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Document 31983D0124

    83/124/CEE: Decisione del Consiglio del 28 marzo 1983 relativa alla conclusione dell' accordo di concertazione Comunità-COST in merito ad un' azione concertata in materia di sistemi di aiuto per la navigazione marittima dal litorale (azione COST 301)

    GU L 84 del 30.3.1983, p. 9–9 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/124/oj

    Related international agreement

    31983D0124

    83/124/CEE: Decisione del Consiglio del 28 marzo 1983 relativa alla conclusione dell' accordo di concertazione Comunità-COST in merito ad un' azione concertata in materia di sistemi di aiuto per la navigazione marittima dal litorale (azione COST 301)

    Gazzetta ufficiale n. L 084 del 30/03/1983 pag. 0009
    edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 3 pag. 0154
    edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 3 pag. 0154


    ++++

    CONSIGLIO

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 28 marzo 1983

    relativa alla conclusione dell ' accordo di concentrazione Comunità-COST in merito ad un ' azione concertata in materia di sistemi di aiuto per la navigazione narittima dal litorale ( azione COST 301 )

    ( 83/124/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la decisione 82/887/CEE del Consiglio , del 13 dicembre 1982 , che adotta un ' azione concertata della Comunità economica europea in materia di sistemi di aiuto per la navigazione marittima dal litorale ( 1 ) , in particolare l ' articolo 6 ,

    vista la decisione del Consiglio , del 4 maggio 1982 , che autorizza la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità e gli Stati non membri che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica ( COST ) per l ' attuazione di un ' azione concertata relativa ai sistemi di aiuto per la navigazione marittima dal litorale ,

    visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione ,

    considerando che la Commissione ha terminato i negoziati relativi all ' accordo in questione ; che è opportuno approvare tale accordo ,

    DECIDE :

    Articolo 1

    È approvato a norme della Comunità l ' accordo di concertazione Comunità-COST in merito ad un ' azione concertata in materia di sistemi di aiuto per la navigazione marittima dal litorale ( azione COST 301 ) .

    Il testo dell ' accordo è accluso alla presente decisione .

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l ' accordo allo scopo di impegnare la Comunità .

    Fatto a Bruxelles , addì 28 marzo 1983 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J . ERTL

    ( 1 ) GU n . L 378 del 31 . 12 . 1982 , pag . 32 .

    ACCORDO DI CONCERTAZIONE COMUNITÀ-COST

    in merito ad un ' azione concertata in materia di sistemi di aiuto per la navigazione marittima dal litorale ( azione COST 301 )

    LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA ,

    in seguito denominata « comunità » ,

    da una parte , e

    GLI STATI FIRMATARI DEL PRESENTE ACCORDO ,

    in seguito denominati « Stati non membri partecipanti » ,

    dall ' altra ,

    CONSIDERANDO che un ' azione europea concertata in materia di sistemi di aiuto per la navigazione marittima dal litorale può contribuire a ridurre i rischi di incidenti nelle zone costiere e nei porti , e può in tal modo contribuire a tutelare la vita umana migliorando la sicurezza delle navi e dei loro carichi , nonchù a prevenire l ' inquinamento del littorale e delle acque costiere ;

    CONSIDERANDO che un programma di ricerca in materia di sistemi di aiuto alla navigazione marittima è stato proposto nel 1979 dalle delegazioni finlandese e francese nell ' ambito della cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica ( COST ) ;

    CONSIDERANDO che con la decisione del 13 dicembre 1982 il Consiglio delle Comunità europee ha adottato un ' azione comunitaria concertata in materia di sistemi di aiuti alla navigazione marittima dal litorale ;

    CONSIDERANDO che gli Stati membri della Comunità e gli Stati non membri partecipanti in seguito denominati « Stati » , hanno l ' intenzione di realizzare , secondo le regole e le procedure applicabili ai loro programmi nazionali , le ricerche descritte all ' allegato A e sono dispositi a farle entrare nell ' ambito di una concertazione che essi considerando nell ' interesse di ambo le parti ;

    CONSIDERANDO che delle organizzazione internazionali stanno portando avanti azioni in questo settore ; che è opportuno tenerne conto in modo da evitare inutili ripetizioni di sforzi e che , se necessario , alcune apparecchiature e procedure dovrebbero essere oggetto di accordi nell ' ambito delle organizzazioni competenti ;

    CONSIDERANDO che per l ' esecuzione dei lavori di ricerca di cui all ' azione concertata è necessario un contributo finanziario degli Stati di circa 13 milioni di ECU ,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

    Articolo 1

    La Comunità e gli Stati non membri partecipanti , in seguito denominati « parti contraenti » , partecipano per il periodo fino al 31 dicembre 1985 a un " azione concertata in materia di sistemi di aiuti per la navigazione marittima dal litorale .

