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Document 31980R2615

    Regolamento (CEE) n. 2615/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di talune regioni francesi e italiane nel contesto dell'ampliamento della Comunità

    GU L 271 del 15.10.1980, p. 1–8 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/12/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/2615/oj

    31980R2615

    Regolamento (CEE) n. 2615/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di talune regioni francesi e italiane nel contesto dell'ampliamento della Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 271 del 15/10/1980 pag. 0001 - 0008
    edizione speciale greca: capitolo 14 tomo 2 pag. 0003
    edizione speciale spagnola: capitolo 14 tomo 1 pag. 0021
    edizione speciale portoghese: capitolo 14 tomo 1 pag. 0021


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2615/80 DEL CONSIGLIO del 7 ottobre 1980 che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di talune regioni francesi e italiane nel contesto dell'ampliamento della Comunità

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 214/79 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione (3),

    visto il parere del Parlamento europeo (4),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

    considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 724/75 (qui di seguito denominato «regolamento del Fondo») prevede, indipendentemente dalla ripartizione nazionale delle risorse fissata dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) dello stesso regolamento, una partecipazione del Fondo al finanziamento di azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale, in particolare legate alle politiche della Comunità e ai provvedimenti da essa adottati, per consentire di tener conto in modo più appropriato della loro dimensione regionale o attenuarne le conseguenze sul piano regionale;

    considerando che gli Stati membri interessati hanno comunicato alla Commissione i dati relativi ai problemi regionali per i quali può essere delineata un'azione comunitaria specifica;

    considerando che le risorse del Fondo vengono utilizzate tenendo conto dell'intensità relativa degli squilibri regionali nella Comunità;

    considerando che, per quanto concerne la Repubblica ellenica, il trattato di adesione è stato firmato il 28 maggio 1979 e che si prevede che questo Stato diverrà membro della Comunità a decorrere dal 1º gennaio 1981 ; che, per quanto concerne il Portogallo e la Spagna, i negoziati per l'adesione sono stati aperti rispettivamente il 17 ottobre 1978 e il 5 febbraio 1979;

    considerando che le regioni meridionali della Comunità rischiano di subire le conseguenze del suo ampliamento, in particolare per effetto di una maggiore concorrenza sui mercati di certi prodotti agricoli e dei problemi di adattamento delle loro strutture economiche;

    considerando che, tra tali regioni, il Mezzogiorno e le tre regioni francesi confinanti con la Spagna hanno un tasso di occupazione agricola molto alto, dipendono in gran parte dalle produzioni agricole mediterranee e sono d'altra parte caratterizzate dalla debolezza delle loro strutture industriali, da un alto tasso di disoccupazione e da un modesto tasso di attività;

    considerando che è nell'interesse della Comunità che il processo di ampliamento si svolga armoniosamente ; che è necessario, di conseguenza, intraprendere, ancor prima che le adesioni divengano effettive, una vigorosa azione strutturale per permettere a queste regioni di adattarsi all'ampliamento e che è opportuno che la Comunità contribuisca in modo particolare all'azione che all'uopo gli Stati membri interessati (1)GU n. L 73 del 21.3.1975, pag. 1. (2)GU n. L 35 del 9.2.1979, pag. 1. (3)GU n. C 285 del 15.11.1979, pag. 3. (4)GU n. C 85 dell'8.4.1980, pag. 24. (5)GU n. C 83 del 2.4.1980, pag. 4. dovranno intraprendere, istituendo a favore di tali regioni un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale;

    considerando che sono già state prese misure nel settore della politica agricola comune e che altri interventi dei Fondi comunitari, che possano essere utilmente coordinati, devono essere attuati in tali regioni;

    considerando l'importanza delle piccole e medie imprese (qui di seguito denominate «PMI») e dell'artigianato nella struttura industriale di queste regioni e l'aumento dell'occupazione che deriverebbe da uno sviluppo di questo tipo d'imprese, in particolare in quanto sia ad esse consentito di meglio adattare la produzione ai mercati e di migliorare la gestione;

    considerando che la debolezza delle infrastrutture delle comunicazioni in talune di queste zone frena l'adattamento di queste imprese;

