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Document 31982L0287

Direttiva 82/287/CEE della Commissione, del 13 aprile 1982, che modifica gli allegati delle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE del Consiglio, riguardanti rispettivamente la commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra, nonché le direttive 78/386/CEE e 78/388/CEE

GU L 131 del 13.5.1982, pp. 24–26 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/08/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/287/oj

31982L0287

Direttiva 82/287/CEE della Commissione, del 13 aprile 1982, che modifica gli allegati delle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE del Consiglio, riguardanti rispettivamente la commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra, nonché le direttive 78/386/CEE e 78/388/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 131 del 13/05/1982 pag. 0024 - 0026
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 25 pag. 0016
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 25 pag. 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0003


*****

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 1982

che modifica gli allegati delle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE del Consiglio, riguardanti rispettivamente la commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra, nonché le direttive 78/386/CEE e 78/388/CEE

(82/287/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva 81/126/CEE (2), in particolare l'articolo 21 bis,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (3), modificata da ultimo dalla direttiva 81/126/CEE, in particolare l'articolo 20 bis,

considerando che l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche rende necessarie alcune modifiche degli allegati I e II delle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE, per i motivi qui appresso esposti;

considerando che le condizioni cui devono soddisfare le colture e le sementi, ivi comprese le norme di purezza varietale, devono essere modificate al fine di garantire la loro conformità ai sistemi previsti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale; che è pertanto opportuno adattare all'evoluzione più recente le date di entrata in vigore previste rispettivamente all'articolo 2, secondo trattino, della direttiva 78/386/CEE della Commissione, del 18 aprile 1978, che modifica gli allegati della direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (4), modificata da ultimo dalla direttiva 81/126/CEE, e all'articolo 2, primo trattino, della direttiva 78/388/CEE della Commissione, del 18 aprile 1978, che modifica gli allegati della direttiva 69/208/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (5), modificata da ultimo dalla direttiva 81/126/CEE;

considerando che nella situazione attuale non è stato possibile prevedere all'interno della Comunità un'armonizzazione delle condizioni relative alle norme di purezza varietale minima cui le colture o le sementi devono rispondere nel caso degli ibridi di girasole; che una prova deve essere tuttavia effettuata anteriormente al 1o luglio 1983 per fissare tali norme ai fini di un'armonizzazione;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 66/401/CEE è modificato come segue:

1. Al punto 4, seconda e terza frase, sono aggiunti dopo i termini « Pisum sativum » i termini « Vicia faba ».

2. Al punto 4, seconda e terza frase, i termini « Raphanus sativus ssp. oleifera » sono soppressi.

Articolo 2

L'allegato II della direttiva 66/401/CEE è modificato come segue:

1. Nella sezione I, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:

« Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sotto elencate devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni:

la purezza varietale minima (%) deve essere pari a:

- Poa spp., varietà apomittiche monoclonali: 98

- Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala:

- sementi certificate di prima riproduzione: 99

- sementi certificate di seconda riproduzione e seguenti: 98

La purezza varietale minima è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I ».

2. Nella sezione II, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:

« Le sementi di Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba e delle varietà apomittiche monoclonali di Poa spp. devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni: la purezza varietale minima dev'essere del 99,7 %.

La purezza varietale minima è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I ».

Articolo 3

L'allegato I della direttiva 69/208/CEE è modificato come segue:

Il testo del punto 3 è sostituito dal seguente:

« La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.

Le colture di Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carum carvi e Gossypium sp. devono rispondere in particolare alle condizioni seguenti:

il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

- 1 per 30 m2 per la produzione di sementi di base,

- 1 per 10 m2 per la produzione di sementi certificate ».

Articolo 4

L'allegato II della direttiva 69/208/CEE è modificato come segue:

Nella sezione I, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:

« Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sotto elencate devono rispondere in particolare alle seguenti norme o altre condizioni:

1.2 // // // Specie e categorie // Purezza varietale minima (%) // // // 1 // 2 // // // Arachis hypogaea: // // - sementi di base // 99,7 // - sementi certificate // 99,5 // Brassica napus ssp. oleifera, diverse dalle varetà foraggere, Brassica rapa, diverse dalle varietà foraggere: // // - sementi di base // 99,9 // - sementi certificate // 99,7 // Brassica napus ssp. oleifera, varietà foraggere, Brassica rapa, varietà foraggere, Helianthus annuus, diverso dalle varietà ibride, compresi i loro componenti, Sinapis alba: // // - sementi di base // 99,7 // - sementi certificate di prime riproduzione // 99 // - sementi certificate di seconda riproduzione e seguenti // 98 // Linum usitatissimum: // // - sementi di base // 99,7 // - sementi certificate di prima riproduzione // 98 // - sementi certificate di seconda e terza riproduzione // 97,5 // Papaver somniferum: // // - sementi di base // 99 // - sementi certificate // 98 // Glycine max: // // - sementi di base // 97 // - sementi certificate // 95 // //

La purezza varietale minima è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I ».

Articolo 5

Nell'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 78/386/CEE, i termini « il 1o gennaio 1982 » sono sostituiti dai termini « ad una data da determinare in una fase ulteriore ». Articolo 6

Nell'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 78/388/CEE, i termini « il 1o gennaio 1982 » sono sostituiti dai termini « ad una data da determinare in una fase ulteriore ».

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi:

- alle disposizioni degli articoli 5 e 6, con effetto dal 1o gennaio 1982;

- alle disposizioni dell'articolo 2, per quanto riguarda Poa spp., il 1o gennaio 1983;

- alle altre disposizioni della presente direttiva, entro e non oltre il 1o gennaio 1983.

2. Gli Stati membri vigilano a che le sementi non siano soggette a restrizioni di commercializzazione dovute all'applicazione della presente direttiva in date differenti, secondo il paragrafo 1, terzo trattino.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

(2) GU n. L 67 del 12. 3. 1981, pag. 36.

(3) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

(4) GU n. L 113 del 25. 4. 1978, pag. 1.

(5) GU n. L 113 del 25. 4. 1978, pag. 10.

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