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Document 31982D0459

    82/459/CEE: Decisione del Consiglio, del 24 giugno 1982, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri

    GU L 210 del 19.7.1982, p. 1–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/459/oj

    31982D0459

    82/459/CEE: Decisione del Consiglio, del 24 giugno 1982, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri

    Gazzetta ufficiale n. L 210 del 19/07/1982 pag. 0001 - 0007
    edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0003
    edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 3 pag. 0206
    edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0003
    edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 3 pag. 0206


    ++++

    CONSIGLIO

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 24 giugno 1982

    che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell ' inquinamento atmosferico negli Stati membri

    ( 82/459/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che il primo ed il secondo programma d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale ( 3 ) prevedono l ' instaurazione di una procedura per lo scambio di informazioni fra le reti di sorveglianza e di controllo ;

    considerando che questa procedura è necessaria nella lotta contro l ' inquinamento ed i fattori nocivi la quale rappresenta uno degli obiettivi della Comunità relativi al miglioramento della qualità di vita e allo sviluppo armonioso delle attività economiche nell ' insieme della Comunità ; che i poteri specifici a tal uopo richiesti non sono previsti nel trattato ;

    considerando che , con la decisione 75/441/CEE ( 4 ) , il Consiglio ha instaurato una procedura comune di scambio di informazioni tra le reti di sorveglianza e di controllo per quanto riguarda i dati relativi all ' inquinamento atmosferico causato da taluni composti dello zolfo e da particelle in sospensione , la quale fra l ' altro è servita da studio pilota per l ' elaborazione di un sistema per soddisfare le esigenze specifiche della Comunità ;

    considerando che l ' esperienza acquisita con lo studio pilota permette di stabilire uno scambio più completo di informazioni e di dati concernenti ulteriori inquinanti atmosferici , stimolando ed accelerando così i progressi verso l ' armonizzazione dei metodi di misurazione ;

    considerando che la Commissione esaminerà in consultazione con gli Stati membri la necessità e la portata di qualsiasi programma di comparazione che sarà da essa proposto ; che tali programmi potrebbero riguardare diverse attrezzature , metodi di prelievo e di analisi , nonchù materiali di riferimento comunemente utilizzati per gli inquinanti considerati , in modo che si possa migliorare la comparabilità dei dati ottenuti dalle diverse stazioni e con i diversi metodi ;

    considerando che l ' utilizzazione di scale cronologiche omogenee per la raccolta dei dati e l ' uniformità nella presentazione dei risultati facilitano il confronto dei livelli registrati per ciascun inquinante ;

    considerando che lo scambio dei risultati delle misurazioni del livello d ' inquinamento costituisce un mezzo per seguire le tendenze a lungo termine ed i miglioramenti ottenuti con le normative nazionali o comunitarie esistenti e future ;

    considerando che tali risultati costituiscono informazioni utili per determinare le località dove svolgere indagini epidemiologiche che consentano di conoscere meglio gli effetti nocivi dell ' inquinamento atmosferico sulla salute umana ;

    considerando che il trasporto di agenti inquinanti su lunghe distanze richiede una sorveglianza a livello regionale , nazionale , comunitario e mondiale ;

    considerando che talune informazioni e dati costituiscono un elemento di apporto al sistema di controllo ecologico globale ( GEMS ) che fa parte del programma delle Nazioni Unite in materia ambientale ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

    Articolo 1

    È instaurato un reciproco scambio di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell ' inquinamento atmosferico , in appresso denominato « reciproco scambio » . Esso si applica ai risultati individuali delle misurazioni effettuate presso stazioni fisse che funzionano o dovranno funzionare di continuo per un periodo sufficientemente rappresentativo .

