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Document 31982R2198

Regolamento (CEE) n. 2198/82 della Commissione, del 6 agosto 1982, che fissa l' importo e le modalità d' applicazione dell' aiuto al reimmagazzinaggio dell' uva secca "sultanina" del raccolto 1981 detenuta dagli organismi ammassatori greci

GU L 233 del 7.8.1982, pp. 25–26 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/1982

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/2198/oj

31982R2198

Regolamento (CEE) n. 2198/82 della Commissione, del 6 agosto 1982, che fissa l' importo e le modalità d' applicazione dell' aiuto al reimmagazzinaggio dell' uva secca "sultanina" del raccolto 1981 detenuta dagli organismi ammassatori greci

Gazzetta ufficiale n. L 233 del 07/08/1982 pag. 0025 - 0026


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2198/82 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1982

che fissa l'importo e le modalità d'applicazione dell'aiuto al reimmagazzinaggio dell'uva secca « sultanina » del raccolto 1981 detenuta dagli organismi ammassatori greci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/81 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa le norme generali d'applicazione del regime di aiuti alla produzione per le uve secche ed i fichi secchi (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2101/82 (4) in particolare l'articolo 10 bis paragrafo 2,

considerando che l'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2194/81 prevede la concessione di un aiuto al reimmagazzinaggio entro un massimo di 30 000 t di uva secca « sultanina » del raccolto 1981, detenuta dagli organismi ammassatori greci;

considerando che è pertanto opportuno prevedere le modalità d'applicazione di detto aiuto, con particolare riguardo alle disposizioni relative al controllo della sussistenza del diritto all'aiuto;

considerando che, tenuto conto dell'attuale ubicazione dell'uva secca da reimmagazzinare e delle possibilità di reimmagazzinaggio esistenti, è opportuno fissare l'importo forfettario adeguato dell'aiuto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Su richiesta dell'organismo ammassatore ed alle condizioni stabilite all'articolo 3, è concesso, per i quantitativi di uva secca « sultanina », di origine comunitaria acquistati dal richiedente sotto contratto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2194/81 durante la campagna 1981/1982, un aiuto al reimmagazzinaggio in un altro punto di ammasso appartenente a terzi e situato nello Stato membro in cui quest'uva secca è stata prodotta.

Articolo 2

L'autorità competente dello Stato membro interessato procede alla ripartizione dei quantitativi di cui all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2194/81 tra gli organismi ammassatori, tenendo conto dei quantitativi ancora detenuti dai singoli organismi, nonché delle capacità di magazzinaggio.

Lo Stato membro interessato comunica senza indugio alla Commissione le misure adottate in applicazione del comma precedente.

Articolo 3

L'aiuto è concesso alle seguenti condizioni:

- il trasporto verso il punto di ammasso più vicino dev'essere effettuato sotto il controllo dell'autorità competente dello Stato membro interessato,

- l'uva secca « sultanina » deve essere reimmagazzinata tra il 10 agosto e il 15 novembre 1982,

- i quantitativi reimmagazzinati non devono superare i quantitativi che sono stati assegnati in applicazione dell'articolo 2,

- le domande di aiuto devono essere presentate all'autorità competente dello Stato membro interessato entro il 14 novembre 1982,

- i documenti giustificativi relativi all'aiuto devono essere stati precedentemente trasmessi all'autorità competente dello Stato membro interessato.

Articolo 4

L'importo dell'aiuto ammonta a 57,1 ECU per ogni tonnellata di uva secca « sultanina ».

Articolo 5

Il fatto che dà diritto, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, alla percezione dell'aiuto al reimmagazzinaggio contemplato all'articolo 1 si considera avvenuto al momento del ricevimento dell'uva secca « sultanina » nel punto di ammasso nel quale è reimmagazzinata.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per esercitare i controlli richiesti; essi verificano, in particolare, se il reimmagazzinaggio dell'uva secca « sultanina » ha avuto luogo.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 15 dicembre 1982, i quantitativi di uva secca « sultanina » che sono stati reimmagazzinati.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 10 agosto 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 10.

(3) GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 1.

(4) GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 4.

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