    considerando che l'introduzione di prodotti e di processi tecnologici nuovi può contribuire a creare e a sviluppare attività economiche che possono sopravvivere in queste regioni e che le PMI incontrano difficoltà in ordine all'applicazione delle innovazioni;

    considerando le possibilità di tali regioni in materia di turismo rurale e l'effetto che la promozione e la gestione coordinata di questo tipo di turismo possono avere sull'occupazione e sul reddito delle popolazioni interessate;

    considerando che l'azione comunitaria deve essere attuata sotto forma di programmi speciali pluriennali e che spetta alla Commissione, approvando detti programmi, di assicurarsi che le realizzazioni ivi previste siano conformi alle disposizioni del presente regolamento;

    considerando che i programmi speciali devono rispondere a taluni degli obiettivi previsti dai programmi di sviluppo regionale di cui all'articolo 6 del regolamento del Fondo;

    considerando che la Commissione deve verificare la corretta esecuzione dei programmi speciali esaminando i rapporti annuali che gli Stati membri interessati le forniranno a tal fine;

    considerando che è necessario che il Consiglio, il Parlamento europeo ed il Comitato economico e sociale siano regolarmente informati sull'applicazione del presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È istituita un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento del Fondo, qui di seguito denominata «azione specifica», per contribuire allo sviluppo di talune regioni francesi e italiane, nel contesto dell'ampliamento della Comunità.

    Articolo 2

    1. L'azione specifica concerne le regioni Aquitaine, Languedoc-Roussillon e Midi-Pyrénées in Francia e le regioni del Mezzogiorno in Italia.

    Articolo 3

    1. L'azione specifica verrà attuata sotto forma di un programma speciale, qui di seguito denominato «programma speciale», presentato alla Commissione da ciascuno degli Stati membri interessati.

    2. Il programma speciale ha per scopo il rafforzamento delle strutture economiche e la creazione di posti di lavoro nelle regioni di cui all'articolo 2. A tal fine, esso è volto allo sviluppo delle PMI e delle imprese artigianali, in particolare facilitando il loro inserimento nei mercati, mediante l'analisi di questi, adattando e sviluppando contemporaneamente il loro apparato produttivo e le infrastrutture in cui tali imprese operano e migliorandone la gestione. Il programma è altresì inteso a promuovere l'innovazione ed a valorizzare le possibilità di sviluppo turistico.

    3. Il programma speciale deve inserirsi nel quadro dei programmi di sviluppo regionale di cui all'articolo 6 del regolamento del Fondo.

    4. Il programma speciale deve contenere le informazioni necessarie, indicate nell'allegato del presente regolamento, concernenti l'analisi della situazione e dei fabbisogni occorrenti per gli obiettivi di cui al paragrafo 2, le azioni previste, il loro scaglionamento nel tempo e, in generale, l'insieme degli elementi che consentono di valutarne la coerenza con gli obiettivi dello sviluppo regionale.

    5. La durata del programma speciale è di cinque anni a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.

    6. Il programma speciale è approvato dalla Commissione previo intervento del comitato del Fondo secondo la procedura prevista dall'articolo 16 del regolamento del Fondo.

    7. La Commissione informa il Parlamento europeo degli importi adottati per le regioni in sede di approvazione del programma speciale.

    8. Dopo la sua approvazione da parte della Commissione, il programma speciale è pubblicato, a titolo informativo, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    Il Fondo può partecipare, nel quadro del programma speciale, alle seguenti operazioni: 1. Mezzi e servizi che permettano alle PMI di accrescere le loro possibilità di azione: a) elaborazione di analisi settoriali che forniscano alle PMI informazioni sulle potenzialità dei mercati nazionali, comunitari ed esterni, e sui loro eventuali effetti sulla produzione e sull'organizzazione di dette imprese;

    b) erogazione di aiuti agli investimenti nelle PMI, per facilitare l'adattamento della produzione alle potenzialità del mercato, quando le analisi di cui alla lettera a) o altri studi di mercato lo giustifichino. Tali investimenti possono riguardare anche servizi comuni a più imprese;

