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Document 31982D0495

    82/495/CEE: Decisione del Consiglio, del 19 luglio 1982, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca

    GU L 219 del 28.7.1982, p. 52–52 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/495/oj

    Related international agreement

    31982D0495

    82/495/CEE: Decisione del Consiglio, del 19 luglio 1982, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca

    Gazzetta ufficiale n. L 219 del 28/07/1982 pag. 0052 - 0052
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 10 pag. 0123
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0006
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 10 pag. 0123
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0006


    *****

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 19 luglio 1982

    relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca

    (82/495/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la raccomandazione della Commissione,

    considerando che la conclusione di un accordo di cooperazione in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca risponde al riciproco interesse della Comunità economica europea e del Regno di Tailandia,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È approvato a nome della Comunità l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1982.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    K. OLESEN

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