    L ' azione consiste nella concertazione tra il programma d ' azione concertata della Comunità ed i programmi corrispondenti degli Stati non membri partecipanti . I settori di ricerca oggetto del presente accordo sono enumerati nell ' allegato A .

    Gli Stati restano interamente responsabili delle ricerche effettuate dai loro istituti o organismi nazionali .

    Articolo 2

    È istituito il comitato di concertazione Comunità-COST « sistemi di aiuto per la navigazione marittima dal litorale » , in seguito denominato « comitato » , nel cui ambito avviene la concertazione tra le parti contraenti .

    IL comitato adotta il proprio regolamento interno . La Commissione delle Comunità europee , in seguito denominata « Commissione » , è responsabile del lavori di segretaria del comitato .

    Il mandato e la composizione del comitato sono definiti all ' allegato B .

    Articolo 3

    Per garantire la realizzazione ottimale dell ' azione concertata la Commissione nomina un capo progetto d ' accordo con i rappresentanti degli Stati non membri partecipanti in seno al comitato .

    Articolo 4

    Il contributo finanziario massimo delle parti contraenti alle spese di coordinamento per il periodo di cui all ' articolo 1, primo comma , è di :

    - 2 100 000 ECU per la Comunità ,

    - 60 000 ECU per ogni Stato non membro partecipante .

    Oltre a ciò ogni Stato membro partecipante versa un importo calcolato applicando a un importo base di 1 500 000 ECU , che rappresenta una parte del contributo della Comunità , il rapporto tra il prodotto interno lordo per il 1980 dello Stato non membro partecipante in questione e la somma del prodotto interno lordo per il 1980 della Comunità e di quello dello Stato non membro partecipante in questione .

    L ' ECU è definita dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e dalle disposizioni finanziarie adottate in applicazione di questo regolamento .

    Le modalità che regolato il finanziamento del presente accordo sono fissate nell ' allegato C .

    Articolo 5

    1 . Nell ' ambito del comitato gli Stati si scambiano regolarmente tutte le informazioni utili riguardanti l ' esecuzione delle ricerche oggetto dell ' azione concertata . Essi si sforzano inoltre di fornire qualsiasi informazione su ricerche analoghe progettate o eseguite da altri organismi . Tutte le informazioni sono trattate come riservate se lo Stato che le comunica lo richiede .

    2 . D ' accordo con il comitato , la Commissione stabilisce in base alle informazioni da essa ricevute relazioni annue d ' attività e le trasmette agli Stati .

    3 . Al termine del periodo dell ' azione concertata , la Commissione , d ' accordo con il comitato , trasmette agli Stati un rapporto di sintesi sull ' esecuzione e i risultati dell ' azione . Tale rapporto viene pubblicato dalla Commissione al più tardi entro sei mesi dal suo invio agli interessati a meno che uno Stato si opponga alla pubblicazione . In questo caso il rapporto è trattato in modo riservato ed è inviato su loro richiesta e con l ' accordo del comitato soltanto agli istituti e alle imprese le cui ricerche o attività di produzione giustificano l ' accesso alle conoscenze derivanti dai risultati della ricerca oggetto dell ' azione concertata .

    Articolo 6

    1 . Il presente accordo è aperto alla firma della Comunità e degli Stati membri della Comunità che hanno partecipano alla conferenza ministeriale tenutasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 .

    2 . La condizione preliminare alla partecipazione di ciascuna parte contraente all ' azione concertata definita all ' articolo 1 è! che questa , dopo aver firmato il presente accordo , notifichi , entro il 31 dicembre 1983 , al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee l ' avvenuto espletamento delle procedure necessarie ai sensi delle proprie disposizioni interne per la messa in vigore del presente accordo .

    3 . Per le parti contraenti che hanno proceduto alla notifica di cui al paragrafo 2 , il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la Comunità e almeno uno degli Stati non membri partecipanti hanno proceduto a detta notifica .

    Per le parti contraenti che procedono alla notifica dopo l ' entrata in vigore del presente accordo , esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la parte in questione ha proceduto alla notifica .

    Le parti contraenti che non hanno proceduto alla notifica all ' entrata in vigore del presente accordo possono partecipare senza diritto di voto ai lavori del comitato fino al 31 dicembre 1983 .

