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Document 31983D0530
83/530/EEC: Commission Decision of 18 October 1983 establishing that the apparatus described as 'Brancker - Plant Productivity Fluorometer, model SF-10' may not be imported free of Common Customs Tariff duties
83/530/CEE: Decisione della Commissione del 18 ottobre 1983 che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Brancker - Plant Productivity Fluorometer, model SF-10" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
83/530/CEE: Decisione della Commissione del 18 ottobre 1983 che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Brancker - Plant Productivity Fluorometer, model SF-10" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
GU L 297 del 29.10.1983, p. 43–43
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
In force
83/530/CEE: Decisione della Commissione del 18 ottobre 1983 che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Brancker - Plant Productivity Fluorometer, model SF-10" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 297 del 29/10/1983 pag. 0043 - 0043
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 1983 che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Brancker - Plant Productivity Fluorometer, model SF-10 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (83/530/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 (2), visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7, considerando che, con lettera del 12 aprile 1983, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Brancker - Plant Productivity Fluorometer, model SF-10 », ordinato nel gennaio 1983 per essere utilizzato in studi sul meccanismo d'azione di erbicidi inibitori della fotosintesi, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità; considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 22 settembre 1983 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie; considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un fluorometro; che esso non possiede caratteristiche oggettive che lo rendono specialmente atto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può da sola conferirgli il carattere di apparecchio scientifico; che, pertanto, esso non può essere considerato un apparecchio scientifico; che di conseguenza non è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'importazione dell'apparecchio denominato « Brancker - Plant Productivity Fluorometer, model SF-10 », che costituisce oggetto della domanda del Regno Unito del 12 aprile 1983, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto Bruxelles, il 18 ottobre 1983. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4. (3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.