    c) creazione o sviluppo di società o di altri organismi di consulenza in materia di gestione o di organizzazione, mediante aiuti diretti o indiretti. L'attività di tali società o organismi può comprendere un'assistenza temporanea alle imprese per l'attuazione delle raccomandazioni formulate dagli stessi;

    d) creazione o sviluppo di servizi comuni a più imprese;

    e) realizzazione o miglioramento delle infrastrutture di comunicazione tra le imprese e il contesto economico in cui operano ; in particolare, rottura del loro isolamento mediante la costruzione di strade e miglioramento delle reti di telecomunicazioni e di informatica ; realizzazione o miglioramento delle infrastrutture di servizi comuni;

    f) organizzazione di colloqui d'informazione destinati a permettere ai quadri delle PMI di meglio adattarsi ai mutamenti dei processi produttivi;

    g) miglioramento dell'accesso delle PMI ai capitali di rischio.

    2. Promozione dell'innovazione nell'industria e nei servizi: a) raccolta di informazioni relative alle innovazioni in materia di prodotti e di tecnologia e diffusione di tali informazioni tra le imprese delle regioni interessate dall'azione specifica, eventualmente con sperimentazione delle innovazioni in questione;

    b) incentivazione dell'attuazione delle innovazioni in materia di prodotti e di tecnologia nelle PMI.

    3. Promozione dell'artigianato:

    Oltre alle operazioni di cui al punto 1, di cui possono beneficiare le imprese artigianali, la partecipazione del Fondo può riguardare le seguenti operazioni: a) miglioramento dell'informazione tecnica ed economica degli artigiani, in particolare con il ricorso all'opera di assistenti tecnici;

    b) valorizzazione dell'artigianato : ricerca delle tecnologie, diffusione e adattamento di queste tecnologie, comprese le innovazioni, e miglioramento delle condizioni di vendita.

    4. Promozione del turismo rurale: a) costruzione o trasformazione di piccoli alberghi, adattamento all'uso turistico di alloggi rurali e organizzazione di terreni per campeggio e per caravaning;

    b) creazione e sviluppo di servizi comuni o di organismi incaricati di assicurare la promozione e la pubblicità, l'animazione turistica e la gestione coordinata delle capacità di accoglienza, ivi compresa l'organizzazione di seminari di informazione destinati al personale addetto all'accoglienza.

    Quando si tratti di regioni sul cui territorio la ripartizione dell'afflusso turistico presenta squilibri a vantaggio delle zone litoranee, i suddetti organismi possono anche essere incaricati di azioni dirette ad attenuare tale squilibrio, eventualmente studiando circuiti turistici appropriati. Possono anche essere incaricati di organizzare colonie di vacanze o «classi verdi»;

    c) messa in opera di attrezzature e infrastrutture direttamente legate allo sviluppo del turismo comprese le attività ricreative e culturali;

    d) nelle regioni di cui alla lettera b), secondo comma, sviluppo delle imprese di trasporti, per consentire ai turisti che soggiornano sul litorale di accedere più facilmente alle zone turistiche interne e per assicurare inoltre i collegamenti con le colonie di vacanze e le «classi verdi».

    Articolo 5

    1. Il programma speciale è finanziato congiuntamente dallo Stato membro e dalla Comunità. Il contributo del Fondo è erogato nel contesto degli stanziamenti iscritti a tal fine nel bilancio generale delle Comunità europee. La partecipazione comunitaria si articola come segue: a) per quanto concerne le PMI: i) per le operazioni relative alle analisi settoriali di cui all'articolo 4, punto 1, lettera a) : 70 % del loro costo;

    ii) per le operazioni relative agli investimenti di cui all'articolo 4, punto 1, lettera b) : 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di aiuti all'investimento, nei limiti di un massimo del 30 % del costo dell'investimento. L'aiuto pubblico può assumere la forma di una sovvenzione in conto capitale o di un abbuono di interessi. L'aiuto comunitario può aggiungersi al regime di aiuti esistente;

    iii) per le operazioni relative alla consulenza di cui all'articolo 4, punto 1, lettera c) : aiuto che copra una parte delle spese sostenute dalle imprese per le prestazioni fornite dalle società o dagli organismi di consulenza. L'aiuto è decrescente ed ha una durata di tre anni. Esso copre il primo anno 70 % delle spese e non oltrepassa il 55 % del totale della spesa in media annua per l'intero periodo di tre anni (aiuto indiretto);

