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Document 31981R1659

Regolamento (CEE) n. 1659/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1674/72 che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi

GU L 166 del 24.6.1981, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/1659/oj

31981R1659

Regolamento (CEE) n. 1659/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1674/72 che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi

Gazzetta ufficiale n. L 166 del 24/06/1981 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 13 pag. 0094
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 22 pag. 0040
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 13 pag. 0094
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 22 pag. 0040


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1659/81 DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 1981

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1674/72 che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell ' aiuto nel settore delle sementi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2358/71 del Consiglio , del 26 ottobre 1971 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione del 1979 , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 4 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1674/72 ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1969/80 ( 3 ) , prescrive che l ' aiuto è concesso soltanto alle sementi certificate ufficialmente che rispondono alle definizioni stabilite dalle direttive concernenti la loro commercializzazione , nonchù alle norme ed alle condizioni previste da dette direttive ;

considerando che l ' articolo 113 , paragrafo 1 , dell ' atto di adesione del 1979 prevede che la Grecia può applicare fino al 31 dicembre 1985 le proprie norme per la certificazione ed il controllo della propria produzione di sementi ; che l ' articolo 113 , paragrafo 2 , lettera c ) , prescrive che la Grecia esporta verso il territorio degli Stati membri soltanto sementi conformi alle disposizioni comunitarie ; che l ' articolo 113 , paragrafo 3 , prevede la possibilità di liberalizzare progressivamente gli scambi di sementi di talune specie fra la Grecia e gli altri Stati membri ;

considerando che le sementi per le quali viene adottata una decisione del genere soddisfano le condizioni fissate nelle disposizioni applicabili alla produzione comunitaria ; che è quindi opportuno concedere l ' aiuto comunitario alle sementi raccolte in Grecia che sono certificate e che formano oggetto di una decisione di liberalizzazione degli scambi tra questo Stato membro e gli altri Stati membri ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 1674/72 è così modificato :

1 . il testo dell ' articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 1

1 . L ' aiuto che è fissato in conformità dell ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 2358/71 è concesso , nei modi indicati negli articoli seguenti , per la produzione di sementi di base e sementi certificate :

- quali definite dalla direttiva 66/401/CEE del Consiglio , del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ( 4 ) , dalla direttiva 66/402/CEE del Consiglio , del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ( 5 ) e dalla direttiva 69/208/CEE del Consiglio , del 30 giugno 1969 , relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibre ( 6 ) , tenuto conto delle modifiche di queste direttive ,

- conformi alle norme e condizioni previste da dette direttive , e

- ufficialmente certificate .

2 . A decorrere dal 1° gennaio 1981 fino al 31 dicembre 1985 , l ' aiuto è concesso anche alle sementi di base ed alle sementi certificate prodotte in Grecia e che formano oggetto di una decisione a norma dell ' articolo 113 , paragrafo 3 , dell ' atto di adesione del 1979 » ;

2 . le note ( 4 ) , ( 5 ) e ( 6 ) a piè di pagina sono sostituite dalle note seguenti .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1981 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 19 maggio 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

D . F . van der MEI

( 1 ) GU n . L 246 del 5 . 11 . 1971 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 177 del 4 . 8 . 1972 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 192 del 26 . 7 . 1980 , pag . 4 .

( 4 ) GU n . 125 dell ' 11 . 7 . 1966 , pag . 2298/66 .

( 5 ) GU n . 125 dell ' 11 . 7 . 1966 , pag . 2309/66 .

( 6 ) GU n . L 169 del 10 . 7 . 1969 , pag . 3 .

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