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Document 31983L0128
Council Directive 83/128/EEC of 28 March 1983 amending Directive 76/764/EEC on the approximation of the laws of the Member States on clinical mercury-in-glass, maximum- reading thermometers
Direttiva 83/128/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che modifica la direttiva 76/764/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima
Direttiva 83/128/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che modifica la direttiva 76/764/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima
GU L 91 del 9.4.1983, p. 29–29
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1995
Direttiva 83/128/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che modifica la direttiva 76/764/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima
Gazzetta ufficiale n. L 091 del 09/04/1983 pag. 0029 - 0029
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 14 pag. 0033
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0033
***** DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 marzo 1983 che modifica la direttiva 76/764/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima (83/128/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), considerando che la direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (3), ha definito le procedure di approvazione CEE del modello e di verifica prima CEE; considerando che la direttiva 76/764/CEE (4) prevede per i termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima solo la procedura di verifica prima CEE; considerando che, successivamente all'adozione della direttiva 76/764/CEE, sono state messe a punto nuove tecniche nel settore di detti termometri e che queste tecniche hanno reso necessari esami supplementari per determinare la qualità del vetro utilizzato; che di conseguenza è opportuno prevedere per questa categoria di strumenti un'approvazione CEE del modello e modificare di conseguenza la direttiva 76/764/CEE; considerando che è inoltre opportuno che la Commissione adegui al progresso tecnico gli allegati della direttiva 76/764/CEE secondo la procedura prevista dall'articolo 19 della direttiva 71/316/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Il testo degli articoli 2 e 3 della direttiva 76/764/CEE è sostituito dal testo seguente: « Articolo 2 I termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima che possono recare i marchi ed i contrassegni CEE sono descritti negli allegati. Essi formano oggetto di un'approvazione CEE del modello e sono soggetti alla verifica prima CEE. Articolo 3 Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato e la messa in servizio dei termometri clinici di vetro e mercurio del tipo a massima, muniti di un contrassegno di approvazione CEE del modello e del marchio di verifica prima CEE. ». Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva in modo che dette disposizioni prendano effetto alla stessa data della prima direttiva recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati della direttiva 76/764/CEE. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1983. Per il Consiglio Il Presidente J. ERTL (1) GU n. C 287 del 9. 11. 1981, pag. 137. (2) GU n. C 189 del 30. 7. 1981, pag. 10. (3) GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 1. (4) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 139.