    iv) per le operazioni di cui al punto iii), lo Stato membro può sostituire a questo sistema un sistema equivalente di aiuti alle società o agli organismi di consulenza (aiuto diretto);

    v) per le operazioni relative ai servizi comuni di cui all'articolo 4, punto 1, lettera d) : aiuto che copra una parte delle spese sostenute dalle imprese per il funzionamento di tali servizi. L'aiuto è decrescente ed ha una durata di tre anni. Esso copre il primo anno 70 % delle spese e non oltrepassa il 55 % del totale della spesa in media annua per l'intero periodo di tre anni;

    vi) per le operazioni relative alle infrastrutture di cui all'articolo 4, punto 1, lettera e) : 50 % della spesa pubblica;

    vii) per le operazioni relative ai colloqui di cui all'articolo 4, punto 1, lettera f) : 70 % dei costi di organizzazione;

    viii) per le operazioni relative ai capitali di rischio di cui all'articolo 4, punto 1, lettera g) : contributo alle spese di funzionamento delle istituzioni finanziarie che forniscono i capitali di rischio alle PMI. Il contributo è pari al 70 % del costo degli studi di rischio realizzati da o per conto di queste istituzioni finanziarie;

    b) per quanto concerne l'innovazione: i) per le operazioni di raccolta e di diffusione di informazioni sull'innovazione di cui all'articolo 4, punto 2, lettera a) : aiuto che copra una parte dei costi di funzionamento degli organismi impegnati in tali attività, purché si tratti di nuove attività riguardanti specificamente regioni di cui all'articolo 2. L'aiuto è decrescente ed ha una durata di tre anni. Esso copre il primo anno 70 % delle spese e non oltrepassa il 55 % del totale della spesa in media annua per l'intero periodo di tre anni;

    ii) per le applicazioni dell'innovazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) : 70 % del costo degli studi di fattibilità che possono concernere tutti gli aspetti, compresi quelli commerciali, della realizzazione dell'innovazione, fino ad un massimo di 50 000 UCE per studio. Tali studi devono essere effettuati da o per conto di imprese situate nelle regioni di cui all'articolo 2;

    c) per quanto concerne l'artigianato: i) per le operazioni di cui all'articolo 4, punto 1, di cui possono beneficiare le imprese artigianali, si applicano le disposizioni della lettera a);

    ii) per le operazioni di cui all'articolo 4, punto 3, lettere a) e b) : 70 % della spesa pubblica;

    d) per quanto concerne il turismo rurale: i) per le operazioni relative all'accoglienza di cui all'articolo 4, punto 4, lettera a) : quando si tratta di investimenti legati all'attività agricola, 50 % della spesa pubblica derivante dalla concessione di aiuti all'investimento ; negli altri casi, 50 % della spesa pubblica derivante dalla concessione di aiuti all'investimento, nei limiti di un massimo del 30 % del costo dell'investimento;

    ii) per le operazioni relative alla promozione turistica di cui all'articolo 4, punto 4, lettera b) : aiuto che copre una parte delle spese di esercizio dei servizi comuni o degli organismi. Queste spese di esercizio possono comprendere il costo delle campagne pubblicitarie e dello studio di circuiti turistici. L'aiuto è decrescente ed ha una durata di tre anni. Esso copre il primo anno 70 % delle spese e non oltrepassa il 55 % del totale della spesa in media annua per l'intero periodo di tre anni;

    iii) per le operazioni relative alle attrezzature e infrastrutture di cui all'articolo 4, punto 4, lettera c) : 50 % della spesa pubblica;

    iv) per le operazioni di sviluppo delle imprese di trasporti di cui all'articolo 4, punto 4, lettera d) : il primo anno, 50 % della spesa pubblica derivante da un contributo ai costi netti di esercizio dei servizi di trasporto. L'aiuto ha una durata di tre anni ed è decrescente.

    2. Per gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti ii) e vi), e alla lettera d), punti i) e iii), il cumulo degli aiuti delle sezioni in quota e fuori quota del Fondo è escluso.

