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Document 31982R2036

    Regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave e le favette

    GU L 219 del 28.7.1982, p. 1–5 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/12/1995; abrogato da 31995R2800

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/2036/oj

    31982R2036

    Regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave e le favette

    Gazzetta ufficiale n. L 219 del 28/07/1982 pag. 0001 - 0005
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0120
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 25 pag. 0334
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0120
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 25 pag. 0334


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2036/82 DEL CONSIGLIO

    del 19 luglio 1982

    che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave e le favette

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 4,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1431/82 prevede la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale dei panelli di soia in base alle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale;

    considerando che, ove non si disponga di offerte o di quotazioni su cui fondarsi per la determinazione del prezzo del mercato mondiale, è opportuno che questo sia fissato in base alle offerte e alle quotazioni dei panelli di soia ottenuti dalla trasformazione dei semi di soia nella Comunità, nonché in base alle offerte e ai corsi dei prodotti concorrenti sul mercato mondiale;

    considerando che il prezzo del mercato mondiale deve essere calcolato per una qualità-tipo determinata;

    considerando che, all'atto della determinazione del luogo di transito di frontiera, occorre tener conto della rappresentatività di quest'ultimo ai fini dell'importazione e della trasformazione dei semi di soia; che il porto di Rotterdam può quindi essere scelto come luogo di transito di frontiera della Comunità; che le offerte e le quotazioni prese in considerazione devono essere modificate qualora si riferiscano in particolare ad un altro luogo di transito di frontiera;

    considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo medio del mercato mondiale dei piselli, delle fave e delle favette è determinato in base alle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale;

    considerando che, in mancanza di offerte da prendere in considerazione per determinare il prezzo del mercato mondiale, è opportuno che questo prezzo sia determinato in base ai prezzi costatati sul mercato dei principali paesi terzi esportatori;

    considerando che, mancando completamente qualsiasi offerta o prezzo, è opportuno fissare il prezzo del mercato mondiale ad un livello pari al prezzo d'obiettivo per i piselli, le fave e le favette;

    considerando che il prezzo del mercato mondiale va calcolato per una qualità-tipo determinata;

    considerando che all'atto della determinazione del luogo di transito di frontiera è opportuno tener conto della rappresentatività di detto luogo ai fini dell'importazione di piselli, fave e favette; che è opportuno scegliere il porto di Rotterdam come luogo di transito di frontiera della Comunità; che le offerte devono essere adattate qualora si riferiscano in particolare ad un altro luogo di transito di frontiera;

    considerando che, per semplificare l'applicazione del regime d'aiuto, è opportuno prevedere che l'aiuto sia versato dallo Stato membro nel cui territorio sono stati effettivamente utilizzati i piselli, le fave e le favette;

    considerando che, per agevolare il controllo del diritto all'aiuto in caso di vendita dei prodotti da parte dell'agricoltore, è opportuno prevedere che l'aiuto sia versato soltanto alle persone fisiche o giuridiche che utilizzano i prodotti in causa e che presentano un titolo rilasciato dall'autorità competente, previa verificazione del contratto stipulato dal produttore, in particolare, in merito all'osservanza del prezzo minimo da versare a quest'ultimo;

    considerando che, in caso di trasformazione dei prodotti per conto dell'agricoltore, ai fini della loro utilizzazione nell'azienda di quest'ultimo, è opportuno, per semplificare il lavoro amministrativo, stabilire che l'aiuto sia accordato alle organizzazioni autorizzate le quali lo dovranno poi versare al produttore;

    considerando che l'aiuto è accordato soltanto per i prodotti che sono stati effettivamente utilizzati nell'alimentazione umana o animale; che è tuttavia opportuno, qualora il produttore venda i prodotti, prevedere il versamento di un anticipo sull'importo dell'aiuto non appena il prodotto è posto sotto controllo nell'impresa in cui esso sarà effettivamente utilizzato; che tuttavia è necessario stabilire una garanzia, destinata a garantire che i prodotti saranno effettivamente utilizzati;

    considerando che l'importo dell'aiuto deve essere calcolato in base ad una qualità-tipo, tenendo conto delle variazioni di peso che possono intervenire a causa del tenore di umidità e di impurità dei prodotti destinati ad essere utilizzati;

    considerando che l'aiuto per i piselli, le fave e le favette destinati all'alimentazione umana o animale ha una finalità diversa da quella dell'aiuto per gli stessi prodotti destinati alla semina; che è pertanto opportuno, per motivi di chiarezza, stabilire espressamente che i prodotti in causa possono beneficiare di un solo aiuto;

    considerando che, per garantire che l'aiuto venga concesso soltanto per prodotti che possono beneficiarne, occorre che gli Stati membri possano applicare un regime di controllo per i piselli, le fave e le favette prodotti nella Comunità, nonché per tutti i prodotti in causa importati;

    considerando che il passaggio dal regime in vigore a quello istituito dal presente regolamento deve avvenire nelle migliori condizioni; che possono pertanto rendersi necessarie misure transitorie;

    considerando che il presente regolamento è, tra l'altro, destinato a sostituire il regolamento (CEE) n. 1418/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1212/79 (2); che occorre conseguentemente abrogare il regolamento (CEE) n. 1418/78,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    I. Prezzo del mercato mondiale

    Articolo 1

    1. La Commissione determina periodicamente il prezzo medio del mercato mondiale dei panelli di soia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1431/82.

