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Document 31982R2203

    Regolamento (CEE) n. 2203/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che fissa le regole generali relative alla concessione di un premio di riporto per taluni prodotti della pesca

    GU L 235 del 10.8.1982, p. 4–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993; abrogato da 31992R3759

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/2203/oj

    31982R2203

    Regolamento (CEE) n. 2203/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che fissa le regole generali relative alla concessione di un premio di riporto per taluni prodotti della pesca

    Gazzetta ufficiale n. L 235 del 10/08/1982 pag. 0004 - 0006
    edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 2 pag. 0003
    edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 2 pag. 0003


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2203/82 DEL CONSIGLIO

    del 28 luglio 1982

    che fissa le regole generali relative alla concessione di un premio di riporto per taluni prodotti della pesca

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3796/81 prevede la concessione, in determinate condizioni, di un premio di riporto per la trasformazione e l'ammasso, ai fini del consumo umano, di taluni prodotti di cui all'allegato I, lettere A e D, del regolamento citato che sono ritirati dal mercato;

    considerando che è opportuno ammettere al beneficio del premio i prodotti che in particolare si prestano ad essere smerciati previa trasformazione;

    considerando che la trasformazione e l'ammasso dei prodotti in causa debbono aver luogo in condizioni atte ad evitare il rischio di operazioni fraudolente;

    considerando che, ai fini di un efficace controllo dei prodotti ammissibili al beneficio del premio, è opportuno accordare quest'ultimo soltanto ai quantitativi trasformati direttamente dalle organizzazioni di produttori o sotto la loro responsabilità;

    considerando che l'entità del premio di riporto dev'essere fissata in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa;

    considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3796/81 si tiene conto, a concorrenza dell'80 %, del volume dei prodotti che hanno beneficiato del premio di riporto per il calcolo della compensazione finanziaria; che, di conseguenza, i quantitativi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento variano in funzione dei quantitativi ritirati dal mercato di cui all'articolo 13, paragrafo 3; che pertanto i quantitativi massimi cumulati che possono essere presi in considerazione in virtù di questi due articoli variano tra il 20 e il 23 % dei quantitativi annui posti in vendita;

    considerando che il premio di riporto può essere versato soltanto alla fine della campagna di pesca; che, tuttavia, per agevolare l'applicazione di questo regime è bene prevedere la possibilità di concedere anticipi, previo deposito di una garanzia,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento istituisce le regole generali relative alla concessione del premio di riporto di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3796/81, denominato in appresso regolamento di base.

    Articolo 2

    1. Il premio di riporto è concesso soltanto ai prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento, che rispondono:

    - alle condizioni di freschezza e di presentazione di cui al suddetto allegato;

    - ai requisiti da determinare in materia di dimensione. Possono essere prese inconsiderazione soltanto le dimensioni per le quali non esiste un problema sostanziale di smercio del prodotto trasformato in questione.

    2. Detto premio è concesso all'organizzazione di produttori interessata soltanto per i quantitativi di prodotti di cui al paragrafo 1, ritirati dal mercato:

    - che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2202/82 (2);

    - che, entro un termine da stabilire, sono sottoposti da parte dell'organizzazione di produttori ad una o varie trasformazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, oppure sono affidati dall'organizzazione medesima ad un'industria al fine di subirvi una o varie delle trasformazioni suddette;

    - che sono trasformati in modo completo e definitivo, in modo da soddisfare le esigenze commerciali;

    - che, dopo la loro trasformazione, rimangono all'ammasso e sono reimmessi sul mercato a condizioni da stabilire;

    - che sono oggetto di comunicazione da parte dell'organizzazione di produttori alle autorità competenti dello Stato membro interessato, secondo modalità da determinare.

    Articolo 3

    L'importo del premio è fissato prima dell'inizio di ciascuna campagna di pesca secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento di base. Detto importo è calcolato tenendo conto delle spese tecniche di trasformazione e di ammasso constatate nella Comunità nel corso della precedente campagna di pesca, eccettuate le spese più elevate.

    La Commissione vigila affinché l'importo tenga conto dell'interdipendenza dei mercati interessati e della necessità di evitare distorsioni di concorrenza.

    Articolo 4

    1. Il premio di riporto è versato all'organizzazione di produttori interessata soltanto previo accertamento, da parte dell'autorità competente dello Stato membro responsabile, che i quantitativi per i quali il premio è richiesto:

    - non superano il limite di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di base né quello di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2202/82;

    - sono stati trasformati e sono rimasti all'ammasso e reimmessi sul mercato alle condizioni definite dal presente regolamento.

    2. Il premio è versato dopo lo scadere di ciascuna campagna di pesca dallo Stato membro che ha riconosciuto l'organizzazione di produttori in causa. Tuttavia, a intervalli da determinare, uno o più anticipi sono versati all'organizzazione di produttori interessata che lo richieda, a condizione che quest'ultima depositi una garanzia perlomeno equivalente all'importo anticipato.

    Articolo 5

    Gli Stati membri responsabili instaurano un regime di controllo che permetta di assicurare che i prodotti per i quali è richiesto un premio di riporto abbiano il diritto di beneficiarne.

    Ai fini di un debito controllo, i beneficiari del premio stabiliscono una contabilità delle giacenze che risponda a criteri da determinarsi.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1983.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1982.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    O. MOELLER

    (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

    (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

    ALLEGATO

    1.2.3.4 // // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Freschezza (1) // Presentazione (1) // // // // // I. 1. ex 03.01 B I f) 1 // Sebasti (Sebastes sp.p.) // E, A // Interi // 2. ex 03.01 B I h) 1 // Merluzzi bianchi (Gadus morrhua) // E, A // Eviscerati e con testa // 3. ex 03.01 B I i j) 1 // Merluzzi carbonari (Pollachius virens) // E, A // Eviscerati e con testa // 4. ex 03.01 B I k) 1 // Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) // E, A // Eviscerati e con testa // 5. ex 03.01 B I 1) 1 // Merlani (Merlangus merlangus) // E, A // Eviscerati e con testa // 6. ex 03.03 A IV b) 1 // Gamberetti grigi del genere Crangon crangon // A // Semplicemente cotti in acqua // // // //

    II. A decorrere dal termine del regime speciale di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base:

    1.2.3.4 // // // // // 1. ex 03.01 B I d) 1 // Sardine mediterranee (Sardina pilchardus) // E, A // Intere // 2. ex 03.01 B I p) 1 // Acciughe mediterranee (Engraulis sp.p.) // E, A // Intere // // // //

    (1) Le categorie di freschezza e di presentazione sono quelle definite in forza dell'articolo 2 del regolamento di base.

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