    4 . Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee informa ognuna delle parti contraenti delle notifiche di cui al paragrafo 2 e della data di entrata in vigore del presente accordo .

    Articolo 7

    Il presente accordo si applica , da un lato , ai territori in cui è applicabile il trattato che istituisce la Comunità economica europea , alle condizioni previste da detto trattato e , l ' altro lato , ai territori degli Stati non membri partecipanti .

    Articolo 8

    Il presente accordo redatto in un unico esemplare in ligua danese , francese , greca , inglese , italiana , olandese , tedesca , tutti i testi facenti ugualmente fede , è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee , che ne trasmette una copia certificata conforme ad ognuna delle parti contraenti .

    ALLEGATO A

    I . CONTENUTO DELL ' AZIONE CONCERTATA

    1 . Studio delle condizioni che consentono alle navi di navigare e di manovrare in zone limitate in diverse condizioni idrometeorologiche .

    2 . Studio degli elementi e dei criteri che possono essere utilizzati come comune denominatore per la definizione dei problemi di navigazione marittima . In una seconda fase , applicazione di tali elementi e criteri alle acque europee .

    3 . Inventario dei sistemi di traffico marittimo dal litorale esistenti nell ' Europa occidentale , con indicazione :

    - dell ' area geografica considerata ,

    - del tipo di servizio fornito ,

    - delle norme di funzionamento del servizio ,

    - dell ' intensità di traffico nella zona ,

    - dei tipi di traffico esistenti nella zona .

    4 . Studio di metodi d ' identificazione delle navi , destinati sia alle vigilanza del traffico da parte delle stazioni di controllo sia alle comunicazioni tra navi .

    5 . Studio di metodi atti a consentire alle stazioni di controllo di localizzare una nave e di seguirne la rotta con precisione .

    6 . Metodi di comunicazione tra le navi e tra queste e i servizi di assistenza da terra ; sistemi di scambio di dati tra le stazioni di controllo e le navi .

    7 . Studio dell ' armonizzazione delle procedure per il traffico , l ' informazione e la guida , a disposizione della navigazione nell ' Europa occidentale .

    II . SETTORI DI RICERCIA OGGETTO DELL ' ACCORDO

    1 . Comportamento delle navi in zone limitate .

    2 . a ) Criteri i identificazione uniforme delle zone critiche per il traffico marittimo .

    b ) Identificazione delle zone critiche per la navigazione marittima .

    3 . Inventario dei sistemi di traffico marittimo dal litorale nell ' Europa occidentale .

    4 . Identificazione delle navi .

    5 . Requisiti e criteri per una localizzazione ed un controllo precisi delle navi che hanno rotta .

    6 . Metodi di comunicazione tra i servizi di assistenza da terra e le navi .

    7 . Armonizzazione delle procedure dei servizi di assistenza da terra .

    Tra le organizzazioni internazionali che possiedono la più ampia competenza in materia e che hanno svolto lavori attinenti agli argomenti sopra elencati si possono le seguenti :

    - International Maritime Organisation ( IMO ) ;

    - International Association of lighthouse Authorities ( IALA ) ;

    - International Association of Ports and Harbours ( IAPH ) .

    Questo elenco non è limitativo .

    ALLEGATO B

    MANDATO E COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI CONCERTAZIONE COMUNITÀ-COST « SISTEMI DI AIUTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA DAL LITORALE »

    1 . Il comitato :

    1.1 . contribuisce alla realizzazione ottimale dell ' azione dando il proprio parere su tutti gli aspetti del suo svolgimento ;

    1.2 . valuta i risultati dell ' azione e trae conclusioni quanto alla loro applicazione ;

    2.3 . garantisce lo scambio di informazioni di cui all ' articolo 5 , paragrafo 1 ;

    1.4 . garantisce la continuità delle ricerche nazionali svolte nei settori che costituiscono oggetto dell ' azione , in particolare tenendosi informato sugli sviluppi scientifici e tecnici che possono incidere sulla sua realizzazione ;

    1.5 . provvede ad evitare inutili repetizioni di studi e lavori svolti dalle organizzazioni internazionali competenti , tenendo conto del quadro internazionali nel quale dovrebbero eventualmente essere adottate alcune disposizioni ;

    1.6 . indica gli orientamenti al capoprogetto ;

    1.7 . assiste la Commissione nella selezione dei partecipanti e nell ' assegnazione dei relativi stanziamenti .

