenore totale di proteine del latte calcolato sull ' estratto secco , 84 % m/m di cui tenore minimo di caseina 95 % m/m 3 . Tenore massimo dei grassi del latte su estratto secco 2 % m/m 4 . Tenore minimo di ceneri [ ( P2O5 ) compreso ] 7,50 % m/m 5 . Tenore massimo di lattosio anidro 1 % m/m 6 . Tenore massimo di sedimenti ( particelle combuste ) 22,5 mg in 25 g b ) Contaminanti Tenore massimo di piombo 1 mg/kg c ) Impurezze Materie estranee ( quali particelle di legno , metallo , peli o frammenti di insetti ) nulla in 25 g d ) Coadiuvanti tecnologici inoffensivi ed idonei all ' alimentazione umana - Presame - Altri enzimi coagulanti del latte e ) Caratteri organolettici 1 . Odore : Assenza di odori estranei 2 . Aspetto : colore variante dal bianco al bianco crema ; il prodotto dev ' essere esente da piccoli grumi resistenti ad una leggera pressione ALLEGATO II CASEINATI ALIMENTARI I . DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI « Caseinati alimentari » , i caseinati ottenuti da caseine alimentari trattate con gli agenti neutralizzanti di qualità alimentare figuranti al paragrafo II , lettera d ) , e rispondenti alle norme di cui al paragrafo II . II . NORME CHE SI APPLICANO AI CASEINATI ALIMENTARI a ) Fattori essenziali di composizione 1 . Tenore massimo di umidità 8 % m/m 2 . Tenore minimo di caseina proteica del latte , calcolato su estratto secco 88 % m/m 3 . Tenore massimo di grassi del latte calcolato su estratto secco 2,0 %m/m 4 . Tenore massimo di lattosio anidro 1,0 % m/m 5 . pH 6 a 8 6 . Tenore massimo di sedimenti ( particelle combuste ) 22,5 mg in 25 g b ) Contaminanti Tenore massimo di piombo 1 mg/kg c ) Impurezze Materie estranee ( quali particelle di legno , metallo , peli o frammenti d ' insetti ) nulla in 25 g d ) Coadiuvanti tecnologici di qualità alimentare ( agenti neutralizzanti e tamponi opzionali ) Idrossidi di * sodio * Carbonati di * potassio * Fosfati di * calcio * Citrati di * ammonio * * magnesio * e ) Caratteristiche 1 . Odore : Leggerissimi aromi e adori estranei 2 . Colore variante dal bianco al bianco crema ; il prodotto deve essere esente da grumi resistenti a una leggera pressione 3 . Solubilità : Quasi completamente solubile in acqua distillata ad eccezione del caseinato di calcio .