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Document 31982D0398

82/398/CEE: Decisione della Commissione, del 14 giugno 1982, che accetta gli impegni assunti nel quadro della procedura antidumping relativa alle importazioni di aspirapolvere a cilindro originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Polonia e che conclude tale procedurad

GU L 172 del 18.6.1982, p. 47–49 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/06/1982

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/398/oj

31982D0398

82/398/CEE: Decisione della Commissione, del 14 giugno 1982, che accetta gli impegni assunti nel quadro della procedura antidumping relativa alle importazioni di aspirapolvere a cilindro originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Polonia e che conclude tale procedurad

Gazzetta ufficiale n. L 172 del 18/06/1982 pag. 0047 - 0049


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1982

che accetta gli impegni assunti nel quadro della procedura antidumping relativa alle importazioni di aspirapolvere a cilindro originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Polonia e che conclude tale procedura

(82/398/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla protezione contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 10,

sentito il parere espresso dal comitato consultivo istituito a norma di detto regolamento,

considerando che nel luglio 1981 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dall'associazione dei fabbricanti di elettrodomestici (AMDEA) per conto del « Conseil européen de la construction électrodomestique » (consiglio europeo per l'industria degli elettrodomestici), che rappresenta la maggior parte dei produttori comunitari di aspirapolvere a cilindro; che la denuncia conteneva elementi comprovanti l'esistenza di dumping per prodotti simili originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Polonia, nonché di un pregiudizio da esse derivante;

considerando che tali elementi di prova non erano sufficienti per giustificare l'apertura di un'indagine;

considerando che la Commissione ha reso nota, con un annuncio pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), l'apertura della procedura relativa alle importazioni di aspirapolvere a cilindro originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Polonia e ha avviato l'indagine in materia a livello comunitario;

considerando che la Commissione ne ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati;

considerando che la Commissione ha fornito alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere noto il loro punto di vista per iscritto e di essere ascoltate, nonché di incontrarsi per un raffronto delle tesi e delle eventuali consultazioni;

considerando che la maggioranza delle parti interessate si è avvalsa di questa possibilità;

considerando che, non essendo la Cecoslovacchia, la Repubblica democratica tedesca e la Polonia paesi a economia di mercato, il valore normale considerato nella denuncia è basato sul prezzo effettivo al quale la Spagna vende un prodotto analogo nel Regno Unito; che gli esportatori dei paesi interessati hanno contestato questa base per stabilire il valore normale, adducendo che nel Regno Unito vengono esportati quantitativi minimi di un modello di aspirapolvere a cilindro tale da non consentire un valido raffronto con il modello da essi esportato;

considerando che la Commissione ha deciso che il valore normale potesse essere determinato in modo più consono esaminando i prezzi al dettaglio ai quali prodotti simili vengono effettivamente venduti sul mercato interno portoghese e che essa ha pertanto preso contatto con due produttori in Portogallo, Hoover Eléctrica Portuguesa Lda e Siemens Ivora, che hanno accettato di cooperare all'esame dei fatti; che, conseguentemente, la Commissione ha proceduto a indagini presso le sedi di Lisbona di queste due società; che il valore normale così stabilito è stato ponderato per tener conto delle differenze nei quantitativi venduti e nei dazi applicati;

considerando che, ai fini di una determinazione preliminare dei margini di dumping, la Commissione ha verificato tutte le informazioni ritenute necessarie fra cui le prove fornite agli uffici della Commissione di Bruxelles, praticati da Universal Foreign Trade Enterprise, Varsavia (Polonia), e Rotel AG, Aarburg (Svizzera), che sono gli esportatori di aspirapolvere a cilindro polacchi nella Comunità, da Merkuria Foreign Trade Corporation, Praga (Cecoslovacchia) e da Heim-Electric Volkseigener Aussenhandelsbetrieb, Berlino (Repubblica democratica tedesca); che detti prezzi all'esportazione sono stati confrontati con il valore normale determinato come illustrato in precedenza; che detti raffronti sono stati effettuati, in linea di massima, a livello franco fabbrica per le vendite realizzate fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1981;

considerando che dall'indagine sono emersi margini di dumping variabili, a seconda del modello esportato e della destinazione nella CEE; che detti margini di presentano come segue:

1. per Merkuria Foreign Trade Corporation (Cecoslovacchia): 0 - 81 %,

2. per Heim-Electric Volkseigener Aussenhandelsbetrieb (Repubblica democratica tedesca: 0 - 73 %,

