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Document 31980R0046

    Regolamento (CEE) n. 46/80 della Commissione, del 10 gennaio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2547/79 che fissa le restituzioni all' esportazione nel settore vitivinicolo

    GU L 7 del 11.1.1980, p. 14–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/10/1981; abrog. impl. da 31981R3096

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/46/oj

    31980R0046

    Regolamento (CEE) n. 46/80 della Commissione, del 10 gennaio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2547/79 che fissa le restituzioni all' esportazione nel settore vitivinicolo

    Gazzetta ufficiale n. L 007 del 11/01/1980 pag. 0014 - 0014
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 27 pag. 0189


    REGOLAMENTO (CEE) N. 46/80 DELLA COMMISSIONE del 10 gennaio 1980 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2547/79 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2594/79 (2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,

    considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2547/79 della Commissione (3) sono indicati i prodotti per i quali possono essere concesse le restituzioni; che fra questi prodotti i vini da tavola rossi del tipo R III sono esclusi dal beneficio delle restituzioni; che, a causa della loro stretta relazione economica con i vini da tavola rossi del tipo R III e per evitare difficoltà d'interpretazione, occorre escludere esplicitamente dal beneficio delle restituzioni i vini da tavola rosati provenienti dai vitigni del tipo « Portugieser »; che è pertanto necessario modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 2547/79;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2547/79, nella seconda casella della colonna intitolata « Designazione delle merci » dopo le parole « diverso dal vino da tavola del tipo R III » vengono inserite le parole « e dal vino da tavola rosato proveniente dai vitigni del tipo Portugieser ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 15 novembre 1979.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1980.

    Per la Commissione

    Finn GUNDELACH

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.(2) GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 4.(3) GU n. L 290 del 17. 11. 1979, pag. 48.

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