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Document 31980L1119

    Direttiva 80/1119/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1980, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci per via navigabile interna

    GU L 339 del 15.12.1980, p. 30–53 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006R1365

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/1119/oj

    31980L1119

    Direttiva 80/1119/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1980, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci per via navigabile interna

    Gazzetta ufficiale n. L 339 del 15/12/1980 pag. 0030 - 0053
    edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 2 pag. 0127
    edizione speciale greca: capitolo 16 tomo 2 pag. 0003
    edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 2 pag. 0127
    edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 2 pag. 0213
    edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 2 pag. 0213


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 novembre 1980 relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci per via navigabile interna (80/1119/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

    visto il progetto di direttiva presentato dalla Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    considerando che, per espletare i compiti affidatile dal trattato, la Commissione deve disporre regolarmente di dati statistici coerenti e sincronizzati sull'ampiezza e sull'evoluzione del trasporto di merci per via navigabile negli Stati membri ; che tali dati devono essere comparabili, sia fra gli Stati membri, sia coi dati relativi agli altri modi di trasporto e devono riferirsi al traffico nazionale, internazionale e in transito;

    considerando che le variazioni nel corso dell'anno della domanda di trasporti e delle condizioni della navigabilità influiscono sul trasporto di merci e che taluni dati statistici devono dunque essere forniti ad intervalli inferiori ad un anno;

    considerando che, per disporre di adeguate informazioni sul mercato dei trasporti di merci per via navigabile, occorre ripartire i dati statistici secondo le principali relazioni di traffico;

    considerando che occorre armonizzare ulteriormente a livello comunitario le statistiche già disponibili nei vari Stati membri sul trasporto di merci;

    considerando che, per agevolare l'applicazione delle disposizioni previste, è opportuno stabilire dei termini perché sia messa a disposizione la documentazione statistica necessaria;

    considerando che la Commissione deve presentare al Consiglio una relazione che consenta a quest'ultimo di esaminare in quale misura gli obiettivi della presente direttiva possono essere raggiunti utilizzando i dati statistici presentati ; che la Commissione deve di conseguenza prevedere la possibilità di proporre dei miglioramenti ai metodi utilizzati per l'elaborazione di tali statistiche ; che il Consiglio deve decidere, su proposta della Commissione, l'elaborazione di statistiche sui trasporti di merci effettuati a mezzo di natanti della navigazione marittima sulle vie navigabili interne nonché di statistiche per il traffico internazionale tra regioni sulle vie navigabili interne;

    considerando che i dati statistici sono necessari per la conoscenza dell'ampiezza e dell'evoluzione dei trasporti di merci ; che è opportuno pertanto che la Comunità accordi agli Stati membri per un periodo iniziale un contributo finanziario per la realizzazione dei lavori in materia, (1)GU n. C 85 dell'8.4.1980, pag. 76. (2)Parere reso il 30 settembre 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    1. Gli Stati membri che hanno una o diverse vie navigabili interne svolgono indagini statistiche sui trasporti effettuati a mezzo di natanti di navigazione interna, quale che ne sia il paese di registrazione o di immatricolazione: - delle merci trasportate sia per conto proprio che per conto terzi;

    - delle merci caricate o scaricate nel paese o solo in transito nel paese sulle vie navigabili nazionali.

    2. Ai sensi della presente direttiva s'intende per: a) via navigabile interna : qualsiasi corso d'acqua, canale o lago che, per le sue caratteristiche naturali o dovute all'intervento umano, è idoneo alla navigazione, principalmente di natanti di navigazione interna;

    b) natante di navigazione interna : qualsiasi natante, dotato o meno di mezzi di propulsione propria, registrato o immatricolato come natante di navigazione interna, comprese le chiatte a spinta di navi, con caratteristiche di concezione o di costruzione tali che le rendano atte alla sola navigazione in acque protette.

    3. La presente direttiva non si applica: - ai trasporti di merci effettuati da natanti di meno di 50 tonnellate di portata lorda;

    - ai natanti utilizzati prevalentemente per il trasporto di passeggeri;

    - ai traghetti;

    - ai natanti utilizzati esclusivamente per scopi non commerciali dalle amministrazioni portuali o dai poteri pubblici;

    - ai natanti utilizzati esclusivamente per il rifornimento di combustibile o per il deposito;

    - ai natanti non adibiti al trasporto di merci, quali i battelli da pesca, le draghe, i laboratori galleggianti, le case battello, le imbarcazioni da diporto.