    2 I rapporti ed i pareri del comitato sono trasmessi agli Stati .

    3 . Il comitato è composto di un delegato della Commissione , nella veste di coordinatore dell ' azione concertata della Comunità , di un delegato di ogni Stato non membro partecipante , di un delegato di ogni Stato membro , in quanto rappresentante del suo programma nazionale , e del capoprogetto .

    Ogni delegato può essere accompagnato da esperti . Il comitato può invitare alle riunioni , ogniqualvolta lo riterrà utile , osservatori delle organizzazioni internazionali competenti in materia ( vedi allegato A ) .

    ALLEGATO C

    NORME DI FINANZIAMENTO

    Articolo 1

    Il presente allegato fissa le norme di finanziamento di cui all ' articolo 4 dell ' accordo di concertazione Comunità-COST .

    Articolo 2

    All ' inizio di ogni esercizio la Commissione invia una richiesta di fondi a ciascuno degli Stati non membri partecipanti . Tale richiesta corrisponde al contributo dello Stato membro considerato ai costi annui di coordinamento previsti dall ' accordo calcolato in proporzione agli importi massimi fissati all ' articolo 4 dell ' accordo .

    Questo contributo è espresso in ECU e nella moneta nazionale dello Stato non membro interessato ; l ' ECU è definita nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e il suo valore è fissato alla data della richiesta di fondi .

    Il totale dei contributi copre , oltre ai costi di coordinamento propriamente detti , le spese di viaggio e di soggiorno dei delegati al comitato .

    Ogni Stato non membro partecipante versa il suo contributo annuo ai costi di coordinamento previsti dall ' accordo all ' inizio di ogni anno e non oltre il 31 marzo . Per ogni versamento non effettuato alla data prevista verrà calcolata un interesse a carico dello Stato non membro partecipante a un tasso pari al tasso di sconto più elevato applicato negli Stati il giorno in cui era dovuto il pagamento . L ' interesse aumenta di 0,25 punti per ogni mese di ritardo . Il tasso aumentato è applicato a tutto il periodo di ritardo . Tuttavia , tale interesse è esigibile soltanto se il pagamento viene effettuato più di tre mesi dopo l ' invio di una richiesta di fondi da parte della Commissione .

    Articolo 3

    I fondi prevenienti dai contributi degli Stati non membri partecipanti vengono iscritti a credito della presente azione concertata , imputandoli come entrate nello delle entrate del bilancio generale delle Comunità europee ( sezione Commissione ) .

    Articolo 4

    In allegato figura la scandenzario delle spese di coordinamento di cui all ' articolo 4 dell ' accordo .

    Articolo 5

    Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica alla gestione dei crediti .

    Articolo 6

    Dopo la chiusura di ogni esercizio , è stabilita e trasmessa per informazione agli Stati non membri partecipanti una situazione degli stanziamenti per l ' azione concertata .

    Scadenzario previsionale dell ' azione concertata in materia di sistemi di aiuto alla navigazione marittima dal litorale ( azione COST 301 )

    ( in ECU )

    * 1983 * 1984 * 1985 * Totale *

    I . Stima iniziale di tutte le spese : * * * * *

    - Personale * 200 000 * 200 000 * 200 000 * 600 000 *

    - Funzionamento amministrativo * * * * *

    - Contratti * 600 000 * 800 000 * 100 000 * 1 500 000 *

    Totale * 800 000 * 1 000 000 * 300 000 * 2 100 000 *

    II . Stima riveduta delle spese , tenendo conto delle esigenze supplementari derivanti dall ' adesione di Stati non membri partecipanti : * * * * *

    - Personale * 800 000 + ( ... ) iai * 1 000 000 + ( ... ) ibi * 300 000 + ( ... ) ici * 2 100 000 + ( ... ) iai + ( ... ) ibi + ( ... ) ici *

    - Funzionamento amministrativo * * * * *

    - Contratti * * * * *

    III . Differenza tra I e II che è da coprire mediante il contributo degli Stati non membri partecipanti * ( ... ) iai * ( ... ) ibi * ( ... ) ici * ( ... ) iai + ( ... ) ibi + ( ... ) ici *

    ai = 20 000 600 000 PILSnp / PILce + PILSnp * PIL = Prodotto interno lordo *

    bi = 20 000 + 800 000 PILsnp / PILce + PILSnp * Snp = Stato non membro partecipante *

    ci = 20 000 + 100 000 PILsnp / PILce + PILSnp * CE = Comunità europea

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