    Articolo 2

    1 . La presente decisione riguarda i seguenti inquinanti , semprechù essi siano misurati da stazioni ubicate nel territorio degli Stati membri :

    a ) composti dello zolfo misurati come :

    - anidride solforosa o

    - acidità forte espressa in conformità dell ' allegato I , paragrafo 1 ;

    b ) particelle in sospensione espresse in conformità dell ' allegato I , paragrafo 1 , misurate come :

    - particelle in sospensione o

    - fumi neri ;

    c ) metalli pesanti sotto forma di particelle in sospensione , ad esempio piombo , cadmio , ecc . ;

    d ) ossidi dell ' azoto misurati come :

    - biossido di azoto ( NO2 ) e

    - o ossidi totali dell ' azoto ( NOx )

    - o monossido di azoto ( NO ) ;

    e ) monossido di carbonio ;

    f ) ozono .

    2 . I primi dati da comunicare sono :

    - per gli inquinanti di cui al paragrafo 1 , lettere a ) e b ) :

    quelli rilevati dal 1° gennaio 1979 , in modo da garantire la continuità con i dati precedentemente raccolti ;

    - per gli inquinanti di cui al paragrafo 1 , lettere c ) e d ) :

    quelli rilevati dal 1° ottobre 1980 ;

    - per gli inquinanti di cui al paragrafo 1 , lettere e ) ed f ) :

    quelli rilevati dal 1° ottobre 1982 .

    3 . Gli Stati membri possono includere altri inquinanti , previa discussione tecnica con la Commissione .

    Articolo 3

    Ciascuno Stato membro designa un coodinatore nazionale comunica alla Commissione il nome della persona o dell ' organo incaricato di scegliere le stazioni , raccogliere e trasmettere le informazioni e i dati riguardanti le stazioni e gli inquinanti , nonchù di assicurare i rapporti con la Commissione in tutti i settori connessi . Finchù la Commissione non riceva comunicazione diversa , sarà considerato coordinatore nazionale la persona o l ' organo designati da ciascuno Stato membro in base all ' articolo 4 , paragrafo 1 , della decisione 75/441/CEE .

    Articolo 4

    1 . Le stazioni che partecipano alla procedura di scambio di informazioni instaurata con decisione 75/441/CEE sono incluse nel presente sistema di reciproco scambio . Gli Stati membri scelgono fra le stazioni esistenti quelle che possono essere aggiunte al sistema , dandone comunicazione alla Commissione . Ciascuna stazione scelta deve essere , per quanto possibile , rappresentativa delle condizioni esistenti intorno al punto di campionamento per l ' inquinante considerato .

    2 . Nella scelta delle stazioni si dà preferenza a quelle che utilizzano più di una tecnica di campionamento o di analisi per misurare un determinato inquinante , allo scopo di agevolare la valutazione delle tecniche appropriate e la loro comparabilità .

    3 . Dove è possibile , le stazioni scelte dovrebbero riflettere i diversi tipi di urbanizzazione , topografia e climatologia , nonchù i diversi livelli d ' inquinamento , prevalenti sul territorio dello Stato membro interessato .

    4 . Qualora una stazione scelta in base alla decisione 75/441/CEE abbia cessato o cessi di funzionare , lo Stato membro interessato cerca di scegliere un ' altra stazione adatta e fornisce se sono disponibili i dati concernenti almeno i due anni precedenti .

    5 . Tutte le stazioni e gli inquinanti che sono aggiunti nel sistema di reciproco scambio , tutti i cambiamenti intervenuti nelle tecniche di misurazione utilizzate e qualsiasi altro cambiamento pertinente sono comunicati alla Commissione mediante il formulario descrittivo riportato nell ' allegato II .

    Articolo 5

    1 . I risultati delle misurazioni di ciascun inquinante sono espressi in conformità dell ' allegato I e sono comunicati alla Commissione in un formato determinato , precedentemente convenuto , il più rapidamente possibile e non oltre sei mesi dalla fine del periodo annuale di misurazione .

    2 . La Commissione inserisce tutte le informazioni e tutti i dati ricevuto dagli Stati membri negli archivi dell ' elaboratore e , su richiesta , predispone tabulati ad uso dello Stato membro interessato .