    2. Per la determinazione del prezzo di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto delle offerte fatte sul mercato mondiale nonché dei corsi quotati nelle borse importanti per il commercio internazionale, esclusi quelli che non possono essere considerati rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

    3. Qualora, per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi per i panelli di soia, la Commissione determina tale prezzo in base alle offerte e ai corsi dei panelli di soia ottenuti dalla trasformazione nella Comunità di semi di soia, nonché in base alle offerte e ai corsi dei prodotti concorrenziali sul mercato mondiale.

    4. La Commissione determina il prezzo medio del mercato mondiale dei panelli di soia per prodotti consegnati alla rinfusa a Rotterdam, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo limite per l'intervento.

    Qualora le offerte e i corsi presi in considerazione non rispondano alle suddette condizioni, la Commissione procede alle necessarie modifiche.

    Articolo 2

    1. Il prezzo del mercato mondiale dei piselli, delle fave e delle favette, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82, è determinato prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione per essere applicato a decorrere dal primo giorno di detta campagna, secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78 (3).

    Detto prezzo, per i piselli o per le fave e favette, è differenziato unicamente se lo scarto costatato tra il prezzo dei piselli e quello delle fave e favette è importante.

    Esso può essere nel frattempo modificato secondo la stessa procedura se gli elementi presi in considerazione al momento della sua fissazione subiscono una modifica di rilievo.

    2. Per la determinazione del prezzo di cui al paragrafo 1 si tiene conto delle offerte fatte sul mercato mondiale, escluse quelle che non possono essere considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato.

    3. Qualora nessuna offerta di piselli, fave e favette possa essere presa in considerazione per la determinazione del prezzo del mercato mondiale, tale prezzo è determinato in base ai prezzi costatati sui mercati dei principali paesi terzi esportatori.

    4. Qualora nessuna offerta o nessun prezzo possano essere presi in considerazione conformemente ai paragrafi 2 e 3, il prezzo del mercato mondiale è fissato ad un livello pari al prezzo d'obiettivo dei piselli, delle fave e delle favette.

    5. Il prezzo medio del mercato mondiale è determinato per i piselli, le fave e le favette consegnati alla rinfusa a Rotterdam, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo.

    Qualora le offerte o i prezzi presi in considerazione non rispondano alle suddette condizioni, si procede alle necessarie modifiche secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

    II. Regime di aiuto

    Articolo 3

    Ai sensi del presente regolamento si intende per:

    1) primo acquirente: ogni persona fisica o giuridica, avente sede nella Comunità, che stipuli con il produttore un contratto di acquisto di piselli, fave e favette prodotti nell'azienda; il contratto deve soddisfare alla condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1431/82;

    2) contratto: un accordo scritto concluso tra un primo acquirente e un produttore, comportante l'obbligo per il primo acquirente di prendere in consegna e per il produttore di consegnare il quantitativo di piselli, fave e favette di qualità sana, leale e mercantile:

    - che deve essere raccolta su una superficie determinata

    o

    - che corrisponde a quella prevista nel contratto;

    3) organizzazione riconosciuta: l'organizzazione di produzione e di valorizzazione o un'associazione di produttori dei prodotti in causa, rispondente a requisiti da stabilire;

    4) assoggettamento a controllo: operazione effettuata dall'organismo competente dello Stato membro presso l'utilizzatore, a richiesta di quest'ultimo, consistente nel determinare la quantità e la qualità dei prodotti destinati ad essere utilizzati per l'alimentazione umana o animale.

    Articolo 4

    1. In caso di vendita dei prodotti da parte del produttore, il primo acquirente deposita presso l'organismo designato dallo Stato membro in cui il prodotto è raccolto il contratto stipulato con il produttore.

    Egli deposita inoltre una dichiarazione, controfirmata dal produttore, in cui si attesta il quantitativo effettivamente consegnato da quest'ultimo.

    2. L'organismo designato dallo Stato membro, dopo aver verificato il contratto e la dichiarazione, rilascia al primo acquirente un certificato attestante che, per il quantitativo consegnato dal produttore, quest'ultimo ha beneficiato almeno del prezzo minimo.

    Articolo 5

    1. Nel caso di cui all'articolo 4, l'aiuto viene concesso ad ogni persona fisica o giuridica che utilizza i prodotti in causa, a condizione:

    - che l'interessato depositi presso l'organismo designato dallo Stato membro nel cui territorio il prodotto è stato utilizzato una domanda come pure il certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2;

    - che il quantitativo indicato nel certificato sia stato effettivamente utilizzato, dopo essere stato sottoposto a controllo, nell'impresa nella quale è avvenuta l'utilizzazione.

