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Document 31982L0147
Commission Directive 82/147/EEC of 11 February 1982 adapting to technical progress Annex II to Council Directive 76/768/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products
Direttiva 82/147/CEE della Commissione, dell'11 febbraio 1982, per l'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici
Direttiva 82/147/CEE della Commissione, dell'11 febbraio 1982, per l'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici
GU L 63 del 6.3.1982, p. 26–26
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013
Direttiva 82/147/CEE della Commissione, dell'11 febbraio 1982, per l'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici
Gazzetta ufficiale n. L 063 del 06/03/1982 pag. 0026 - 0026
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 3 pag. 0129
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 3 pag. 0129
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0239
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 11 pag. 0239
***** DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE dell'11 febbraio 1982 per l'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (82/147/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), modificata da ultimo dalla direttiva 79/661/CEE (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, considerando che, sulla base dei risultati delle ultime ricerche scientifiche e tecniche, deve essere vietato l'uso dell'Acetil Etil Tetrametil Tetralina, a causa degli effetti neurotossici nocivi per la salute; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Nell'allegato II della direttiva 76/768/CEE è aggiunto il seguente numero: « 362. Ethyl-3'-tetrahydro-5',6',7',8'-tetramethyl-5',6',8',8'-aceto tone-2' (Sin.: Tetrametil-1,1,4,4-etil-6-acetil-7-tetraidronaftalene-1,2,3,4 (Acetil EtilTetrametil Tetralina, AETT) ». Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1982 e ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1982. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169. (2) GU n. L 192 del 31. 7. 1979, pag. 35.