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Document 31981R1659
Council Regulation (EEC) No 1659/81 of 19 May 1981 amending Regulation (EEC) No 1674/72 laying down general rules for granting and financing aid for seed
Regolamento (CEE) n. 1659/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1674/72 che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi
Regolamento (CEE) n. 1659/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1674/72 che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi
GU L 166 del 24.6.1981, p. 1–2
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No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005
Regolamento (CEE) n. 1659/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1674/72 che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi
Gazzetta ufficiale n. L 166 del 24/06/1981 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 13 pag. 0094
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 22 pag. 0040
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 13 pag. 0094
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 22 pag. 0040
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1659/81 DEL CONSIGLIO del 19 maggio 1981 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1674/72 che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell ' aiuto nel settore delle sementi IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 2358/71 del Consiglio , del 26 ottobre 1971 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione del 1979 , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 4 , vista la proposta della Commissione , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1674/72 ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1969/80 ( 3 ) , prescrive che l ' aiuto è concesso soltanto alle sementi certificate ufficialmente che rispondono alle definizioni stabilite dalle direttive concernenti la loro commercializzazione , nonchù alle norme ed alle condizioni previste da dette direttive ; considerando che l ' articolo 113 , paragrafo 1 , dell ' atto di adesione del 1979 prevede che la Grecia può applicare fino al 31 dicembre 1985 le proprie norme per la certificazione ed il controllo della propria produzione di sementi ; che l ' articolo 113 , paragrafo 2 , lettera c ) , prescrive che la Grecia esporta verso il territorio degli Stati membri soltanto sementi conformi alle disposizioni comunitarie ; che l ' articolo 113 , paragrafo 3 , prevede la possibilità di liberalizzare progressivamente gli scambi di sementi di talune specie fra la Grecia e gli altri Stati membri ; considerando che le sementi per le quali viene adottata una decisione del genere soddisfano le condizioni fissate nelle disposizioni applicabili alla produzione comunitaria ; che è quindi opportuno concedere l ' aiuto comunitario alle sementi raccolte in Grecia che sono certificate e che formano oggetto di una decisione di liberalizzazione degli scambi tra questo Stato membro e gli altri Stati membri , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il regolamento ( CEE ) n . 1674/72 è così modificato : 1 . il testo dell ' articolo 1 è sostituito dal testo seguente : « Articolo 1 1 . L ' aiuto che è fissato in conformità dell ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 2358/71 è concesso , nei modi indicati negli articoli seguenti , per la produzione di sementi di base e sementi certificate : - quali definite dalla direttiva 66/401/CEE del Consiglio , del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ( 4 ) , dalla direttiva 66/402/CEE del Consiglio , del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ( 5 ) e dalla direttiva 69/208/CEE del Consiglio , del 30 giugno 1969 , relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibre ( 6 ) , tenuto conto delle modifiche di queste direttive , - conformi alle norme e condizioni previste da dette direttive , e - ufficialmente certificate . 2 . A decorrere dal 1° gennaio 1981 fino al 31 dicembre 1985 , l ' aiuto è concesso anche alle sementi di base ed alle sementi certificate prodotte in Grecia e che formano oggetto di una decisione a norma dell ' articolo 113 , paragrafo 3 , dell ' atto di adesione del 1979 » ; 2 . le note ( 4 ) , ( 5 ) e ( 6 ) a piè di pagina sono sostituite dalle note seguenti . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1981 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 19 maggio 1981 . Per il Consiglio Il Presidente D . F . van der MEI ( 1 ) GU n . L 246 del 5 . 11 . 1971 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 177 del 4 . 8 . 1972 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 192 del 26 . 7 . 1980 , pag . 4 . ( 4 ) GU n . 125 dell ' 11 . 7 . 1966 , pag . 2298/66 . ( 5 ) GU n . 125 dell ' 11 . 7 . 1966 , pag . 2309/66 . ( 6 ) GU n . L 169 del 10 . 7 . 1969 , pag . 3 .