    4. Le prime indagini statistiche saranno effettuate a partire dal 1º gennaio 1981.

    Articolo 2

    1. Vanno rilevate le seguenti caratteristiche: a) il peso delle merci in tonnellate;

    b) le principali relazioni di traffico, cioè: - il traffico nazionale, nel caso in cui il luogo di carico e quello di scarico siano situati entrambi all'interno dello Stato membro dichiarante, indipendentemente dall'itinerario seguito dal natante;

    - il traffico internazionale, nel caso in cui solo uno dei due luoghi, quello di carico oppure quello di scarico, sia situato nello Stato membro dichiarante, con ripartizione delle merci caricate e di quelle scaricate;

    - il traffico in transito, nel caso in cui le merci transitino attraverso lo Stato membro dichiarante, senza essere caricate, scaricate o trasbordate.

    Nel caso delle chiatte a spinta di navi, si considera che le merci sono caricate, ovvero scaricate, nel luogo in cui la chiatta a spinta viene rispettivamente messa a galla o sbarcata dal natante che la porta oppure rimorchiata o issata a bordo del natante che la porta;

    c) la natura della merce, secondo i gruppi previsti nella prima colonna dell'elenco di cui all'allegato I;

    d) la nazionalità e cioè il paese nel quale il natante che trasporta la merce è registrato o immatricolato, oppure, in mancanza, il paese nel quale è domiciliato il proprietario del natante;

    e) il tipo di natante secondo la seguente nomenclatura: - motonave: - motonave cisterna,

    - altra motonave;

    - chiatta a rimorchio: - chiatta cisterna a rimorchio,

    - altra chiatta a rimorchio;

    - chiatta a spinta (compresa chiatta bettolina): - chiatta cisterna a spinta,

    - altra chiatta a spinta (compresa chiatta di navi portachiatte);

    - altre navi da trasporto merci;

    il termine «cisterna» designa tutte le navi destinate al trasporto alla rinfusa di merci liquide o liquefatte, esclusi i prodotti polverulenti;

    f) per il traffico nazionale, le regioni nazionali di carico e di scarico secondo la nomenclatura geografica di cui all'allegato II.

    g) per il traffico internazionale e in transito, i paesi di carico e di scarico secondo l'elenco di cui all'allegato III;

    h) la distanza in chilometri percorsa sulle vie navigabili nazionali.

    2. Gli Stati membri, il cui volume totale delle merci annualmente trasportate per via navigabile interna in traffico internazionale o di transito non superi un milione di tonnellate, sono esentati dall'obbligo di fornire i dati richiesti dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    1. Tranne che nel caso di informazioni sottoposte al segreto statistico in applicazione delle legislazioni nazionali, gli Stati membri comunicano i risultati statistici alla Commissione non appena possibile e comunque non oltre cinque mesi dalla fine del periodo di riferimento considerato.

    2. I risultati sono comunicati tramite tabelle conformi ai modelli figuranti nell'allegato IV.

    3. I risultati elaborati elettronicamente possono essere comunicati su un supporto di lettura la cui natura e formato saranno determinati dalla Commissione in consultazione con gli Stati membri interessati.

    Articolo 4

    1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 31 dicembre 1980, una descrizione dettagliata dei metodi che intendono applicare per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici e per il calcolo delle tonnellate-chilometro.

    2. In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione esamina i problemi di natura tecnica e metodologica posti dalle indagini statistiche, al fine della ricerca di soluzioni che consentano il maggior grado possibile di coerenza e di comparabilità dei dati.

    Articolo 5

    1. La Commissione pubblica i risultati appropriati delle indagini statistiche.

    2. Prima del 1º gennaio 1983 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'esperienza ottenuta nell'ambito dei lavori effettuati in applicazione della presente direttiva e propone le eventuali modifiche necessarie.

    3. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, l'elaborazione di statistiche sui trasporti di merci effettuati a mezzo di natanti marittimi sulle vie navigabili interne nonché di statistiche per il traffico internazionale tra regioni sulle vie navigabili interne.

    Articolo 6

    Per i primi tre anni di esecuzione delle indagini statistiche previste dalla presente direttiva un contributo finanziario per le spese sostenute dagli Stati membri è accordato a questi nel limite degli stanziamenti previsti a tal fine nel bilancio delle Comunità europee.

    Articolo 7

    Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1º gennaio 1981.

