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Document 31982R1816

    Regolamento (CEE) n. 1816/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 645/82 che applica le categorie di qualità III a taluni prodotti frutticoli della campagna 1982/1983

    GU L 201 del 8.7.1982, p. 34–34 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/1816/oj

    31982R1816

    Regolamento (CEE) n. 1816/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 645/82 che applica le categorie di qualità III a taluni prodotti frutticoli della campagna 1982/1983

    Gazzetta ufficiale n. L 201 del 08/07/1982 pag. 0034 - 0034


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1816/82 DELLA COMMISSIONE

    del 7 luglio 1982

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 645/82 che applica le categorie di qualità III a taluni prodotti frutticoli della campagna 1982/1983

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1203/82 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 379/71 della Commissione, del 19 febbraio 1971, relativo alla fissazione delle norme di qualità per gli agrumi (3), definisce per tali prodotti una categoria III;

    considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, le categorie di qualità III si applicano soltanto se i prodotti che rientrano in tali categorie sono necessari per soddisfare le esigenze del consumo; che tale necessità, già ammessa per un periodo limitato per i limoni con regolamento (CEE) n. 645/82 della Commissione (4), si manifesta attualmente per taluni agrumi diversi dai limoni; che, date le forti fluttuazioni della produzione da una campagna all'altra, è opportuno limitare la durata di applicazione delle categorie di qualità III;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CEE) n. 645/82 è completato dalla menzione seguente:

    « - arance delle varietà Biondo diverse dalle Biondo comune: dal 1o ottobre al 31 dicembre 1982;

    - satsuma, clementine, tangerini ed altri ibridi similari di agrumi diversi dai mandarini: dal 1o ottobre al 31 dicembre 1982 ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1982.

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

    (2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 36.

    (3) GU n. L 45 del 24. 2. 1971, pag. 1.

    (4) GU n. L 76 del 20. 3. 1982, pag. 18.

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