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Document 31982R1816
Commission Regulation (EEC) No 1816/82 of 7 July 1982 amending Regulation (EEC) No 645/82 applying quality Class III to certain fruit for the 1982/83 marketing year
Regolamento (CEE) n. 1816/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 645/82 che applica le categorie di qualità III a taluni prodotti frutticoli della campagna 1982/1983
Regolamento (CEE) n. 1816/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 645/82 che applica le categorie di qualità III a taluni prodotti frutticoli della campagna 1982/1983
GU L 201 del 8.7.1982, p. 34–34
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982
Regolamento (CEE) n. 1816/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 645/82 che applica le categorie di qualità III a taluni prodotti frutticoli della campagna 1982/1983
Gazzetta ufficiale n. L 201 del 08/07/1982 pag. 0034 - 0034
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1816/82 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1982 recante modifica del regolamento (CEE) n. 645/82 che applica le categorie di qualità III a taluni prodotti frutticoli della campagna 1982/1983 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1203/82 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, considerando che il regolamento (CEE) n. 379/71 della Commissione, del 19 febbraio 1971, relativo alla fissazione delle norme di qualità per gli agrumi (3), definisce per tali prodotti una categoria III; considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, le categorie di qualità III si applicano soltanto se i prodotti che rientrano in tali categorie sono necessari per soddisfare le esigenze del consumo; che tale necessità, già ammessa per un periodo limitato per i limoni con regolamento (CEE) n. 645/82 della Commissione (4), si manifesta attualmente per taluni agrumi diversi dai limoni; che, date le forti fluttuazioni della produzione da una campagna all'altra, è opportuno limitare la durata di applicazione delle categorie di qualità III; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CEE) n. 645/82 è completato dalla menzione seguente: « - arance delle varietà Biondo diverse dalle Biondo comune: dal 1o ottobre al 31 dicembre 1982; - satsuma, clementine, tangerini ed altri ibridi similari di agrumi diversi dai mandarini: dal 1o ottobre al 31 dicembre 1982 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 36. (3) GU n. L 45 del 24. 2. 1971, pag. 1. (4) GU n. L 76 del 20. 3. 1982, pag. 18.