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1980.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. SANTER

    ALLEGATO I ELENCO DEI GRUPPI DI MERCI

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    ALLEGATO II NOMENCLATURA GEOGRAFICA DELLE REGIONI

    Belgio

    Vlaams gewest, eccetto Antwerpen

    Antwerpen

    Région wallonne

    Région bruxelloise/Brussels gewest

    Repubblica federale di Germania

    Schleswig-Holstein

    Hamburg

    Nordostteil von Niedersachsen

    Westteil von Niedersachsen

    Südostteil von Niedersachsen

    Bremen (Land)

    Nordteil von Nordrhein-Westfalen

    Ruhrgebiet

    Südwestteil von Nordrhein-Westfalen

    Ostteil von Nordrhein-Westfalen (Sieger-Sauerland und Ostteil von Westfalen)

    Nordteil von Hessen

    Südteil von Hessen

    Nordteil von Rheinland-Pfalz

    Südteil von Rheinland-Pfalz

    Nordbaden

    Südbaden

    Württemberg

    Nordbayern (Franken)

    Ostbayern (Oberpfalz und Niederbayern)

    Südbayern (Schwaben und Oberbayern)

    Saarland

    Berlin (West)

    Francia

    Ile de France

    Champagne-Ardennes

    Picardie

    Haute-Normandie

    Centre

    Basse-Normandie

    Bourgogne

    Nord-Pas-de-Calais

    Lorraine

    Alsace

    Franche-Comté

    Pays de la Loire

    Bretagne

    Poitou-Charentes

    Aquitaine

    Midi-Pyrénées

    Limousin

    Rhône-Alpes

    Auvergne

    Languedoc-Roussillon

    Provence-Alpes-Côte d'Azur

    Italia

    Piemonte

    Valle d'Aosta

    Liguria

    Lombardia

    Trentino-Alto Adige

    Veneto

    Friuli-Venezia Giulia

    Emilia-Romagna

    Toscana

    Umbria

    Marche

    Lazio

    Campania

    Abruzzo

    Molise

    Puglia

    Basilicata

    Calabria

    Sicilia

    Sardegna

    Lussemburgo

    Luxembourg

    Paesi Bassi

    Noord

    West, eccetto Rijmond e IJmond

    Rijmond

    IJmond

    Zuidwest

    Zuid

    Oost

    Regno Unito

    North

    Yorkshire and Humberside

    East Midlands

    East Anglia

    South East

    South West

    West Midlands

    North West

    Wales

    Scotland

    Northern Ireland

    ALLEGATO III ELENCO DEI PAESI E DEI GRUPPI DI PAESI

    I. Paesi delle Comunità europee 01. Belgio

    02. Danimarca

    03. Repubblica federale di Germania

    04. Grecia

    05. Francia

    06. Irlanda

    07. Italia

    08. Lussemburgo

    09. Paesi Bassi

    10. Regno Unito

    II. 11. Svizzera

    III. 12. Austria

    IV. Paesi a commercio di Stato 13. URSS

    14. Polonia

    15. Repubblica democratica tedesca

    16. Cecoslovacchia

    17. Ungheria

    18. Romania

    19. Bulgaria

    20. Iugoslavia

    V. 21. Altri paesi europei

    VI. 22. Stati Uniti d'America

    VII. 23. Altri paesi

    ALLEGATO IV MODELLI DI TABELLE

    TABELLA 1.a

    >PIC FILE= "T0014738"> TABELLA 1.b

    >PIC FILE= "T0014739"> TABELLA 2

    >PIC FILE= "T0014740"> TABELLA 3

    >PIC FILE= "T0014741"> TABELLA 4.a

    >PIC FILE= "T0014742"> TABELLA 4.b

    >PIC FILE= "T0014743"> TABELLA 5.a

    >PIC FILE= "T0014744"> TABELLA 5.b

    >PIC FILE= "T0014745"> TABELLA 6.a

    >PIC FILE= "T0014746"> TABELLA 6.b

    >PIC FILE= "T0014747"> TABELLA 7.a

    >PIC FILE= "T0014748"> TABELLA 7.b

    >PIC FILE= "T0014749"> TABELLA 8.a

    >PIC FILE= "T0014750"> TABELLA 8.b

    >PIC FILE= "T0014751"> TABELLA 9

    >PIC FILE= "T0014752"> TABELLA 10.a

    >PIC FILE= "T0014753"> TABELLA 10.b

    >PIC FILE= "T0014754"> TABELLA 11

    >PIC FILE= "T0014755">

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