    3 . I dati sono normalmente trasmessi su nastro magnetico , corredato di un ' uscita esplicativa indicante la densità del nastro , il codice , le etichette di nastro , le intestazioni , le code ed alcuni gruppi di dati . In questo caso , i dati inseriti negli archivi dell ' elaboratore della Commissione sono considerati correti .

    I dati comunicati su formulari e quindi inseriti negli archivi dell ' elaboratore sono considerati provvisori finchù lo Stato membro interessato non ne conferma l ' esattezza alla Commissione .

    Articolo 6

    1 . Gli Stati membri cercano di :

    -informare la Commissione di tutti programmi o studi di cui sono a conoscenza , riguardanti la comparazione di attrezzature , metodi di misurazione o materiali di riferimento , previsti o in corso di esecuzione nel loro territorio ;

    - mettere a disposizione della Commissione tutte le relazioni riguardanti tali programmi o studi , in numero sufficiente ;

    - proporre eventualmente perchù partecipino a programmi di comparazione laboratori che dispongano della necessaria esperienza o dei mezzi necessari a tal fine .

    La Commissione comunica tali informazioni a tutti gli Stati membri .

    2 . Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1 e di ogni altra informazione pertinente , la Commissione , in consultazione con gli Stati membri , esamina la necessità e la portata di ogni programma di comparazione che sarà da essa proposto . Questi programmi , che hanno come obiettivo una migliore comparabilità dei dati , possono riguardare , se del caso , attrezzature e metodi di prelevamento e di analisi , nonchù materiali di riferimento , impiegati per gli inquinanti considerati .

    Articolo 7

    La Commissione prepara relazioni annuali sul funzionamento del presente scambio reciproco con una presentazione appropriata stabilita in consultazione con i coordinatori nazionali , basandosi sui dati previsti dalla presente decisione e su qualsiasi altra informazione pertinente messa a sua disposizione . Tali relazioni sono distribuite agli Stati membri e poi pubblicate dalla Commissione .

    Articolo 8

    La decisione 75/441/CEE è abrogata a decorrere dal 1° ottobre 1982 .

    Articolo 9

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1° ottobre 1982 .

    Essa cessa di essere applicabile dopo sette anni dalla data della notifica , a meno che il Consiglio decida diversamente su proposta della Commissione .

    Articolo 10

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

    Fatto a Lussemburgo , addì 24 giugno 1982 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    F . AERTS

    ( 1 ) GU n . C 125 del 17 . 5 . 1982 , pag . 165 .

    ( 2 ) GU n . C 64 del 15 . 3 . 1982 , pag . 15 .

    ( 3 ) GU n . C 112 del 29 . 12 . 1973 , pag . 3 ; GU n . C 139 del 13 . 6 . 1977 , pag . 3 .

    ( 4 ) GU n . L 194 del 25 . 7 . 1975 , pag . 40 .

    ALLEGATO I

    Risultati delle misurazioni , unità di misura , numero di decimali e tempi per il calcolo delle medie

    1 . Risultati delle misurazioni

    I risultati delle misurazioni saranno espressi come segue :

    - acidità forte come equivalente in anidride solforosa ,

    - particelle in sospensione , misurate con gravimetria diretta , con raggi beta o con assorbimento di elettroni , oppure mediante una tecnica nefolometrica , in unità gravimetriche ,

    - fumi neri , determinati per riflessione od assorbimento , convertiti in equivalente gravimetrico .

