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Document 31980D0877

    80/877/CEE: Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1980, che istituisce un aiuto finanziario della Comunità per l' eradicazione della peste suina africana in Portogallo

    GU L 250 del 23.9.1980, p. 12–13 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1980/877/oj

    31980D0877

    80/877/CEE: Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1980, che istituisce un aiuto finanziario della Comunità per l' eradicazione della peste suina africana in Portogallo

    Gazzetta ufficiale n. L 250 del 23/09/1980 pag. 0012 - 0013


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 15 settembre 1980 che istituisce un aiuto finanziario della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Portogallo

    (80/877/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando che la Comunità deve prendere tutte le misure atte a garantire la sua protezione contro l'insorgere della peste suina africana nel proprio territorio;

    considerando che, a tal fine, la Comunità ha intrapreso e continua ad intraprendere azioni intese a mantenere tale tipo di malattia lontano dalle proprie frontiere, aiutando i paesi colpiti a rafforzare le rispettive misure profilattiche;

    considerando che le azioni intraprese nella penisola iberica avranno pieno effetto solo a condizione di essere estese al Portogallo;

    considerando che, secondo il parere delle stesse autorità portoghesi, i mezzi sino ad ora impiegati devono essere potenziati per conseguire l'obiettivo fondamentale consistente nell'eliminare la malattia in tutto il paese;

    considerando che le autorità portoghesi hanno fatto appello alla Comunità per ottenere un contributo per le spese connesse con l'efficace attuazione di un programma di eradicazione totale;

    considerando che è opportuno accogliere tale richiesta e concedere un aiuto al Portogallo, tenuto conto dell'impegno da esso assunto di proteggere la Comunità contro la peste suina africana e di eliminare completamente tale malattia al termine di un piano di eradicazione di cinque anni;

    considerando che il piano di eradicazione deve comportare determinate misure che garantiscano l'efficacia dell'azione intrapresa; che tali misure devono poter essere adattate all'evoluzione della situazione, mediante una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

    considerando che occorre garantire la regolare informazione degli Stati membri in merito allo svolgimento delle azioni intraprese,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La Comunità contribuisce finanziariamente all'eradicazione della peste suina africana in Portogallo.

    Articolo 2

    Il contributo è versato a condizione che le autorità portoghesi elaborino un piano di eradicazione volto ad eliminare la malattia entro un periodo di 5 anni e rispondente alle disposizioni dell'articolo 3 e a condizione altresì che tale piano sia approvato in conformità dell'articolo 4.

    Il piano dovrà entrare in applicazione non oltre la data fissata dalla Commissione nella sua decisione di approvazione.

    Articolo 3

    Il piano di eradicazione di cui all'articolo 2 deve prevedere in particolare, oltre alle misure di macellazione immediata e di distruzione di tutti gli animali della specie suina nelle aziende in cui si siano manifestati casi di peste suina africana e nelle aziende che una inchiesta epizootologica permetta di considerare contagiate:

    a) la disinfezione, la disinfestazione e la derattizzazione delle aziende dopo l'eliminazione dei suini;

    b) un determinato periodo di tempo prima di ripopolare le aziende risanate e un controllo sanitario dei suini prima di immetterli nelle aziende in oggetto;

    c) l'istituzione in tutto il territorio di un rigoroso controllo degli spostamenti dei suini, anche di quelli destinati alla macellazione;

    d) l'obbligo di macellare i suini negli impianti soggetti ad un controllo veterinario permanente;

    e) la creazione di regioni indenni dalla malattia e la loro protezione, favorendo allevamenti integrati o, se del caso, l'istituzione di un controllo del popolamento di questi allevamenti con una quarantena di osservazione nei luoghi di origine degli animali e con la loro integrazione soltanto dopo un nuovo periodo di osservazione al loro arrivo;

    f) la protezione delle zone indenni con un più rigoroso controllo dei movimenti dei suini che entrano in tali zone qualunque sia la loro destinazione, vietando la circolazione incontrollata dei suini e i mercati suinicoli;

    g) delle indennità concesse in caso di macellazione, calcolate in modo da indennizzare adeguatamente gli allevatori;

    h) il controllo delle importazioni;

    i) tutte le disposizioni atte ad evitare la propagazione dell'epizoozia alla Comunità.

    Articolo 4

    La Commissione, dopo aver esaminato il piano proposto dalle autorità portoghesi e le sue eventuali modifiche, decide in merito all'approvazione del piano secondo la procedura di cui all'articolo 5.

    Articolo 5

    1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, in appresso denominato « comitato », è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

    2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

    3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantuno voti.

    4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

    Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nei casi in cui il Consiglio si è pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

    Articolo 6

    L'articolo 5 è applicabile fino al 21 giugno 1981.

    Articolo 7

    1. Il contributo previsionale della Comunità ammonta ad un importo massimo di 5 milioni di unità di conto europee per il periodo considerato.

    2. Il versamento è effettuato in rate annuali, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, su presentazione dei documenti giustificativi alla Commissione.

    Articolo 8

    1. La Commissione segue l'evoluzione della peste suina africana in Portogallo e l'applicazione del piano di eradicazione. Essa ne informa regolarmente e almeno una volta all'anno gli Stati membri, in seno al comitato, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità portoghesi ed eventualmente delle relazioni degli esperti designati dalla Commissione che agiscono per conto della Comunità e che si sono recati sul posto.

    2. La Commissione può sospendere l'aiuto comunitario se lo ritiene giustificato in rapporto all'evoluzione della situazione e dei risultati ottenuti.

    3. Le modifiche apportate dalle autorità portoghesi al piano approvato inizialmente devono formare oggetto di una nuova approvazione ai sensi dell'articolo 4.

    Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 1980.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. THORN

    (1) GU n. C 175 del 14. 7. 1980, pag. 78.

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