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Document 31981R0854

Regolamento (CEE) n. 854/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1269/79 per quanto riguarda le condizioni di smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto durante la campagna lattiera 1981/1982

GU L 90 del 4.4.1981, p. 14–14 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1982

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/854/oj

31981R0854

Regolamento (CEE) n. 854/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1269/79 per quanto riguarda le condizioni di smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto durante la campagna lattiera 1981/1982

Gazzetta ufficiale n. L 090 del 04/04/1981 pag. 0014 - 0014


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 854/81 DEL CONSIGLIO

del 1° aprile 1981

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1269/79 per quanto riguarda le condizioni di smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto durante la campagna lattiera 1981/1982

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione del 1979 , in particolare l ' articolo 12 , paragrafo 2 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Consiglio economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che il regime istituito dal regolamento ( CEE ) n . 1269/79 del Consiglio , del 25 giugno 1979 , relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1362/80 ( 5 ) , si applica solo fino al termine della campagna lattiera 1980/1981 alle condizioni previste dall ' articolo 6 , terzo comma , del suddetto regolamento ;

considerando che , data la situazione del mercato del burro , occorre mantenere le misure intese a ridurre il prezzo del burro per il consumatore finale privato ; che è quindi opportuno sia autorizzare gli Stati membri ad applicare , anche durante la campagna lattiera 1981/1982 , in permanente o temporaneo , la formula A di cui al regolamento ( CEE ) n . 1269/79 , sia prorogare il regime speciale finora applicabile al Regno Unito ; che , per tener conto delle possibilità e costrizioni del bilancio della Comunità , è però necessario adattare l ' importo massimo del finanziamento comunitario , con effetto al 1° gennaio 1982 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 1269/79 il testo del terzo comma è sostituito dal seguente :

« Durante la campagna lattiera 1981/1982 :

a ) gli Stati membri sono autorizzati ad applicare la formula A cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , sia in modo permanente sia per periodi da essi determinati , restando tuttavia inteso che l ' importo massimo del finanziamento comunitario è limitato a 40 ECU per 100 chilogrammi di burro a decorrere dal 1° gennaio 1982 ;

b ) il Regno Unito continua ad applicare la formula di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 . » .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1981 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicare in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles addì 1° aprile 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

B . BRAKS

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

( 2 ) Parere reso il 26 marzo 1981 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

( 3 ) Parere reso il 25/26 marzo 1981 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

( 4 ) GU n . L 161 del 29 . 6 . 1979 , pag . 8 .

( 5 ) GU n . L 140 del 5 . 6 . 1980 , pag . 14 .

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