3. per Universal Aussenhandelsunternehmen, Polonia, via Rotel AG, Svizzera: 0 - 72 %;

considerando che, ai fini di una determinazione preliminare del pregiudizio, la Commissione ha preso contatti con vari operatori e importatori e ha svolto indagini in loco presso House of Carmen Ltd, Londra (Regno Unito), nonché presso i principali ricorrenti della Comunità ossia, nel Regno Unito, Hoover Ltd, Perivale Greenford, Middlesex, Electrolux Ldt, Luton, Bedforshire, BSR Ltd, Halesowen, West Midlands, in Francia, Moulinex, Bagnolet, SA Hoover, Parigi, Electrolux SA, Senlis, nei Paesi Bassi, Verenigde FAM Fabrieken BV, Maarse, e in Italia, Montenz SpA, Trezzano, General Lux SaS, Cormano e Alfatec SpA, Peschiera Borromeo;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio causato all'industria comunitaria, dalle prove di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni complessive dei paesi terzi in questione nella Comunità degli aspirapolvere a cilindro in questione sono aumentate approssimativamente da 272 000 unità nel 1979 a 354 000 unità nel 1981;

considerando che, in mancanza di cifre dettagliate sulla produzione e sulle importazioni di soli aspirapolvere a cilindro, è difficile stabilire esattamente l'entità del mercato comunitario per tali articoli; che, nondimeno, dalle informazioni più attendibili risulta che il mercato comunitario nel suo insieme è rimasto relativamente statico dal 1979 al 1981; che l'aliquota di mercato detenuta dalle importazioni nella Comunità di aspirapolvere a cilindro originari dei paesi in questione è salita dal 5,4 % nel 1979 al 7 % nel 1981; che ciò non è sufficiente a far crollare il mercato degli aspirapolvere a cilindro;

considerando che i prezzi di rivendita nella Comunità degli aspirapolvere a cilindro oggetto di dumping e originari dei paesi in questione sono inferiori a quelli di prodotti simili fabbricati da ditte comunitarie, in misura variante dal 3 al 53 %;

considerando che la conseguente incidenza sull'industria comunitaria si è concretata in una flessione nei prezzi comunitari o nell'impossibilità di operare quel rialzo di tali prezzi che sarebbe altrimenti intervenuto;

considerando che la maggior parte delle ditte comunitarie e ricorrenti registrano una notevole riduzione di profitti o addirittura perdite sulle vendite di aspirapolvere a cilindro e che il margine di redditività di questa industria nel suo insieme è pertanto minacciato; che le informazioni più attendibili indicano un calo del 15 %, dal 1979, nel numero di posti di lavoro direttamente connessi con la fabbricazione di aspirapolvere a cilindro e una maggiore riduzione delle ore di lavoro;

considerando, tuttavia, che, secondo quanto il Fachverband Elektro-Hausgeraete (associazione di produttori di elettrodomestici) ha dichiarato alla Commissione, i produttori tedeschi, pur sostenendo la denuncia presentata dall'AMDEA, non ritengono di aver subito un pregiudizio dalle importazioni provenienti dai paesi dell'Est, il cui ammontare in Germania non raggiunge complessivamente il 2 % delle importazioni comunitarie totali; che il principale produttore comunitario nei Paesi Bassi ha dichiarato di non sostenere la denuncia;

considerando tuttavia che, secondo quanto ha appurato la Commissione, il resto dell'industria comunitaria, principale produttrice di aspirapolvere a cilindro, ha subito un pregiudizio materiale;

considerando che dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping per gli aspirapolvere a cilindro esportati da Merkuria Foreign Trade Corporation (Cecoslovacchia), Heim-Electric Volkseigener Aussenhandelsbetrieb (Repubblica democratica tedesca), nonché Rotel AG (Svizzera), per conto di Universal Trade Enterprise (Polonia), e che dette importazioni oggetto di dumping si traducono in un pregiudizio materiale per l'industria comunitaria;

considerando che gli esportatori interessati sono stati informati sulle principali risultanze dell'esame preliminare ed hanno formulato osservazioni in merito; che Merkuria, Heim-Electric e Rotel AG hanno pertanto offerto impegni riguardo alle importazioni originarie della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Polonia;

considerando che detti impegni si concreteranno in un aumento dei prezzi all'esportazione fino al livello necessario per eliminare il pregiudizio; che tale aumento non supererà comunque il margine di dumping;

considerando che, a quanto ha stabilito la Commissione, non è necessario disporre misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni originarie della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Polonia; considerando che, di conseguenza, gli impegni offerti sono ritenuti accettabili e che la procedura nei confronti della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Polonia può quindi essere conclusa senza l'imposizione di dazi antidumping,

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione accetta gli impegni assunti nel quadro della procedura antidumping relativa agli aspirapolvere a cilindro (sottovoce 85.06 ex A della tariffa doganale comune; codice Nimexe ex 85.06-10) originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Polonia.

Articolo 2

La procedura antidumping relativa alle importazioni di aspirapolvere a cilindro originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Polonia è così conclusa.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1982.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

(2) GU n. C 245 del 25. 9. 1981, pag. 2.

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