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Document 31982R1945
Commission Regulation (EEC) No 1945/82 of 19 July 1982 re-establishing the levying of customs duties applicable to third countries on certain products originating in Yugoslavia
Regolamento (CEE) n. 1945/82 della Commissione, del 19 luglio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia
Regolamento (CEE) n. 1945/82 della Commissione, del 19 luglio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia
GU L 211 del 20.7.1982, p. 22–22
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982
Regolamento (CEE) n. 1945/82 della Commissione, del 19 luglio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia
Gazzetta ufficiale n. L 211 del 20/07/1982 pag. 0022 - 0022
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1945/82 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1982 che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1), in particolare il protocollo n. 1, visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3810/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 954/82 del Consiglio (3), considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 2 dell'accordo provvisorio è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi: 1.2.3 // // // // N. della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Massimale (in tonnellate) // // // // 73.02 // Ferro-leghe: // // // C. Ferro-silicio // 4 540 // // // considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Dal 23 luglio 1982 al 31 dicembre 1982, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti: 1.2.3 // // // // N. della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Origine // // // // 73.02 // Ferro-leghe: // // // C. Ferro-silicio // Iugoslavia // // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1982. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 130 del 27. 5. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 383 del 31. 12. 1981, pag. 1. (3) GU n. L 117 del 30. 4. 1982, pag. 1.