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Document 31982D0854

82/854/CEE: Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 1982, relativa al regime applicabile, nei settori delle garanzie e dei finanziamenti all'esportazione, a talune subforniture in provenienza da altri Stati membri o da paesi non membri delle Comunità europee

GU L 357 del 18.12.1982, p. 20–22 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/854/oj

31982D0854

82/854/CEE: Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 1982, relativa al regime applicabile, nei settori delle garanzie e dei finanziamenti all'esportazione, a talune subforniture in provenienza da altri Stati membri o da paesi non membri delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 357 del 18/12/1982 pag. 0020 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 10 pag. 0151
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 16 pag. 0215
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 10 pag. 0151
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 16 pag. 0215


*****

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1982

relativa al regime applicabile, nei settori delle garanzie e dei finanziamenti all'esportazione, a talune subforniture in provenienza da altri Stati membri o da paesi non membri delle Comunità europee

(82/854/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la crescente interdipendenza delle economie degli Stati membri rende necessario rafforzare la cooperazione e perfezionare soluzioni comuni per i problemi specifici posti, nel settore delle subforniture, dalle garanzie e dai finanziamenti all'esportazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le modalità del regime applicabile, in ogni Stato membro, all'incorporazione automatica, nella copertura che può essere accordata per conto o con il sostegno dello Stato al contraente principale, di subforniture in provenienza da altri Stati membri o da paesi non membri delle Comunità europee, nonché al finanziamento di dette subforniture, sono definite dalle disposizioni contenute nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Tuttavia, le disposizioni della sezione IV non si applicano alle subforniture relative ad operazioni di esportazione concluse in base a crediti che comportano un intervento finanziario di uno Stato membro, sotto qualsiasi forma.

Articolo 3

La decisione 70/552/CEE (1) è abrogata.

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1983.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. FENGER MOELLER

(1) GU n. L 284 del 30. 12. 1970, pag. 59.

ALLEGATO

SEZIONE I

Definizione della subfornitura

Per subfornitura si intende la situazione risultante da un contratto concluso da un'impresa denominata « contraente principale » con una impresa denominata « subfornitore », in virtù del quale si conviene che, in esecuzione di un altro contratto intervenuto fra il contraente principale ed un'impresa terza denominata « acquirente », il subfornitore deve fornire elementi o effettuare prestazioni che il contraente prncipale deve incorporare o utilizzare nella fornitura del complesso o dei complessi commessigli dall'acquirente, restando inteso che:

a) sul piano giuridico

il subfornitore non è confirmatario del contratto concluso tra il contraente principale e l'acquirente e che

il contraente principale resta il solo responsabile dell'esecuzione del contratto nei confronti dell'acquirente e conserva la totalità dei rischi che possono essere garantiti relativamente a quest'ultimo;

b) sul piano tecnico ed economico

le forniture del subfornitore riguardano prodotti (diversi dalle materie prime o dai prodotti semilavorati) e/o prestazioni che sul piano tecnico ed economico costituiscono per l'acquirente un complemento necessario delle forniture effettuate dal contraente principale.

SEZIONE II

Obbligo d'incorporazione automatica

1. Nei casi di subforniture esclusivamente in provenienza da uno o più Stati membri, tali subforniture vengono incorporate automaticamente nella copertura che può essere accordata al contraente principale, quando la loro somma è pari o inferiore:

- al 40 % per i contratti di un importo inferiore a 7 500 000 ECU;

- a 3 000 000 di ECU per i contratti di un importo compreso fra 7 500 000 e 10 000 000 di ECU;

- al 30 % per i contratti di un importo superiore a 10 000 000 di ECU.

Tuttavia, qualora l'assicuratore crediti del contraente principale non fosse in grado, a causa della gravità particolare del rischio inerente all'operazione, di sostenere la copertura della totalità della stessa, si procederà ad una consultazione tra gli enti di assicurazione crediti interessati, allo scopo di risolvere il problema mediante l'assicurazione congiunta o, se possibile, la riassicurazione.

2. Per i contratti di esportazione le cui subforniture in provenienza da Stati membri fossero associate a subforniture in provenienza da paesi non membri, le subforniture in provenienza da Stati membri saranno incorporate automaticamente, purché la somma delle subforniture di qualsiasi provenienza non superi la percentuale e i massimali rispettivamente fissati nel paragrafo 1, in base all'ammontare del contratto.

3. La copertura verrà concessa al contraente principale alle stesse condizioni sia che ricorra a subforniture nazionali ovvero a subforniture in provenienza da altri Stati membri.

SEZIONE III

Finanziamento delle subforniture incorporate

Fatta salva l'applicazione dei consueti criteri in materia bancaria ai contratti d'esportazione che comprendono subforniture incorporate secondo le disposizioni della sezione II è accordato, per quanto concerne il finanziamento, lo stesso trattamento riservato ai contratti d'esportazione che riguardano forniture esclusivamente nazionali.

SEZIONE IV

Informazione reciproca

1. Per quanto riguarda i contratti singoli si procede, nell'ambito del gruppo di coordinamento delle politiche di assicurazione credito, delle garanzie e dei crediti finanziari, ad una informazione a posteriori quando le subforniture in provenienza da paesi non membri superino la percentuale del 30 % e, nel caso di più subforniture di provenienze diverse (Stati membri e paesi non membri), quando l'importo complessivo superi la suddetta percentuale.

Tale informazione, tuttavia, ha luogo esclusivamente per i contratti singoli di un ammontare superiore a 500 000 ECU e che comportino una durata del credito superiore a tre anni. A tal proposito si precisa quanto segue:

- tali contratti singoli debbono presentare un carattere eccezionale;

- si potrà procedere in qualsiasi momento, in sede di gruppo di coordinamento ad un esame delle difficoltà che dovessero derivare da taluni contratti singoli segnalati nell'ambito dell'informazione a posteriori;

- ogni Stato membro, e così pure la Commissione, avrà la facoltà, qualora l'esperienza della procedura d'informazione a posteriori riveli delle deficienze di quest'ultima, di chiedere che siano esaminati i modi e i mezzi atti a rimediare alle deficienze così constatate.

2. Qualora uno Stato membro intenda concludere con un paese non membro una convenzione concernente l'incorporazione di subforniture su una base di reciprocità, lo Stato membro interessato procede ad una notifica preliminare seguita da consultazioni nell'ambito del gruppo di coordinamento delle politiche di assicurazione credito, delle garanzie e dei crediti finanziari. La percentuale di incorporazione automatica ammissibile in tali convenzioni - salvo decisione contraria del Consiglio - non può superare il 30 %, indipendentemente dal fatto che si tratti semplicemente di subforniture del paese non membro con il quale è stata conclusa la convenzione o che vi si aggiungano subforniture di altri paesi.

SEZIONE V

Basi di calcolo

Le percentuali e gli importi di cui sopra sono così calcolati:

- le spese accessorie all'esportazione, cioè le spese di trasporto e di assicurazione, sono incluse nell'ammontare del contratto sul quale dette percentuali o importi sono calcolati;

- le spese finanziarie sono escluse dall'ammontare del contratto nella loro totalità, indipendentemente dal fatto che siano specificate o meno;

- la frazione non recuperabile delle spese locali accessorie alla fornitura non viene, di regola, dedotta dall'ammontare del contratto, restando inteso tuttavia che, qualora tale frazione superasse il 15 % dell'ammontare del contratto diminuito delle spese finanziarie, l'eccedenza viene dedotta.

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