    2 . Unità di misura , numero di decimali e tempi per il calcolo delle medie

    Per registrare i risultati delle misurazioni di ciascun inquinante , saranno utilizzate le seguenti unità :

    Inquinante * Unità *

    Composti dello zolfo * (...) g/m3 *

    Particelle in sospensione * (...) g/m3 *

    Particelle di metalli pesanti in sospensione * (...) g/m3 *

    Ossidi dell ' azoto ( NO2 , NO× , NO ) * (...) g/m3 *

    Monossido di carbonio * mg/m3 *

    Ozono * (...) g/m3 *

    Per la trasmissione dei dati si dovrebbero utilizzare il numero raccomandato di decimali ed i tempi raccomandati per il calcolo delle medie . Gli archivi dell ' elaboratore registrano il numero di decimali ed i tempi di calcolo delle medie con cui vengono presentati i dati originali , ma i tabulati saranno normalmente stampati utilizzando il numero di decimali raccomandato , a scopo di uniformità .

    Inquinante * Numero raccomandato di decimali * Tempo raccomandato per il calcolo delle medie *

    Composti dello zolfo * Numero intero * 24 ore *

    Particelle in sospensione * Numero intero * 24 ore *

    Particelle di metalli pesanti in sospensione * 3 * 1 ora *

    Ossidi dell ' azoto ( NO2 , NO× , NO ) * Numero intero * 1 ora *

    Monossido di carbonio * 1 * 1 ora *

    Ozono * Numero intero * *

    ALLEGATO II

    FORMULARIO DESCRITTIVO

    relativo al reciproco scambio di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell ' inquinamento atmosferico negli Stati membri

    Nota : Le risposte alle domande contrassegnate con un asterico sono facoltative . Per la maggior parte delle domande , la risposta esatta deve essere contrassegnata con un cerchio . I dati tra parentesi sono ad uso esclusivo della Commissione .

    1 . Generalità

    1.1 . Stato membro : ( 0.01-2 + .15-40 )

    1 . 2 . Autorità e persona responsabile ( indirizzo ) : ( 0.41-75 )

    telefono : telex :

    2 . Zona urbana

    2 . 1 . Classificazione della città in base al numero di abitanti : ( 0.03 )

    > 2 milioni * 1 * 1-2 milioni * 2 *

    0,5-1 milione * 3 * 0,1-0,5 milioni * 4 *

    1 000-0,1 milioni * 5 * < 1000 ( « zona rurale » ) * 6 *

    2 . 2 . Nome della città : ( 0.04-5 + . 15-40 )

    Area urbana : ( 0.41-75 )

    3 . Stazione

    3.1 . Nome della stazione : ( 0.08-10 + . 15-40 )

    Indirizzo :

    3.2 . Tipo di area : ( 0.76 )

    non definita * 0 * urbana * 1 *

    suburbana * 2 * « rurale » * 3 *

    3.3 . Tipo di zona : ( 0.77 )

    non definita * 0 * industriale * 1 *

    commerciale * 2 * industriale + commerciale * 3 *

    residenziale * 4 * industriale + residenziale * 5 *

    commerciale + residenziale * 6 * industriale + commerciale + residenziale ( mista ) * 7 *

    * 3.4 . Densità del traffico nei dintorni della stazione : ( 0.78 )

    non definito * 0 * molto leggero * 1 * leggero 2 *

    moderato * 3 * pesante * 4 * *

    * 3.5 . Il livello globale d ' inquinamento presso la stazione , in base alla conoscenza di tutti gli inquinanti misurati o ad una scala arbitraria , può considerarsi : ( 0.79 )

    non definito * 0 * elevato * 1 *

    medio * 2 * basso * 3 *

    3.6 . Coordinate geografiche in gradi , minuti e secondi o in gradi decimali :

    longitudine * E o O Greenwich * ( 2.16-24 ) *

    latitudine * N * ( 2.25-33 ) *

    3.7 . La stazione fa parte di quale tipo di rete ? ( 3.16 )

    singola * S * locale * L * regionale * R *

    nazionale * N * comunitaria * C * internazionale * I *

    * 3.8 . Data d ' inizio dell ' attività della stazione per il controllo di un qualisiasi inquinante :

    anno : * mese : * giorno : * ( 3.17-22 ) *

    3.9 . Altitudine sul livello del mare ( in metri ) : ( 3.23-27 )