    3. Le categorie di beneficiari del contributo del Fondo possono essere, per le operazioni di cui al paragrafo 1 : autorità pubbliche, enti locali, organismi diversi, imprese o singole persone. Gli aiuti previsti nel paragrafo 1 alla lettera a), punti iii) e v) e, quando vanno a diretto beneficio delle imprese, gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), non possono avere l'effetto di ridurre la quota delle imprese a meno del 20 % della spesa totale.

    4. L'importo dell'intervento del Fondo di cui beneficia il programma speciale non può eccedere l'importo stabilito dalla Commissione al momento dell'approvazione del programma a norma dell'articolo 3, paragrafo 6.

    5. Gli impegni di bilancio relativi all'esecuzione del programma speciale sono decisi per quote annue a mano a mano che tale programma è realizzato.

    Articolo 6

    1. Il contributo del Fondo a favore delle misure previste nel programma speciale è versato allo Stato membro interessato (o secondo le indicazioni che esso comunica a tal fine alla Commissione) conformemente alle norme seguenti: a) si prendono in considerazione le spese effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

    b) in caso di partecipazione finanziaria dello Stato membro, i pagamenti diversi dagli anticipi di cui alla lettera c) vengono effettuati, per quanto possibile, contemporaneamente al pagamento di tale partecipazione. Nel caso contrario, i pagamenti sono effettuati allorché lo Stato membro attesta che la somma è dovuta e può essere pagata dalla Comunità.

    Ogni domanda di pagamento è accompagnata da un certificato dello Stato membro attestante lo svolgimento delle operazioni e l'esistenza di pezze giustificative particolareggiate, e deve contenere le seguenti indicazioni: - natura delle operazioni cui si riferisce la domanda di pagamento;

    - importo e natura delle spese sostenute per le diverse operazioni durante il periodo a cui si riferisce la domanda;

    - conferma che le operazioni descritte nella domanda di pagamento sono state avviate conformemente al programma speciale;

    c) allorché lo Stato membro attesta che il programma speciale ha già dato luogo a spese imputabili ad una quota annua, il Fondo può versare, su richiesta dello Stato in questione, un anticipo pari al 30 % dell'importo degli stanziamenti impegnati. Quando l'ammontare dell'anticipo è stato esaurito e lo Stato membro ha fatto pervenire alla Commissione il certificato di cui alla lettera b), possono essere versati nuovi anticipi, ciascuno pari al 30 % degli stanziamenti impegnati per quote annuali.

    2. Alla fine di ogni anno, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento del programma speciale, con riferimento alle informazioni richieste nell'allegato del presente regolamento. Queste relazioni devono consentire alla Commissione di verificare l'esecuzione del programma speciale, di costatarne gli effetti e di accertare che le diverse operazioni siano eseguite in modo coerente fra di loro. Esse vengono comunicate al comitato di politica regionale.

    3. In base a tali relazioni e alle relative decisioni, la Commissione riferisce, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 21 del regolamento del Fondo.

    4. In caso di modifica notevole di un programma speciale in corso di esecuzione, si applica la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 6.

    5. Al termine dell'esecuzione di ciascun programma speciale, la Commissione presenta una relazione al comitato di politica regionale.

    6. L'articolo 9, paragrafi da 1 a 5, del regolamento del Fondo si applica, se necessario, all'azione specifica prevista nel presente regolamento.

    Articolo 7

    Il presente regolamento non pregiudica il riesame del regolamento del Fondo, previsto nell'articolo 22 del medesimo, che deve aver luogo, su proposta della Commissione, anteriormente al 1º gennaio 1981.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 1980.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. THORN

