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Document 31980R1475

    Regolamento (CEE) n. 1475/80 della Commissione, del 12 giugno 1980, che modifica vari regolamenti di politica agraria comune in conseguenza della codificazione delle disposizioni relative al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

    GU L 147 del 13.6.1980, p. 15–16 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/1475/oj

    31980R1475

    Regolamento (CEE) n. 1475/80 della Commissione, del 12 giugno 1980, che modifica vari regolamenti di politica agraria comune in conseguenza della codificazione delle disposizioni relative al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

    Gazzetta ufficiale n. L 147 del 13/06/1980 pag. 0015 - 0016
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 29 pag. 0013
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 18 pag. 0131
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 18 pag. 0131
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0045
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0045


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1475/80 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 1980 che modifica vari regolamenti di politica agraria comune in conseguenza della codificazione delle disposizioni relative al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    viste le disposizioni menzionate nei visti dei regolamenti:

    - (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2971/79 (2),

    - (CEE) n. 645/75 della Commissione, del 13 marzo 1975, che stabilisce modalità comuni d'applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 609/78 (4),

    - (CEE) n. 413/76 della Commissione, del 25 febbraio 1976, che riduce i periodi durante i quali i prodotti cerealicoli possono essere sottoposti ai regimi doganali di pagamento anticipato delle restituzioni (5),

    - (CEE) n. 776/78 della Commissione, del 18 aprile 1978, relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione dei prodotti lattiero-caseari e recante abrogazione e modifica di vari regolamenti (6),

    - (CEE) n. 1998/78 della Commissione, del 18 agosto 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 2377/78 (8),

    - (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (9),

    - (CEE) n. 109/80 della Commissione, del 18 gennaio 1980, relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame (10),

    considerando che l'adozione del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (11), e del regolamento (CEE) n. 798/80 della Commissione, del 31 marzo 1980, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli (12) rende auspicabile la sostituzione dei richiami agli atti abrogati in tale circostanza mediante richiami ai testi ormai applicabili;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Nelle disposizioni indicate qui di seguito, i termini « regolamento (CEE) n. 441/69 » sono sostituiti da « regolamento (CEE) n. 565/80 »:

    - regolamento (CEE) n. 413/76, articolo 3, secondo comma;

    - regolamento (CEE) n. 2730/79, articolo 2.

    2. Nelle disposizioni indicate qui di seguito, i termini « agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 441/69 » sono sostituiti da « agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 »:

    - regolamento (CEE) n. 193/75, articolo 9, paragrafo 3, lettera b), quarto trattino, articolo 17, paragrafo 8, lettera b), primo trattino, terzo doppio trattino;

    - regolamento (CEE) n. 645/75, articolo 3, paragrafo 2, lettera e);

    - regolamento (CEE) n. 1998/78, articolo 12, paragrafo 1, lettera h), articolo 17.

    3. Nelle disposizioni indicate qui di seguito, i termini « dell'articolo 2, paragrafo 4, ultimo comma, e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 441/69 » sono sostituiti da « dell'articolo 4, paragrafo 7, e dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 565/80 »:

    - regolamento (CEE) n. 776/78, articolo 2, secondo trattino;

    - regolamento (CEE) n. 109/80, articolo 1, secondo trattino.

    Articolo 2

    Nel regolamento (CEE) n. 413/76

    - i termini « l'articolo 3, paragrafo 3, ultimo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1957/69 » che figurano nell'articolo 1, primo comma, sono sostituiti da « l'articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 798/80 »;

    - i termini « dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) » che figurano nell'articolo 1, secondo comma, sono sostituiti da « dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma »;

    - i termini « l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1957/69 » che figurano nell'articolo 2, paragrafo 1, sono sostituiti da « l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 798/80 ».

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 1980.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1980.

    Per la Commissione

    Finn GUNDELACH

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.(2) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 34.(3) GU n. L 67 del 14. 3. 1975, pag. 16.(4) GU n. L 83 del 30. 3. 1978, pag. 19.(5) GU n. L 50 del 26. 2. 1976, pag. 18.(6) GU n. L 105 del 18. 4. 1978, pag. 5.(7) GU n. L 231 del 23. 8. 1978, pag. 5.(8) GU n. L 287 del 13. 10. 1978, pag. 9.(9) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.(10) GU n. L 14 del 18. 1. 1980, pag. 30.(11) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.(12) gu N. l 87 DELL'1. 4. 1980, PAG. 42.

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