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Document 31982H0472
82/472/EEC: Council Recommendation of 30 June 1982 concerning the registration of work involving recombinant deoxyribonucleic acid (DNA)
82/472/CEE: Raccomandazione del Consiglio, del 30 giugno 1982, concernente la registrazione dei lavori relativi all'acido desossiribonucleico (DNA) ricombinante
82/472/CEE: Raccomandazione del Consiglio, del 30 giugno 1982, concernente la registrazione dei lavori relativi all'acido desossiribonucleico (DNA) ricombinante
GU L 213 del 21.7.1982, p. 15–16
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
82/472/CEE: Raccomandazione del Consiglio, del 30 giugno 1982, concernente la registrazione dei lavori relativi all'acido desossiribonucleico (DNA) ricombinante
Gazzetta ufficiale n. L 213 del 21/07/1982 pag. 0015 - 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 16 tomo 1 pag. 0106
edizione speciale portoghese: capitolo 16 tomo 1 pag. 0106
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1982 concernente la registrazione dei lavori relativi all'acido desossiribonucleico (DNA) ricombinante (82/472/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235, visto il progetto di raccomandazione presentato dalla Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), considerando che lo sviluppo della ricerca biologica fondamentale applicata può contribuire allo sviluppo economico degli Stati membri e si prevede che in numerosi settori saranno effettuati, su alcuni organismi, lavori che implicano il DNA ricombinante; considerando che i rischi associati ai lavori che implicano il DNA ricombinante rivestono carattere congetturale ma devono nondimeno essere costantemente sorvegliati all'interno di ogni Stato membro per consentire l'eventuale imposizione di misure di protezione e, nel caso molto improbabile in cui si rivelassero effettivi, per rintracciare l'origine di ogni effetto deleterio; considerando che in ogni Stato membro si deve intraprendere un'analisi permanente della situazione per promuovere, qualora sviluppi imprevisti lo rendessero necessario, la stesura di elenchi di lavori da vietare o da sottoporre a misure di sicurezza obbligatorie in tutti gli Stati membri, nonché l'armonizzazione delle disposizioni nazionali; considerando la complessità del problema posto dai rischi congetturali di taluni lavori che implicano il DNA ricombinante, la rapida evoluzione nella comprensione del problema, l'ampiezza del settore di ricerca interessato e l'importanza che dev'essere attribuita alle circostanze locali nella valutazione dei rischi connessi con l'esecuzione dei lavori scientifici; considerando che per salvaguardare il segreto scientifico ed industriale e proteggere la proprietà intellettuale è necessario ridurre al minimo la divulgazione del contenuto dei protocolli sperimentali preparati per l'esecuzione di questi lavori nonché la divulgazione del contenuto di progetti di ricerca basati sulla produzione e sull'utilizzazione del DNA ricombinante, RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI: di adottare tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative affinché: >PIC FILE= "T0021863"> (1) GU n. C 66 del 15.3.1982, pag. 112. (2) GU n. C 353 del 31.12.1981, pag. 19. >PIC FILE= "T0021864"> Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1982. Per il Consiglio Il Presidente Ph. MAYSTADT