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Document 31981R2731

    Regolamento (CEE) n. 2731/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    GU L 272 del 26.9.1981, p. 34–35 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2731/oj

    31981R2731

    Regolamento (CEE) n. 2731/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    Gazzetta ufficiale n. L 272 del 26/09/1981 pag. 0034 - 0035
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 23 pag. 0133
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 23 pag. 0133
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 14 pag. 0050
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 14 pag. 0050


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2731/81 DELLA COMMISSIONE

    del 14 settembre 1981

    che modifica il regolamento ( CEE ) n . 210/69 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 28 ,

    considerando che l ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 210/69 della Commissione ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2826/80 ( 3 ) , verte sulle comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione relativamente alle esportazioni per le quali è chiesto un titolo di esportazione ; che , in seguito alla codificazione , con regolamento ( CEE ) n . 2729/81 della Commissione relativamente alle esportazioni per le quali è chiesto un titolo di esportazione ; che , in seguito alla codificazione , con regolamento ( CEE ) n . 2729/81 della Commissione ( 4 ) , delle modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari , occore adattare il regime delle predette comunicazioni in materia tenendo conto dell ' esperienza acquisita ; che , per quanto riguarda le gare indette nei paesi terzi importatori , occore prevedere informazioni supplementari oltre a quelle che devono essere fornite a norma dell ' articolo 43 , paragrafo 5 , regolamento ( CEE ) n . 3183/80 della Commissione ( 5 ) ;

    considerando che risulta opportuno cogliere l ' occasione per rivedere le disposizioni dell ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 210/69 , onde migliorare il regime d ' informazione riguardante soprattutto i prezzi praticati nella Comunità e all ' importazione nella Comunità ; che le disposizioni relative alle informazioni previste dall ' articolo 5 bis dello stesso regolamento per i titoli d ' importazione potranno invece essere reso meno rigide ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il testo degli articoli 5 , 5 bis e 6 del regolamento ( CEE ) n . 210/69 è sostituito dal seguente :

    « Articolo 5

    1 . Gli Stati membri comunicano mediante telescritto alla Commissione :

    a ) al più tardi il giovedì di ciascuna settimana , i prezzi ( al netto di tasse ) praticati nel loro territorio dei prodotti di cui all ' allegato precisando la fase di commercializzazione cui si applica il prezzo ;

    b ) al più tardi il decimo e il venticinquesimo giorno di ogni mese , per i prodotti pilota di cui all ' allegato I del regolamento ( CEE ) n . 2915/79 , precisando l ' origine e il quantitativo in questione , i più recenti prezzi sottoindicati , di cui abbiamo avuto conoscenza :

    - i prezzi d ' offerta franco frontiera constatati ai fini dell ' importazione nella Comunità ,

    - i prezzi franco frontiera praticati all ' importazione nella Comunità ,

    - i prezzi praticati all ' importazione nei paesi terzi per i prodotti provenienti da altri paesi terzi ;

    c ) al più tardi il venticinquesimo giorno di ogni mese , i prezzi più recenti praticati per la caseina e i caseinati sul mercato mondiale e nella Comunità , precisando la relativa fase di commercializzazione .

    2 . Per quanto riguarda le comunicazioni relative ai prezzi praticati nella Comunità , gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per ottenere quotazioni che siano le più rappresentative , attendibili e complete possibili .

    Articolo 5 bis

    Qualora uno o più titoli d ' importazione siano stati chiesti per quantitativi di uno dei prodotti di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 che possano considerarsi anormalmente elevati rispetto alle correnti abituali , lo Stato membro interessato ne informa al più presto la Commissione , mediante telescritto , precisando i quantitativi e la provenienza dei prodotti in oggetto .

    Articolo 6

    1 . Gli Stati membri comunicano mediante telescritto alla Commissione , ogni giorno lavorativo prima delle ore 18 , per quanto riguarda i prodotti di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 3183/80 , il giorno della comunicazione , dividendoli per categorie di prodotti secondo un numero di codice quale figura nei regolamenti che fissano la restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali .

    Le comunicazioni relative ai titoli di esportazione per i prodotti di cui alla sottovoce 04.02 A II b ) ed alla voce 04.03 della tariffa doganale comune fanno distinzione fra i titoli di esportazione di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , e quelli di cui all ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2729/81 ( anche non comportanti la fissazione anticipata della restituzione ) .

    Nel comunicare le informazioni di cui ai commi precedenti per i prodotti della sottovoce 04.02 A II b ) e della voce 04.03 della tariffa doganale comune , gli Stati membri indicano :

    a ) la destinazione che figura , in conformità dell ' articolo 4 , paragrafo 3 , del ( CEE ) n . 2729//81 , nella casella 13 della domanda di titolo di esportazione , e

    b ) il quantitativo o i quantitativi per destinazione .

    2 . I titoli di esportazione di cui all ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2729/81 , non formano oggetto di una comunicazione .

    3 . Qualora un esportatore participante ad una gara ai sensi dell ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 2729/81 abbia chiesto un titolo di esportazione , lo Stato membro comunica senza indugio alla Commissione , oltre alle informazioni di cui all ' articolo 43 , paragrafi 3 e 5 , del regolamento ( CEE ) n . 3183/80 :

    - il quantitativo per il quale l ' esportatore ha chiesto il titolo e

    - il periodo di consegna della merce previsto nell ' ambito della gara .

    Se due o più esportatori partecipano ad una stessa gara , la comunicazione fa distinzione fra le diverse domande di titolo nell ' ambito della gara .

    4 . Qualora uno o più esportatori che abbiano chiesto un titolo di esportazione nell ' ambito di una gara risultino aggiudicatori , lo Stato membro che ha rilasciato il titolo comunica senza ingudio alla Commissione :

    - il quantitativo e il prodotto ( indicando il numero di codice di cui al paragrafo 1 , primo comma ) che deve essere fornito da ciascun esportatore aggiudicatario , precisando l 'organismo emittente e la data limite per la presentazione delle offerte per la gara in oggetto ;

    - il periodo di validità del titolo o dei titoli di esportazione e l ' importo della restituzione fissata in anticipo .

    Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione i quantitativi e il prodotto ( indicando il numero di codice di cui al paragrafo 1 , primo comma ) per i quali le domande di titoli d ' esportazione sono divenute prive d ' oggetto per il fatto che i richiedenti non sono risultati aggiudicatori nell ' ambito di una gara , precisando la data limite per la presentazione delle offerte per la gara e il competente organismo emittente » .

    Articolo 2

    Nell ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 210/69 il riferimento all ' articolo 5 , paragrafo 1 , lettera b ) , è sostituito dal riferimento all ' articolo 5 , paragrafo 1 , lettera a ) .

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Esso è applicabile dal 1° novembre 1981 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 14 settembre 1981 .

    Per la Commissione

    Paul DALSAGER

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

    ( 2 ) GU n . L 28 del 5 . 2 . 1969 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 292 dell' 1 . 11 . 1980 , pag . 60 .

    ( 4 ) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale .

    ( 5 ) GU n . L 338 del 13 . 12 . 1980 , pag . 1 .

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