    2. Ai sensi del presente articolo si considera effettivamente utilizzato il prodotto che sia stato:

    a) macinato o incorporato negli alimenti per animali, ovvero

    b) immesso sul mercato dopo essere stato preparato per essere consumato come tale nell'alimentazione animale, ovvero

    c) trasformato ai fini della fabbricazione di concentrati di proteine, ovvero

    d) trasformato ai fini della sua utilizzazione nell'alimentazione umana, ovvero

    e) immesso sul mercato per essere preparato per essere consumato come tale nell'alimentazione umana.

    Le condizioni supplementari, in particolare nei casi di cui alle lettere b) ed e), sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

    Articolo 6

    1. Nel caso di cui all'articolo 4, l'importo dell'aiuto da concedere è quello valido il giorno in cui l'interessato deposita la domanda di cui all'articolo 5, para- grafo 1.

    2. L'importo dell'aiuto da versare è:

    a) per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b) e c), quello fissato all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1431/82;

    b) per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere d) ed e), quello fissato all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82.

    Articolo 7

    1. Se il produttore non commercializza i prodotti, ma li fa trasformare presso una organizzazione riconosciuta dallo Stato membro ai fini dell'alimentazione degli animali nella sua azienda, l'organizzazione riconosciuta deposita una dichiarazione di trasformazione presso l'organismo designato dallo Stato membro nel quale i prodotti sono raccolti.

    2. L'organismo designato dallo Stato membro verifica l'esattezza della dichiarazione di cui al paragrafo 1. Articolo 8

    1. Nel caso di cui all'articolo 7, l'aiuto è concesso all'organizzazione riconosciuta che deposita la dichiarazione di trasformazione di cui allo stesso articolo, a condizione che questa si impegni a versare l'aiuto al produttore.

    2. Il riconoscimento è concesso dallo Stato membro interessato soltanto alle organizzazioni che rispondono ai requisiti stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

    3. Il riconoscimento è ritirato se, salvo caso di forza maggiore, una delle condizioni cui esso è subordinato non è più soddisfatta.

    4. Fermo restando il rimborso dell'importo dell'aiuto, il riconoscimento è ritirato anche nel caso in cui l'organizzazione non lo abbia versato al produttore.

    Articolo 9

    1. Nel caso di cui all'articolo 7, l'importo dell'aiuto da concedere è quello valido il giorno in cui l'organizzazione riconosciuta deposita la dichiarazione di trasformazione.

    2. L'importo dell'aiuto da versare è quello di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1431/82.

    Articolo 10

    Il diritto all'aiuto è acquisito nel momento in cui i piselli, le fave e le favette sottoposti a controllo sono stati effettivamente utilizzati per l'alimentazione umana o animale.

    Tuttavia, nel caso di cui all'articolo 4, l'aiuto può essere anticipato non appena il prodotto è stato sottoposto a controllo nell'impresa in cui esso verrà utilizzato, purché sia costituita una sufficiente cauzione.

    Articolo 11

    1. L'aiuto è fissato per piselli, fave e favette contenenti il 14 % di umidità e il 3 % di impurità.

    2. Si procede alla determinazione del peso dei prodotti nonché al prelievo dei campioni all'atto dell'entrata dei prodotti in causa nelle imprese in cui i prodotti sono effettivamente utilizzati.

    3. L'importo dell'aiuto è calcolato in base al peso, modificato in funzione delle eventuali differenze tra le percentuali di umidità e di impurità costatate e quelle considerate per la fissazione dell'aiuto.

    Articolo 12

    Gli aiuti di cui agli articoli 5 e 8 non possono essere concessi per i prodotti che sono assoggettati al beneficio del regime di aiuto previsto nel regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle semenze (1).

    III. Controlli

    Articolo 13

    Ove sia necessario, l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è assoggettata ad un sistema di controllo che si esercita fino a quando i prodotti sono posti in condizione di non poter beneficiare dell'aiuto.

    Articolo 14

    1. Gli Stati membri nel cui territorio i prodotti sono utilizzati istituiscono un sistema di controllo per garantire che beneficino dell'aiuto soltanto i prodotti che ne hanno diritto.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della loro applicazione, le disposizioni adottate per garantire il controllo.

    3. Gli Stati membri si prestano mutua assistenza.

    IV. Disposizioni finali

    Articolo 15

    Le eventuali misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio dal regime in vigore a quello previsto dal presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78. Tali misure rimangono applicabili per il periodo strettamente necessario per facilitare il passaggio da un regime all'altro.

    Articolo 16

    Il regolamento (CEE) n. 1418/78 è abrogato.

    Articolo 17

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 1982.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1982.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. WESTH

    (1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

    (1) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 5.

    (2) GU n. L 153 del 21. 6. 1979, pag. 6.

    (3) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

    (1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

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