    ALLEGATO

    Il programma speciale deve contenere le seguenti indicazioni per le regioni di cui all'articolo 2: 1. Per quanto concerne le PMI: a) i) analisi relativa al posto che le PMI occupano nella struttura economica delle regioni, per ciascuno dei vari settori di attività interessati. Analisi della loro situazione e del loro fabbisogno, in particolare per quanto riguarda l'informazione sulla situazione dei mercati, le possibilità di adattamento a tali mercati, la consulenza in materia di gestione e di organizzazione, le infrastrutture di comunicazione, l'informazione dei quadri e l'accesso ai capitali di rischio;

    ii) descrizione del regime di aiuti alle PMI e della natura dei servizi esistenti messi a loro disposizione con indicazione, per categorie di aiuti e di servizi, delle spese pubbliche in media annua che ne derivano;

    b) in relazione con le operazioni di cui all'articolo 4: i) indicazione della natura delle analisi settoriali concernenti le strutture di produzione, le potenzialità dei mercati e le azioni necessarie per adattare e sviluppare la produzione e la commercializzazione;

    ii) descrizione delle modalità degli aiuti agli investimenti realizzati nel quadro del programma;

    iii) descrizione degli incentivi ad avvalersi della consulenza in materia di gestione e di organizzazione e descrizione degli aiuti all'apprestamento di servizi comuni per le PMI;

    iv) natura e ubicazione degli investimenti in infrastrutture destinate a rompere l'isolamento;

    v) descrizione delle azioni previste in materia d'informazione dei quadri;

    vi) descrizione delle azioni previste per facilitare l'accesso delle PMI ai capitali di rischio.

    2. Per quanto riguarda l'innovazione: a) analisi delle necessità delle imprese e dei mezzi di cui attualmente dispongono per accedere all'informazione sull'innovazione e applicarla e valutazione delle relative spese pubbliche;

    b) in relazione alle operazioni di cui all'articolo 4 : descrizione delle misure per la raccolta e la diffusione dell'informazione sull'innovazione e per facilitarne l'applicazione nelle PMI.

    3. Per quanto concerne l'artigianato: a) i) descrizione della situazione e delle necessità dell'artigianato per quanto riguarda le sue possibilità di accesso all'informazione tecnica ed economica e di valorizzazione delle tecnologie artigianali;

    ii) inoltre, quando gli aiuti previsti dall'articolo 4, punto 1, vanno a beneficio anche delle imprese artigianali, il programma speciale comporta le indicazioni di cui al precedente punto 1;

    b) in relazione alle operazioni di cui all'articolo 4 : descrizione delle misure o dei regimi di aiuti previsti.

    4. Per quanto concerne il turismo rurale: a) i) analisi della situazione e delle necessità del turismo rurale nelle sue varie forme e valutazione della domanda turistica potenziale per il periodo a cui si riferisce il programma;

    ii) descrizione dei regimi di aiuti esistenti a favore del turismo rurale e delle relative spese pubbliche in media annua;

    b) in relazione alle operazioni di cui all'articolo 4: i) modalità dell'aiuto relativo alla costruzione o alla trasformazione di alloggi turistici;

    ii) modalità dell'aiuto agli organismi incaricati della promozione e dell'animazione turistica;

    iii) descrizione delle attrezzature, infrastrutture e attività ricreative e culturali previste;

    iv) nome, indirizzo e natura delle imprese di trasporto che possono partecipare alla realizzazione del programma e indicazione degli obblighi di servizio pubblico.

    5. Per quanto concerne l'insieme del programma speciale: a) descrizione, per quanto possibile quantificata, degli obiettivi contemplati dal programma speciale, in particolare in materia di occupazione;

    b) qualora tali informazioni non siano indicate con sufficiente esattezza nel programma di sviluppo regionale, descrizione degli interventi pubblici esistenti o futuri che si prevede di attuare parallelamente al programma speciale e che contribuiscono al miglioramento della situazione dell'occupazione nelle regioni di cui all'articolo 2;

    c) intenzioni delle autorità nazionali per l'impiego di altre risorse provenienti dai Fondi a finalità strutturale della Comunità;

    d) svolgimento del programma nel tempo;

    e) valutazione dell'importo della spesa pubblica connessa con l'attuazione del programma, comportante la ripartizione annuale di questa spesa per ciascuna delle operazioni previste;

    f) organismi incaricati dell'attuazione del programma e delle varie operazioni;

    g) iniziative di informazione previste per sensibilizzare i potenziali beneficiari e gli ambienti professionali alle possibilità offerte dal programma speciale ed al ruolo svolto dalla Comunità in proposito.

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