    * 3.10 . Stima della zona di rappresentatività ( in km² ) : ( 3.28-30 )

    * 3.11 . Numero di riferimento della stazione ( non più di 10 cifre ) :

    locale : ( 3.31-40 )

    nazionale : ( 3.41-50 )

    altri : ( 3.51-60 )

    * 3.12 . Principali fonti d ' inquinamento : ( 4.16-75 )

    Distanza approssimativa dalla stazione ( in km ) : ( 4.76-80 )

    3.13 . Fonti locali d ' inquinamento più vicine : ( 5.16-75 )

    Distanza approssimativa dalla stazione ( in km ) : ( 5.76-80 )

    * 3.14 . Osservazioni sull ' ubicazione oppure sulla stazione : ( 6.16-80 )

    4 . Inquinanti misurati presso la stazione ( 0.11-12 )

    Anidride solforosa * 01 * Fumo nero * 02 *

    Particelle in sospensione * 03 * Acidità forte * 04 *

    Monossido di carbonio * 06 * Monossido d ' azoto * 07 *

    Biossido d ' azoto * 08 * Ossidi totali dell ' azoto * 12 *

    Ozono * 14 * Piombo particolato * 19 *

    Cadmio particolato * 28 * * *

    Altri :

    5 . Parametri meteorologici

    5.1 . Misurati presso la stazione : ( 0.11-12 )

    velocità del vento * 81 * direzione del vento * 82 *

    temperatura media ( in °C ) * 83 * temperatura massima ( in °C ) * 84 *

    temperatura minima ( in °C ) * 85 * umidità relativa ( in % ) * 86 *

    pressione barometrica ( in mb ) * 87 * ore d ' insolazione * 88 *

    precipitazioni ( in mm ) * 89 * stabilità atmosferica * 90 *

    nebulosità ( in % ) * 91 * * *

    5.2 . Misurati ad una certa distanza dalla stazione : ( 0.11-12 = 80 )

    velocità del vento ? direzione del vento ? temperatura media ? temperatura massima ? temperatura minima ? umidità relativa ? pressione barometrica ? ore d ' insolazione ? precipitazioni ? stabilità atmosferica ? nebulosità ?

    altri : ( 0.15-75 )

    distanza dalla stazione ( in km ) : ( 0.76-79 )

    INQUINANTI SPECIFICI

    ( compilare un foglio per ciascun inquinante )

    Zona urbana * Stazione *

    1 . Inquinante : ( 0.11-12 = PL )

    2 . Metodi ( 0.13-14 = TM )

    2.1 . Metodo di campionamento : ( 0.15-75 )

    2.2 . Metodo d ' analisi : ( 0.15-75 )

    * 3 . Il contributo di tale inquinante al livello globale d ' inquinamento presso questa stazione può essere considerato come segue :

    non definito * 0 * elevato * 1 *

    medio * 2 * basso * 3 ( 0.79 ) *

    4 . Taratura

    4.1 . Tecnica/metodo di taratura : ( 1.16-75 )

    4.2 . Frequenza di tratura : giorni/settimane/mesi ( 1.76-80 )

    5 . Durata normale del campionamento : ore/minuti ( 7.16-20 )

    ( Per uno strumento continuo , sprovvisto d ' integrazione , apporre il segno « c » . )

    6 . Ora in cui ha inizio il primo campionamento : ora ( 7.21-24 )

    * 7 . Ora in cui termina l ' ultimo campionamento : ora ( 7.25-28 )

    8 . Tecnica impiegata per la prima volta presso la stazione :

    anno : mese : giorno : ( 7.29-34 )

    9 . Fine dell ' impiego di questa tecnica presso la stazione :

    anno : mese : giorno : ( 7.35-40 )

    10 . Distanza tra il punto di prelievo e la strada : m ( 7.41-43 )

    11 . Altezza del punto di prelievo rispetto al livello del terreno/della strada : m ( 7.44-48 )

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